Consulta: equa riparazione anche in pendenza di procedimento

Redazione 02/05/18
Scarica PDF Stampa
La Consulta, con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto, sull’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

La decisione della Consulta è stata sollecitata dalla Corte di Cassazione, con quattro ordinanze di analogo tenore (poi riunite), ove si censurava la parte della Legge Pinto che per l’appunto condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento.

Corte rimettente: differire il rimedio a fine processo, ne compromette l’effettività

Gli Ermellini si erano già espressi in tal senso (con sentenza n. 30 del 2014), contestando come il differimento dell’esperibilità del rimedio, arrecasse un indubbio pregiudizio alla sua effettività. Sollecitavano pertanto un intervento correttivo da parte del legislatore, onde porre rimedio al vulnus costituzionale. Ma le misure nel frattempo introdotte con la Legge n. 208/2015, art. 1 comma 777, volte a prevenire l’irragionevole durata del processo, non hanno inciso sulla tutela indennitaria; per cui il monito a sua tempo sollevato, è rimasto inascoltato, perdurando – a detta della Suprema Corte – l’illegittimità costituzionale del differimento, aggravata dalla definitiva improponibilità della domanda di equa riparazione prematuramente avanzata.

La Consulta, preso atto delle presenti doglianze, dichiara pertanto incostituzionale la previsione della Legge Pinto per cui la domanda di indennizzo non può essere proposta in pendenza di procedimento. D’altronde, si legge nella sentenza, se la misura de quo presidia l’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla violazione, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per cui è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina.

Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato!

Sentenza collegata

58153-1.pdf 49kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento