Contenzioso assistenziale – illegittimo trasferimento pratiche di contenzioso da un ufficio legale all’ ufficio invalidi civili privo di struttura legale con inoltro di sentenze prive dell’ ordine di esecuzione – con o senza abbinamento atti esecutivi-

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Premesso che la problematica sul trasferimento indebito delle pratiche legali nell? ambito delle pubbliche amministrazioni ? stata gi? trattata? in un precedente articolo pubblicato su questo sito ed a cui si rinvia integralmente per quanto attiene le connotazioni generali in materia di responsabilit? erariale e penale? e che, analogamente, la corretta esecuzione dei titoli giudiziali sfavorevoli agli enti pubblici previdenziali? ? stata oggetto di? plurimi saggi, sempre su questo sito, ed ai quali ugualmente si rinvia in relazione agli adempimenti che l? esecuzione dei disposti giurisdizionali impone, ulteriore criticit? ? ravvisabile allorquando un ufficio legale dell? Istituto erogatore e legittimato passivo in sede di contenzioso passivo e presso cui giacciano sentenze ineseguite di invalidit? civile abbinate alla relative pratiche di riferimento, ma, in tutto od in parte, disabbinate dagli atti esecutivi conseguenti all? omessa tempestiva esecuzione dei titoli, trasmetta tali titoli giudiziali, precetti e pignoramenti ?unitamente alle intere pratiche cartacee ad una struttura amministrativa deputata alla liquidazione del quantum che ? denominata Ufficio Invalidi Civili ovvero ad Uffici amministrativi interni alla sede stessa. Come gi? acclarato ampiamente nei precedenti scritti, una pratica di contenzioso non pu? assolutamente essere oggetto di trasferimento dalla struttura legale a quella amministrativa dovendosi limitare l? invio ai soli titoli giudiziali in copia fotostatica ed ai relativi atti esecutivi sempre in copia eventualmente intervenuti nelle more, con allegazione immancabile dell? ordine di esecuzione impartito dall? avvocato di sede in originale, datato e sottoscritto in modo leggibile e completo di tutte le indicazioni di rito. Anche se trattasi di ufficio legale stralcio o privo di avvocato, l? ordine dovr? promanare dall? Avvocato sovraordinato alle singole strutture legali territoriali ( Avvocatura regionale ). Fermo beninteso che ? alquanto irragionevole ritenere che finch? un solo fascicolo legale ancora sussista in una sede zonale, la struttura rimanga priva di avvocato, sia pure incardinato temporaneamente ed ai soli fini di evadere gli adempimenti? ancora non andati a definizione. Pertanto, se in un qualsiasi ufficio legale siano rimaste sentenze non eseguite le stesse dovranno esserlo seppure tardivamente ed a cura dell? Avvocatura interna di detta sede. Giammai un ufficio amministrativo di qualunque natura esso sia ? deputato alla sola liquidazione e conseguente pagamento se del caso delle provvidenze riconosciute a seguito di contenzioso passivo- potr? essere destinatario di pratiche di contenzioso contenenti peraltro non atti in mera copia fotostatica, ma gli originali ed atti giudiziali in copia autentica. Dal ch? ne deriva che il Dirigente della Sede? che? ci? disponga sia in via di fatto con la traditio materiale ?di detti fascicoli all? Ufficio in questione ovvero formalmente, ne risponde sia in sede penale che contabile. E se la sua condotta ? stata determinata previo assenso di altri apicali sovraordinati, amministrativi o legali che siano, si avr? concorso nel reato.

Comportamento che sussume la duplice ipotesi criminosa dell? abuso di ufficio e dell? omissione di atti di ufficio. Dell? abuso di ufficio in relazione? all? aver inoltrato pratiche legali? di pertinenza della sede e che, seppure per le quali occorrevano adempimenti di esecuzione, dovevano prima essere lavorate ed essere archiviate semprech? si tratti di sentenze in giudicato per le quali non penda gravame sulla procedura telematica e sul cartaceo, con inoltro delle sole pronunzie giudiziali? ed atti esecutivi all? Ufficio amministrativo competente per l? erogazione. Di omissione di atti di ufficio per non aver provveduto alla esecuzione tempestiva. Illecito questo che chiaramente ? attribuibile anche in capo all? avvocato che all? atto della pervenienza e/o notifica della pronunzia sfavorevole all? Ente in sede abbia omesso la tempestiva esecuzione. Come per l? altrettanto, inviare intere pratiche legali altrove significa privarsi della documentazione necessaria ai fini di un? eventuale giudizio di ripetizione dell? indebito ovvero per un? eventuale giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. ovvero per un? eventuale opposizione all? esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. laddove esistano procedure esecutive passive tuttora pendenti con riferimento a tali sentenze ineseguite.

?E? palese che un ufficio amministrativo difetta di competenza a serbare pratiche di contenzioso in originale; non puo? assolutamente e per nessuna ragione sostituire il proprio vaglio a quello professionale legale in sede di esecuzione; n? giammai un apicale di detto ufficio potr? ordinare l? esecuzione sia pure tardiva sua sponte. Un ufficio amministrativo che versi in tale situazione e che restituisca tali pratiche alla sede mittente agisce correttamente. Ed ancorch? tali pratiche siano trasmesse con meri elenchi nominativi e sottoscrizione in calce di un funzionario della sede di provenienza, alquanto opportunatamente l? apicale della struttura destinataria incompetente alla ricezione dovr? declinarne l? accettazione formalmente con le clausole erariali e penali di salvaguardia. Se poi ? nonostante l? avvenuta restituzione nei termini di cui sopra nuovamente la Sede? mittente le ritrasmette sic et simpliciter senza avere provveduto ad apprestare l? ordine di esecuzione legale in ciascuna di esse estrapolando in copia il titolo ed i relativi atti esecutivi, a quel punto gli illeciti penali ravvisabili sono da ritenersi legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. in concorso con altri ex art. 110 c.p..

In frangenti siffatti la denuncia penale e contabile ? adempimento obbligato a cura degli apicali amministrativi e legali sovraordinati a detto dirigente la struttura mittente. L? omissione di denunzia integra reato ed ? anche in palese violazione delle disposizioni interne applicative all? Istituto ed, in particolare, per la responsabilit? amministrativa alle Circolari nn. 94/1997 e 108/1999.

Per quanto concerne poi i profili di responsabilit? erariale, giova rammentare che l? inesecuzione delle sentenze? di invalidit? civile che comporti il promovimento di procedure esecutive passive in danno dell? ente integra danno pubblico da quantificare in relazione al maggior esborso di somme per sorte capitale, oneri accessori di legge, spese di precetto e spese di procedura esecutiva. Ed allorquando per lo stesso titolo, in virt? di altra pronunzia sfavorevole emessa su giudizio avente identici soggetti, petitum e causa pretendi, ovvero amministrativamente a prescindere dall? esistenza di contenzioso laddove un verbale sanitario (Modello A/San) sia stato comunque poi pagato dall? Ente ed il giudizio intentato era da qualificarsi temerario, ? ovvio che a tali profili di danno erariale se ne sommano ben altri.

Alla stessa stregua, un dirigente che operi secondo siffatte modalit?, non va esente da responsabilit? disciplinare anche in ragione della reiterazione illecita comportamentale. E sempre alla stessa stregua l? amministrativo che abbia sottoscritto elenchi di trasmissione indebiti dalla sede mittente a quella destinataria ne risponde penalmente ed a maggior ragione ne risponde se era perfettamente consapevole della gravit? della propria condotta.?

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Per i precedenti articoli su tali tematiche vedasi l? Osservatorio di Contabilit? Pubblica-Parte Specialistica Enti Pubblici Previdenziali- I.N.P.S.- contenzioso previdenziale ed assistenziale nonch? l? Osservatorio di Diritto della Previdenza Sociale. ?

Francaviglia Rosa

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