Contratti di finanziamento – Scheda di Diritto

I contratti di finanziamento sono accordi attraverso i quali un soggetto concede a un altro una somma di denaro con l’obbligo di restituzione.

Redazione 18/03/25
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I contratti di finanziamento sono accordi attraverso i quali un soggetto, generalmente un intermediario finanziario o una banca, concede a un altro soggetto (privato o impresa) una somma di denaro con l’obbligo di restituzione, di solito con interessi, secondo modalità e tempi prestabiliti.
L’obiettivo principale di questi contratti è fornire liquidità a chi ne ha bisogno per sostenere investimenti, acquisti o esigenze di carattere personale o aziendale.

Indice

1. Principali tipologie di finanziamento


Esistono diverse forme di finanziamento, che si distinguono per le modalità di erogazione, di rimborso e per il soggetto finanziatore.

a) Mutuo
Il mutuo è il contratto di finanziamento più diffuso. Secondo l’art. 1813 c.c., è un contratto in cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una somma di denaro con l’obbligo di restituirla entro un termine, con o senza interessi.
Si distingue tra:

  • Mutuo ipotecario, assistito da garanzia reale su un immobile;
  • Mutuo chirografario, privo di garanzie reali e basato solo sulla solvibilità del debitore.

b) Leasing finanziario
Il leasing finanziario prevede che un intermediario conceda a un utilizzatore un bene strumentale dietro pagamento di un canone periodico, con possibilità di riscatto finale. È utilizzato soprattutto dalle imprese per l’acquisizione di macchinari, veicoli o immobili.

c) Factoring
Nel factoring, un’impresa cede a un intermediario specializzato (factor) i propri crediti commerciali, ottenendo liquidità immediata. Il factor si occupa della gestione e del recupero dei crediti, assumendosi o meno il rischio di insolvenza del debitore ceduto.

d) Cessione del quinto
È una forma di prestito personale rivolta a lavoratori dipendenti e pensionati, il cui rimborso avviene mediante trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione, nel limite massimo di un quinto dello stipendio mensile netto.

e) Apertura di credito bancario
L’apertura di credito consiste in una somma di denaro messa a disposizione dal finanziatore, che il beneficiario può utilizzare in tutto o in parte, con l’obbligo di restituzione secondo le condizioni pattuite.

f) Prestiti personali e finalizzati

  • Prestito personale: concesso senza vincolo di destinazione, con rimborso a rate.
  • Prestito finalizzato: concesso per un preciso acquisto, come un’auto o un elettrodomestico.

2. Elementi essenziali del contratto di finanziamento


I contratti di finanziamento, indipendentemente dalla loro forma specifica, presentano alcuni elementi essenziali:

  • Soggetti coinvolti: finanziatore (banca o intermediario) e finanziato (privato o impresa).
  • Somma concessa: il capitale finanziato.
  • Interessi e oneri finanziari: il costo del finanziamento, espresso tramite il Tasso Annuo Nominale (TAN) e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
  • Durata e modalità di rimborso: tempi e rate di restituzione del capitale.
  • Garanzie: reali (ipoteca, pegno) o personali (fideiussione).

3. Aspetti normativi e tutela del consumatore


a) Trasparenza bancaria e obblighi informativi
Il D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, TUB) disciplina il settore dei finanziamenti, imponendo obblighi di trasparenza per tutelare il cliente. Gli intermediari devono fornire:

  • Documenti informativi chiari sui costi del finanziamento;
  • Indicazione del TAEG, che rappresenta il costo effettivo del credito;
  • Diritto di recesso per il consumatore entro 14 giorni dalla stipula (art. 125-ter TUB).

b) Normativa anti-usura
L’art. 644 c.p. punisce l’usura, vietando l’applicazione di tassi superiori a quelli stabiliti dalla Banca d’Italia con cadenza trimestrale.

c) Estinzione anticipata e diritto di recesso
Il finanziato ha il diritto di rimborsare anticipatamente il debito, ottenendo la riduzione proporzionale degli interessi e delle spese.

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