Contribuzione di malattia: chiarimenti dell’Inps sulla procedura di rimborso

Redazione 31/10/13
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Biancamaria Consales

Con messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al rimborso della contribuzione di malattia.

Come noto l’art. 20, co. 1, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma 2, della L. 138/1943 stabilendo che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo, restando, peraltro, acquisite alla gestione e conservando la propria efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

L’impianto legislativo, divenuto particolarmente complesso, ha generato numerose perplessità con specifico riferimento a taluni profili di legittimità della norma.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul merito, con sentenza 9 maggio 2013, n. 82, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, co. 1, secondo periodo, della suddetta norma, il quale disponeva che “Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009”.

“Stante la conseguente cessazione dell’efficacia delle norme sopra richiamate, – si legge nel messaggio – la contribuzione di malattia versata, relativamente i periodi anteriori al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell’indennità di malattia, è suscettibile di ripetizione, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo), nei limiti del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.

Si procede, dunque, con il presente messaggio ad illustrare i criteri per la gestione dei rimborsi della contribuzione in argomento”.

Sinteticamente i punti focali del documento possono essere così elencati:

  1. la contribuzione di malattia suscettibile di rimborso è quella versata per i periodi anteriori alla data del 1° maggio 2011;
  2. legittimati a chiederne il rimborso sono i datori di lavoro che, in tali periodi, hanno contestualmente assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto dall’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia;
  3. i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere apposita istanza, specificando, in particolare la norma di legge, ovvero la disposizione del contratto collettivo applicato, in base alla quale l’istante ha corrisposto ai propri dipendenti un trattamento economico, sostitutivo dell’indennità di malattia, copia della disposizione contrattuale, gli importi dettagliati delle somme mensilmente versate a titolo di contribuzione di malattia ed i periodi ai quali si riferiscono i versamenti;
  4. la suddetta domanda, così corredata, dovrà essere veicolata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l’apposita sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “versamenti F24”;
  5. le singole Sedi, verificata la sussistenza in capo ai richiedenti del diritto alla ripetizione dei contributi versati, provvederanno alla esatta quantificazione delle somme da rimborsare;
  6. il diritto al rimborso dei contributi in argomento è soggetto al termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946 cod. civ.;
  7. non sono rimborsabili i contributi di malattia per i quali il richiedente, prima dell’entrata in vigore dell’art. 20, co. 1, D.L. 112/2008, sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, al relativo versamento.

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