Contratto del dentista nullo: oggetto indeterminato e causa assente

Nullo per assenza di causa il contratto con cui il medico si obbliga a rimborsare alla struttura sanitaria i danni da questa pagati al paziente.

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Nullo per assenza di causa il contratto con cui il medico si obbliga a rimborsare alla struttura sanitaria i danni da questa pagati al paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Milano -sez. I civ.- sentenza n. 6333 del 31-07-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._6333_2025_-_N._R.G._00042468_2021_DEPOSITO_MINUTA_31_07_2025__PUBBLICAZIONE_31_07_2025.pdf 213 KB

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Indice

1. I fatti: il contratto


Una paziente conveniva in giudizio una struttura sanitaria e il dentista presso cui si era sottoposto ad alcuni interventi odontoiatrici, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che aveva subito a causa degli errati trattamenti che erano stati eseguiti dal dentista.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, contestando nel merito le pretese della paziente e la quantificazione dei danni che quest’ultima aveva effettuato, mentre – per l’ipotesi in cui il giudice avesse deciso di condannarla al risarcimento dei danni lamentati dall’attrice – chiedeva di essere manlevata dal dentista (che aveva eseguito i trattamenti in questione).
Il dentista, invece, non si costituiva in giudizio, nonostante fosse stato regolarmente citato.
All’esito del procedimento per Accertamento tecnico preventivo (che aveva preceduto l’introduzione del giudizio di merito), i CTU nominati dal tribunale avevano accertato la sussistenza di diversi errori da parte del dentista nella esecuzione degli interventi odontoiatrici richiesti dalla paziente. In particolare, erano state effettuate delle estrazioni di numerosi elementi dentari senza conoscere le motivazioni di tali scelte ed era stato eseguito un trattamento parodontale carente e discontinuo, nonché degli errori nell’inserimento degli impianti. In considerazione di ciò, i CTU avevano ritenuto sussistente una condotta imperita da parte del dentista e il suo nesso di causalità con gli eventi pregiudizievoli lamentati dalla paziente (quali un degrado generale delle condizioni parodontali, l’aggravamento e l’avulsione di alcuni elementi dentari e la perdita ossea dell’emiarcata superiore sinistra). Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni del Tribunale


Per poter decidere sulla domanda di manleva formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista che ha eseguito gli interventi errati, il tribunale di Milano, da un lato, ha esaminato la questione della nullità dei contratti per indeterminatezza e per mancanza di causa; dall’altro lato, ha esaminato il tema della responsabilità solidale tra due debitori.
Con riferimento al primo aspetto, il giudice ha ricordato che un contratto per poter essere valido deve avere il requisito della determinabilità degli obblighi assunti dalle parti nonché l’ulteriore requisito della causa. In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, il contratto deve mirare a soddisfare gli interessi di entrambe le parti per poter essere meritevole di tutela da parte dell’ordinamento: ciò significa che non ci deve essere un significativo squilibrio dell’assetto dei rispettivi interessi tra le parti.  
Per quanto riguarda invece il concorso tra più debitori nella causazione del danno e la conseguente responsabilità, il giudice ha ricordato come, in presenza di due condebitori solidalmente responsabili nei confronti del creditore, colui che ha risarcito il danno al creditore ha diritto di regresso contro l’altro debitore nella misura determinata dalla rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
L’onere di provare la predetta ripartizione spetta al debitore che agisce in giudizio per chiedere il rimborso di quanto pagato al creditore.
Nel caso in cui rimanga il dubbio sulla ripartizione delle singole colpe tra i due condebitori, le colpe si presumono uguali.
La regola generale è quindi quella della presunzione del pari concorso di responsabilità interna tra i condebitori.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il giudice, in ragione degli esiti del procedimento per ATP svolto tra le parti prima del giudizio di merito, ha ritenuto sussistente una responsabilità professionale del dentista nell’esecuzione degli interventi odontoiatrici sui si era sottoposta la paziente e conseguentemente ha esteso detta responsabilità anche alla struttura sanitaria.
Per quanto concerne i danni liquidati a favore dell’attrice, dal punto di vista dei danni non patrimoniali, il giudice ha riconosciuto alla paziente un danno da inabilità temporanea per i prolungati disagi nella masticazione da questa subiti nonché per la necessità di sottoporsi a nuove terapie. Inoltre, ha riconosciuto un danno per i postumi permanenti quantificato nella misura del 7%. Dal punto di vista dei danni non patrimoniali, il giudice ha liquidato le spese sostenute dalla paziente per il rifacimento della protesizzazione e la rimozione degli impianti nonché per l’inserimento di nuovi impianti. Inoltre, il giudice ha riconosciuto a favore della paziente il diritto ad ottenere la restituzione parziale di quanto aveva pagato alla struttura sanitaria convenuta, in misura corrispondente al valore degli interventi che sono risultati inefficaci.
Infine, il giudice ha rigettato parzialmente l’azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista.
A tal proposito, il giudice ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che era stata sottoscritta tra struttura sanitaria e dentista, in virtù della quale quest’ultimo esonerava la struttura sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni causati ai pazienti attraverso la propria attività professionale e si impegnava a manlevare e tenere indenne la struttura di quanto questa avrebbe dovuto corrispondere ai pazienti a titolo di risarcimento a causa degli incongrui trattamenti praticati dal dentista.
In particolare, il giudice ha ritenuto che detta disposizione contrattuale è nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Ciò in quanto la stessa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali svolte dal dentista. Secondo il giudice una previsione di tal genere non è idonea ad individuare il contenuto dell’obbligo, in quanto le prestazioni che il dentista deve fare in virtù del contratto sono molto varie per durata, contenuto e modalità. 
Inoltre, il giudice ha ritenuto nulla la disposizione anche per carenza di causa. Ciò in quanto sussiste un significativo squilibrio dell’assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura sanitaria, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita.
In secondo luogo, il giudice ha ritenuto che la struttura sanitaria non è stata in grado di provare la sussistenza di fatti idonei a superare il concorso paritario di responsabilità fra i due debitori.
Infatti, posto che la responsabilità del dentista comporta la concorrente responsabilità nei confronti del paziente anche della struttura sanitaria che si è avvalsa dell’operato del dentista, per poter superare il citato principio per cui le responsabilità dei due condebitori si presumono uguali, la struttura sanitaria avrebbe dovuto provare qualcosa di più rispetto alla mera condotta colposa del dentista, quale la commissione di errori grossolani o di comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida da parte del sanitario.
In mancanza di tale prova (che non è stata fornita dalla struttura sanitaria), il giudice ha accolto solo in parte la domanda di manleva formulata da quest’ultima, condannando il dentista a rifondere alla struttura sanitaria la metà di quanto questa avrà pagato alla paziente.  

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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