La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 20 della legge n. 110 del 1975 sulla custodia delle armi: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso concreto: la custodia delle armi al vaglio del giudice di Reggio Calabria
- 2. Le questioni di costituzionalità sollevate: tassatività, difesa e prevedibilità della norma
- 3. La decisione della Consulta: nessuna illegittimità dell’art. 20 della legge n. 110/1975
- 4. Effetti della sentenza: disciplina confermata e obbligo di custodia pienamente vigente
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1. Il caso concreto: la custodia delle armi al vaglio del giudice di Reggio Calabria
Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a celebrare l’udienza predibattimentale di cui all’art. 554-bis del codice di procedura penale, a seguito di citazione diretta a giudizio di un soggetto non esercente attività di commercio o raccolta di armi, imputato del reato contravvenzionale di cui all’art. 20, secondo comma, della legge n. 110 del 1975.
In particolare, in tale fase processuale, siffatto giudice doveva compiere il vaglio richiesto dall’art. 554-ter cod. proc. pen. e, dunque, in alternativa, fissare l’udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio sulla base di una valutazione di «ragionevole previsione di condanna» o emettere una sentenza di non luogo a procedere a definizione del processo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le questioni di costituzionalità sollevate: tassatività, difesa e prevedibilità della norma
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l’organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo illustrava che, in ragione degli elementi fattuali raccolti, non sarebbero ricorse nella fattispecie al suo esame, né cause estintive del reato, né la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del codice penale, sicché avrebbe dovuto disporsi la prosecuzione del processo con il dibattimento.
Diversamente, l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice avrebbe comportato una immediata definizione del giudizio tramite l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato.
Ebbene, a sostegno di tale conclusione, l’ordinanza ripercorreva quanto risultante dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il che veniva fatto nei seguenti termini: “− l’imputato è titolare di un porto d’armi e detiene nella propria abitazione cinque fucili e una pistola, riposti in un armadietto blindato collocato lungo il corridoio dell’abitazione; − il figlio dell’imputato, a insaputa di quest’ultimo, nel perpetrare un tentativo di suicidio, ha utilizzato uno di tali fucili procurandosi una ferita d’arma da fuoco; − il ragazzo, convivente con il padre, soffre di patologie psichiche (schizofrenia) per cui è in cura da lungo tempo presso il centro di igiene mentale; − non è stato chiarito se al momento dell’incidente l’armadietto fosse o meno chiuso a chiave.
Alla luce di tali emergenze istruttorie (e, in particolare, in ragione del facile accesso alle armi per i familiari, della stabile convivenza tra padre e figlio e delle precarie condizioni di salute di quest’ultimo), il Tribunale reggino osservava quindi che all’imputato era richiesto uno standard di diligenza nella complessiva attività di custodia delle armi superiore a quella concretamente osservata, escludendosi, al contempo, nel caso di specie, l’operatività della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 20, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, a mente della quale la fattispecie contravvenzionale è esclusa se il fatto costituisce un più grave reato.
In particolare, ad avviso del giudice rimettente, non sarebbero ravvisabili in capo all’imputato, né profili di responsabilità omissiva impropria per lesioni dolose ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, secondo comma, e 582 cod. pen., né profili di responsabilità omissiva per lesioni colpose ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, secondo comma, e 590 cod. pen., visto che il genitore non avrebbe avuto alcun obbligo giuridico di impedire l’evento, posto che, per un verso, il figlio aveva oltrepassato la maggiore età e, per altro verso, non era stato interdetto legalmente.
Ciò posto, invece, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo rimarcava in premessa che, delle fattispecie di reato previste dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell’art. 20 della legge n. 110 del 1975, intende censurare solo la violazione della condotta descritta nel primo periodo del primo comma e non già quella del secondo periodo, rivolta a individui che – a differenza dell’imputato – esercitano in forma professionale attività in materia di armi o esplosivi o sono autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi.
Tanto chiarito, il Tribunale reggino sollevava due gruppi di questioni.
Innanzitutto, si lamentata la violazione degli artt. 25, secondo comma, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
Nel dettaglio, sotto un primo profilo, la disposizione censurata violerebbe il principio di tassatività e determinatezza imposto dall’art. 25, secondo comma, Cost. visto che la fattispecie incriminatrice sarebbe contestualmente contraddittoria e generica: per un verso, il legislatore punisce l’inosservanza di «prescrizioni» – utilizzando, dunque, una locuzione che in astratto si riferisce a specifici e analitici comandi o divieti –, ma per altro verso, individua una delle condotte pretese nella mera «diligenza», così facendo uso di un concetto generico e discrezionale.
Secondo il giudice a quo, tra l’altro, nella delineazione della fattispecie neppure potrebbe soccorrere la locuzione usata dal secondo periodo del primo comma del censurato art. 20, che fa riferimento alle «modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza», in quanto questa è locuzione riferita alla condotta imposta su chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, deducendosi al contempo che, d’altro canto, una interpretazione estensiva di tale dizione sarebbe inammissibile perché contraria alla volontà della legge, facendosene conseguire da ciò che la descrizione del fatto incriminato possa essere stabilita tramite una esegesi di tipo complessivo.
Precisato ciò, sotto un secondo profilo, il rimettente assumeva che la mancanza di contenuto oggettivo e tassativo della previsione incriminatrice impedirebbe ai consociati la possibilità di comprendere, in termini di prevedibilità e conoscibilità, il preciso perimetro della fattispecie punita e conseguentemente lederebbe il concreto diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost., nell’eventuale giudizio penale.
Infine, l’indeterminatezza del fatto illecito, sempre ad avviso del giudice a quo, contrasterebbe con il dovere sancito all’art. 117, primo comma, Cost. di osservare gli obblighi internazionali assunti, e, in particolare, quello stabilito dall’art. 7 CEDU, a norma del quale, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte europea dei diritti dell’uomo, «uno dei requisiti derivanti dall’espressione “[è] prevista dalla legge” è la prevedibilità. Pertanto, una norma non può essere considerata una “legge” se non è formulata con sufficiente precisione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi devono essere in grado − se necessario, mediante appropriata consulenza − di prevedere, a un livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato atto può comportare» (si citano Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, nonché sentenze 7 giugno 2012, Centro Europa 7 srl e Di Stefano contro Italia, e 20 maggio 1999, Rekvènyi contro Ungheria, e ancora sentenze 25 maggio 1993, Kokkinakis contro Grecia e 26 aprile 1979, Sunday Times contro Regno Unito).
Sottolineava a tal proposito il rimettente che il precedente sul caso De Tommaso contro Italia è particolarmente significativo in quanto in quell’occasione il giudice di Strasburgo ha giudicato contraria all’art. 7 della Convenzione l’incriminazione per l’inosservanza delle «prescrizioni» del «vivere onestamente e rispettare le leggi» indicate nelle misure di prevenzione previste dall’art. 75 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e ciò in quanto tali prescrizioni non erano sufficientemente dettagliate e pertanto risultavano non prevedibili e non conoscibili, similmente a quanto accadrebbe, secondo il rimettente, per la fattispecie contravvenzionale indubbiata, tanto è vero che, proprio sulla scorta della decisione della Corte EDU, la Consulta, con la sentenza n. 25 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevedeva come reato la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi».
Detto questo, con un secondo gruppo di questioni, il Tribunale rimettente censurava il combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975 per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
In particolare, l’imposizione, con finalità precauzionali-cautelari, da parte della prima norma del dovere di osservare «ogni diligenza» nella custodia delle armi «incide[rebbe] negativamente ed irragionevolmente ex art. 2 Cost. sulla vita privata del consociato, sullo sviluppo della sua personalità e delle quotidiane e delle complessive formazioni sociali del medesimo»: infatti, sarebbe così richiesto costantemente uno sforzo «qualitativo e quantitativo» per osservare un dovere imprecisato e, di conseguenza, inesigibile e questo tanto implicherebbe altresì la «totale irragionevolezza» dell’intera previsione incriminatrice.
Infine, il rimettente si premurava di escludere la percorribilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, che punirebbe sic et simpliciter l’inosservanza di ogni tipo di diligenza nella custodia delle armi.
3. La decisione della Consulta: nessuna illegittimità dell’art. 20 della legge n. 110/1975
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e stimato alcune eccezioni prospettate dalla parte costituita, ossia l’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non meritevoli di accoglimento – reputava però una tra queste eccezioni, viceversa, ammissibile.
In particolare, il Giudice delle leggi riteneva di dovere accogliere l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione delle questioni relative agli artt. 2 e 3 Cost., ritenendosi come le censure, proposte nel caso di specie, fossero del tutto carenti di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza, mentre la giurisprudenza costituzionale richiede, al riguardo, «che i parametri siano evocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte (ex multis, ordinanze n. 159 del 2021 e n. 261 del 2012)».
Orbene, per la Corte, tali omissioni «compromettono irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate, ciò che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull’ammissibilità delle questioni» (ordinanza n. 127 del 2024; sulla medesima linea anche, tra le ultime, sentenze n. 5 del 2025 e n. 110 del 2024).
Nel merito, le restanti questioni sollevate era stimate comunque infondate.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale facevano prima di tutto presente come le disposizioni censurate si collochino all’interno della disciplina in materia di armi comuni e oggetti atti ad offendere; disciplina la cui peculiarità trova giustificazione nella particolare natura degli strumenti considerati dato che la Corte costituzionale, in diverse occasioni, ha sottolineato «le caratteristiche intrinseche di pericolosità» di tali oggetti e l’«estrema gravità delle conseguenze» ricollegabili a un loro utilizzo improprio o alla mancata conservazione in condizioni di sicurezza (tra le ultime, sentenza n. 208 del 2023 e, in senso analogo, sentenza n. 5 del 2023), idonei a compromettere beni giuridici primari – la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica – che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare (sentenza n. 109 del 2019).
D’altro canto, a fronte del fatto che lo scopo della disciplina in materia di acquisto, porto e circolazione di armi è assicurarne il controllo e la piena tracciabilità, a garanzia della sicurezza circa il loro buon uso da parte del detentore oltre che la diligente custodia in luogo idoneo, onde minimizzare il rischio che di esse si impossessino terze persone per farne un uso illecito, anche solo involontariamente (sentenze n. 208 e n. 5 del 2023), si notava come sempre la Consulta abbia più volte sottolineato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse» (sentenze n. 109 del 2019 e n. 440 del 1993), come peraltro a più riprese ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 22 luglio 2024, n. 6565; 22 aprile 2024, n. 3585; 24 ottobre 2023, n. 9209), tenuto conto altresì del fatto che la licenza di porto d’armi consente l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco per particolari motivi (difesa personale; esercizio della caccia; uso sportivo, oltre che collezionismo) ed è rilasciata, all’esito di una articolata procedura, sulla base di «requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi» (sentenze n. 5 del 2023 e n. 109 del 2019).
Tanto premesso, i giudici di legittimità costituzionale facevano presente come le fattispecie di omessa custodia di armi siano attualmente quelle previste dagli artt. 20, commi primo e secondo, e 20-bis della legge n. 110 del 1975.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prescrive che «[i]l detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza».
A loro volta, se il primo periodo del predetto primo comma dell’art. 20 si rivolge al detentore comune e prevede che «[l]a custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica», il secondo periodo prescrive che «[c]hi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza», mentre il secondo comma del medesimo art. 20 sanziona l’inosservanza dei precetti dianzi descritti, stabilendo che «[c]hiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a lire un milione [euro 516]», fermo restando che l’ultimo comma, introdotto con l’art. 5, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi), prevede che «[c]on uno o più decreti del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva», rilevandosi al contempo però che tali decreti, allo stato, non erano stati ancora adottati.
Oltre a ciò, si rilevava altresì che il successivo art. 20-bis, introdotto dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sanziona, in maniera sostanzialmente sovrapponibile all’abrogato art. 702 cod. pen., i comportamenti, attivi od omissivi, che rendano armi ed esplosivi disponibili a minori di anni diciotto che non siano in possesso della licenza dell’autorità, a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un’arma, fermo restando che la condotta omissiva è disciplinata dal secondo comma, a norma del quale è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni «[c]hiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente».
Ad ogni modo, si notava che entrambe le fattispecie contravvenzionali assumono la natura di delitti qualora le condotte abbiano ad oggetto armi o munizioni da guerra ovvero esplosivi ad esse legislativamente assimilati nonché armi clandestine.
Ciò posto, il Giudice delle leggi osservava che il reato di omessa custodia di armi è un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza, deducendo al contempo che la ratio delle predette disposizioni è quella di imporre che siano osservate cautele idonee a impedire che armi o esplosivi possano in qualsiasi modo venire in possesso di soggetti che non ne abbiano titolo; ciò che riflette quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia, il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire la circolazione incontrollata di armi e di esplosivi.
A sua volta, il bene giuridico tutelato dal censurato art. 20 è la «sicurezza pubblica», nel cui interesse la disposizione in esame espressamente prevede che la custodia delle armi debba essere assicurata con «ogni diligenza», rilevandosi contestualmente che la tutela in parola è, in realtà, strumentale alla protezione di altri beni giuridici, come la vita e l’incolumità personale, i quali, attraverso l’uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo.
Precisato ciò, si evidenziava per di più che il primo comma del censurato art. 20 impone al detentore comune di armi che «[l]a custodia […] deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica», rimarcandone al contempo il fatto che, proprio l’utilizzo di questa locuzione, si incentra la censura dal giudice rimettente, il quale fa derivare dalla ritenuta natura generica del precetto la violazione del principio di tassatività e determinatezza, cui sarebbe altresì collegata la violazione del diritto di difesa – stante l’impossibilità per l’imputato, in assenza di elementi costitutivi chiari e precisi, di elaborare una puntuale strategia difensiva – e del principio di prevedibilità della responsabilità penale di cui all’art. 7 CEDU.
Concluso tale excursus normativo, la Corte di legittimità rilevava che il principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. si sostanzia nell’esigenza che il legislatore descriva la fattispecie criminosa in forma precisa e in modo intellegibile, essendo stato, sul punto, chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che tale principio si pone quale «garanzia contro l’arbitrio del giudice, ma anche quale presidio della libertà e della sicurezza dei cittadini» (sentenze n. 101 del 2025 e n. 185 del 1992), sottolineandosi che «[s]ottesi al principio di legalità e tassatività vi sono, infatti, due obiettivi fondamentali consistenti, “per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (sentenza n. 327 del 2008)» (sentenza n. 54 del 2024); più recentemente, nello stesso senso, sentenza n. 10 del 2026), rilevandosi al contempo, pur costantemente affermando la centralità e l’irrinunciabilità della tassatività e della determinatezza del precetto penale, come sempre la Consulta abbia rimarcato che «[o]gni enunciato normativo […] presenta margini più o meno ampi di incertezza circa il suo ambito di applicazione, senza che ciò comporti la sua illegittimità costituzionale. Compito essenziale della giurisprudenza è quello di dipanare gradualmente, attraverso gli strumenti dell’esegesi normativa, i dubbi interpretativi che ciascuna disposizione inevitabilmente solleva, nel costante confronto con la concretezza dei casi in cui essa è suscettibile di trovare applicazione; ciò che contribuisce a rendere più uniforme e prevedibile la legge per i consociati» (sentenza n. 110 del 2023), oltre a essere stato altresì aggiunto che «[l]’impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l’antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso (sentenze n. 278 e n. 141 del 2019)» (da ultimo, sentenza n. 101 del 2025).
Ordunque, a fronte dell’utilizzo di tali forme espressive, si denotava come la giurisprudenza costituzionale abbia elaborato precisi criteri per misurare il rispetto del principio di determinatezza, essendo stato, così, affermato che non può sussistere violazione di tale principio quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione e al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge (tra le più recenti, sentenze n. 101 del 2025, n. 54 del 2024, n. 278, n. 141 e n. 25 del 2019, ma anche sentenze n. 282 del 2010, n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004).
Per verificare il rispetto del principio di determinatezza, del resto, si osservava come sia stata, di volta in volta, valorizzata la descrizione complessiva del fatto incriminato e il contesto della disciplina in cui si inerisce (sentenza n. 25 del 2019), nonché la correlazione tra la condotta vietata e il bene protetto (sentenza n. 101 del 2025), evidenziandosi oltre tutto che un ulteriore elemento costantemente richiamato ancora una volta dalla Corte costituzionale è, poi, la giurisprudenza formatasi sulla disposizione indubbiata: da un lato, si è precisato che l’esigenza, presidiata dal principio di determinatezza, di assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato «deve sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non già solo nel momento (che può essere anche di molto successivo) in cui si è consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre suscettibile di mutamenti»; dall’altro lato – si è aggiunto – «[c]iò non esclude, tuttavia, che l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante possa assurgere ad elemento di conferma della possibilità di identificare, sulla scorta d’un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di un’espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa» (sentenza n. 327 del 2008).
Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Giudice delle leggi escludeva il lamentato carattere di indeterminatezza del precetto alla luce delle seguenti considerazioni: “Le disposizioni censurate riprendono la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall’art. 43 cod. pen., richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. Se è vero che per i reati di evento il verificarsi dello stesso rende più agevole l’individuazione delle condotte necessarie a evitarlo, sia pure sotto il profilo colposo, nei reati di pericolo, come quello in esame – in cui il problema della indeterminatezza della norma punitiva si pone in maniera più rilevante –, va valorizzata la funzione selettiva, rispetto all’area di perimetro dell’illecito, del bene giuridico tutelato, costituito – come si è detto – dall’interesse della sicurezza pubblica. La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata di custodia delle armi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica» è, cioè, facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella – sopra già esposta – di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l’incolumità personale, i quali, attraverso l’uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo. (…) Inoltre, tale opera di perimetrazione dell’obbligo di custodia imposto ai detentori comuni prescritto dal primo periodo del primo comma dell’art. 20 della legge n. 110 del 1975 è guidata dal contesto normativo in cui si inserisce, ivi compresa, in particolare, la disciplina di cui al secondo periodo del medesimo primo comma, che, per i detentori qualificati (rivenditori e collezionisti di armi), espressamente richiede cautele specifiche, quali «difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza». A essa si affianca la previsione di una differente ipotesi criminosa di cui all’art. 20-bis, che, stante la particolare vulnerabilità delle categorie di soggetti coinvolti, richiede cautele ancora più specifiche, per come chiarito anche dalla giurisprudenza penale. (…) Viene altresì in rilievo al riguardo una sorta di perimetrazione in negativo e, per converso, una definizione in positivo dell’illecito operata dalla Corte di cassazione. Da una parte, infatti, quest’ultima ha chiarito che il «generico dovere di diligenza nella custodia delle armi, posto dalla legge n. 110 del 1975, art. 20, comma 1, parte prima, […] non deve essere confuso con quello, specifico, che impone di adottare efficienti difese antifurto, sancito dalla seconda parte dello stesso comma 1 dell’art. 20, soltanto a particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), né con quello previsto dall’art. 20-bis, diretto ad impedire che armi, munizioni ed esplosivi vengano in possesso di minori, di incapaci, di tossicodipendenti o di persone imperite nel maneggio degli stessi (Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000; Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004; Sez. 1, n. 16609 del 11/02/2013; Sez. 1, 4 novembre 1999, omissis; Sez. 1, 19 dicembre 1994, omissis)» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 maggio-8 luglio 2019, n. 29849). Dall’altra parte, la giurisprudenza di legittimità – al di là del confronto con le predette contigue fattispecie di reato – ha operato una piana e sistematica perimetrazione in positivo dell’obbligo di custodia richiesto dalla normativa censurata, chiarendo che essa impone che «risultino adottate cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit» (tra le più recenti, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 26 settembre-21 ottobre 2025, n. 34316; in senso analogo, sentenze 2 maggio-28 luglio 2025, n. 27602; 11 maggio-24 settembre 2021, n. 35453; 11 febbraio-12 aprile 2013, n. 16609; 25 gennaio-2 marzo 2011, n. 8027). Ed è sulla base di tale criterio guida che si è formata l’articolata casistica giurisprudenziale in materia di omessa custodia di armi, modulando, di volta in volta, in base alla specifica situazione di fatto, l’obbligo di diligenza esigibile da una persona di normale prudenza. La fisiologica differenziazione rinvenibile nella casistica giurisprudenziale – lungi dal costituire un indice della lamentata indeterminatezza delle norme – è dovuta proprio all’esigenza di calibrare diversamente l’obbligo di diligenza in base alle «specifiche situazioni di fatto», non potendo, tale obbligo, delinearsi in maniera identica, per esemplificare le ipotesi estreme, per la persona, che detiene un’unica pistola e vive solitario in una baita sul picco di una montagna, e per il soggetto, detentore di più armi o di armi particolarmente pericolose, che vive in un’abitazione a piano terra, insieme alla propria famiglia con bambini e adolescenti, al centro di un paesino in cui sia consuetudine lasciare aperta la porta di casa. Tra queste due situazioni, chiaramente di scuola, si pongono una serie indefinita di ipotesi, rispetto alle quali l’obbligo di diligenza si atteggia inevitabilmente in maniera fortemente diversificata, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, che è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione. E, d’altronde, tale opera di “adattamento” del precetto al singolo caso concreto rappresenta, in definitiva, proprio una garanzia per il destinatario del precetto medesimo, stante l’impossibilità di dettare regole generali idonee a comprendere tutta la possibile casistica e la necessità di verificare la congruità delle precauzioni caso per caso. (…) Quanto esposto comporta il rigetto delle questioni sollevate in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.”.
I giudici di legittimità costituzionale, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano la non fondatezza anche delle questioni relative all’art. 24 Cost., in quanto – come già affermato nella sentenza n. 327 del 2008 – l’accertata insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza travolge altresì le ulteriori censure relative al diritto di difesa, ad esso strettamente correlate, nonché delle questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, non venendo meno la prevedibilità e la conoscibilità del precetto imposto dalla norma incriminatrice.
4. Effetti della sentenza: disciplina confermata e obbligo di custodia pienamente vigente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, co. 1, primo periodo (“La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”) e co. 2 (“Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 1.000.000”) legge, 18/04/1975, n. 110, con la decisione qui in commento, il Giudice delle leggi ritiene siffatti commi non contrastanti con la Costituzione.
Le previsioni normative ivi contenute, pertanto, anche dopo codesta pronuncia, continueranno ad essere applicabili così come sono.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma del quadro normativo preesistente) che connota il provvedimento qui in commento.
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