Consiglio nazionale forense: circolare sulle modifiche alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale

Redazione 29/09/11
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Nonostante i vari interventi dei giudici nazionali diretti a sottoporre le norme sulla mediazione al vaglio di legittimità sia della Corte costituzionale sia della Corte di giustizia europea, e in attesa dei relativi responsi, il Consiglio nazionale forense si è attivato a diramare una circolare (circ. 26-C-2011) ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati per invitare gli organismi di mediazione forense ad adeguare i propri regolamenti di procedura alla nuova normativa risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 145/2011 alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale di cui al D.M. 180/2010 (sulle modifiche intervenute si veda l’articolo pubblicato su questo stesso sito).

Al fine di agevolare gli organismi forensi nel compito di adeguamento, il Cnf fornisce talune indicazioni operative in relazione agli aspetti di disciplina della materia di più diretto impatto sui regolamenti di procedura. In questa direzione si prevede che i regolamenti rechino:

a) una specifica disposizione che istituisca e regoli il tirocinio assistito, in conformità alla previsione di cui all’art. 2 del D.M. 145/2011, che prevede per i mediatori anche la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti;

b) modalità relative alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto, oltre che dell’oggetto e del valore della controversia, anche delle specifiche competenze del mediatore, il quale è in ogni caso tenuto a rendere al momento dell’iscrizione nell’elenco apposita dichiarazione in cui indichi le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione;

c) opportuni aggiustamenti nelle previsioni relative al primo incontro di mediazione, dovendosi specificare che, in relazione a quelle materie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio (art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010), l’incontro del mediatore con la parte istante avviene anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;

d) modifiche relative ai criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi, mediante previsioni che specifichino:

se all’esito del procedimento di mediazione il valore della lite indicato nella domanda di mediazione risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

– nel caso di mancata adesione al procedimento di mediazione di nessuna parte l’indennità corrisponde a € 40,00 per le liti il cui valore non superi gli € 250.000, ovvero a € 50,00, per le liti di valore superiore;

– nelle materie di cui all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 180/2010, l’indennità deve essere ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

 

(Anna Costagliola)

Redazione

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