Consiglio di Stato N. 3555/06 in tema di perentorietà dei termini per il completamento del procedimento preordinato al conseguimento del permesso di costruire.

sentenza 13/07/06
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3555/06
Reg.Dec.
N. 2352 Reg.Ric.
ANNO   2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2352/2005,proposto da *** Marco rappresentato e difeso dagli ************************** e ************** con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, n.193, presso **************
contro
Provincia di Napoli Citta’ Metropolitana, non costituitasi;
Provincia di Napoli-Area Pianif.Terr. e Urb.Rirezione Urb.,non costituitasi;
************** rappresentata e difesa dall’Avv. ********************** con domicilio eletto in Roma Via Aquileia, n. 12, presso ***************;
e nei confronti di
Min. **** e ***. Cult. – Sopr. ****** ****. Patrim. S.A. e ***., non costituitosi;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, non costituitosi;
D’avanzo *******,non costituitosi;
Comune Di Procida,non costituitosi;
Interveniente ad Adiuvandum
Maresia S.A.S. Di Testa Alba rappresentata e difesa dagli ************************** e ************** con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, 193, presso *******************;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli: Sezione VI n. 1872/2005, resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ************** e ************** di **********;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
            Alla pubblica udienza del 21 Febbraio 2006, relatore il Consigliere ***********. Uditi, altresì, gli avvocati ****** per delega dell’avv.to ******* e l’avv.to ********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con sentenza n. 1872/2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania accoglieva il ricorso (n. 7252/2004) proposto da ************** contro la Provincia di Napoli, il Ministero per i beni culturali e ambientali e nei confronti d *** Marco.
Il ricorso era stato proposto per l’annullamento del permesso di costruire un impianto per la balneazione e l’elioterapia rilasciato al *** in data 7 aprile 2004 dal Commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 4 della legge regionale della Campania n. 19, del 28 novembre 2001.
I giudici di primo grado ritenevano che l’intervento sostitutorio dell’amministrazione provinciale non aveva avuto giustificazione, dal momemto che l’ordinario procedimento per il rilascio della concessione edilizia, alla data della nomina del Commissario ad acta, era ancora in fase di svolgimento: ne dava dimostrazione la circostanza che, a seguito di una frana (del 27 luglio 2003), l’amministrazione comunale aveva disposto una consulenza allo scopo, tra l’altro, di verificare la compatibilità tra la realizzazione dell’impianto del *** e le caratteristiche geologiche della zona.
Contro l’indicata decisione il *** ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della impugnata sentenza col rigetto del ricorso di prima istanza; e nella resistenza della controinteressata **************, il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio
DIRITTO
2. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello del *** per asserita sopravvenuta carenza di interesse; il fatto che le opere eseguite dall’appellante siano state realizzate in difformità al permesso di costruire e che sia stato disposto dal Comune il ripristino dello stato dei luoghi, non fa venir meno l’interesse del *** alla definizione del presente giudizio, dal momento che le indicate evenienze, anche a volerle date per ammesse, sono successive al rilascio del permesso di costruire cui si riferisce il presente giudizio
3. Con il primo motivo di appello, il *** censura la sentenza impugnata per error in procedendo ed error in indicando, avendo i giudici di prima istanza omesso di pronunziarsi sulle eccezioni preliminari di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado proposto dalla Calise Carmela. Esso appellante aveva resistito al ricorso proposto in primo grado dalla controinteressata deducendone la carenza di interesse all’annullamento dell’impugnato provvedimento; inoltre, esso *** aveva eccepito l’omessa notifica del ricorso medesimo all’Autorità di Bacino della Campania nord occidentale che aveva pronunciato i pareri (positivi) obbligatoriamente acquisiti nel corso del procedimento e che, tra l’altro, avevano formato oggetto di specifica impugnativa, per altro tardivamente proposta.
Il motivo di appello è tuttavia, infondato con riferimento a tutti gli indicati profili.
Ed invero, l’interesse della ****** al ricorso di primo grado scaturiva dall’essere la stessa proprietaria in Procida di immobili, individuati in catasto al foglio 12, particelle nn. 345 – 346 e 194, posti a confine con l’area interessata al realizzando impianto balneare.
La mancata integrazione, inoltre, del contraddittorio nei confronti dell’Autorità di Bacino per la Campania nord occidentale non ha avuto alcuna rilevanza in ordine alla legittimità dell’impugnata pronunzia: come già rilevato in precedenza, la stessa ha riguardato il solo profilo della domanda intesa a censura la mancanza dei presupposti per l’intervento tutorio della Provincia rispetto al quale nessuna rilevanza poteva avere la partecipazione al giudizio dell’Autorità di Bacino indicata.
Il ricorso di primo grado, infine, è stato tempestivamente proposto (con atto notificato nelle date 23/31 marzo 2005) rispetto all’avvenuta conoscenza del provvedimento che formava oggetto specifico di gravame.
4. Con il secondo motivo di appello il *** deduce, poi, violazione e false applicazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale Campania 28 novembre 2001, n. 19, violazione dell’articolo 4 del D.L. n. 398/1993, violazione del testo unico sull’edilizia DIR n. 380/2001.
Erroneamente – secondo l’appellante – i giudici di primo grado avevano ritenuto che il procedimento riguardante il rilascio della concessione a costruire, al momento del verificarsi della contestata (in quanto oggetto di accertamenti penali) frana (il 27 luglio 2003) , fosse ancora in corso; di modo che, come ritenuto dai giudici di prima istanza non essendo il termine di cui all’art. 4 della legge regionale n. 19/2001 ancora “inutilmente decorso”, non ricorrrevano le condizioni per un intervento sostitutorio della Provincia.
La doglianza è fondata, dal momento che la decisione del Tribunale amministrativo regionale si è basato su di un’evidente errata interpretazione dell’espressione “inutilmente decorso”, con la quale il legislatore regionale ha individuato la circostanza di fatto che giustificava l’intervenuto sostitutorio della Provincia onde ovviare all’inerzia dell’amministrazione comunale. Inutile decorso del tempo stava a significare, infatti, mancata adozione del provvedimento (positivo o negativo che fosse) conclusivo del procedimento nel termine assegnato; e non già, come pare abbiano ritenuto i giudici di primo grado, inerzia operativa dell’amministrazione comunale.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 dell’indicata legge regionale Campania n. 19/2001, a seguito di presentazione della domanda di concessione edilizia, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria…….entro il termine di sessanta giorni……….ed entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dei sessanta giorni formula una motivata proposta all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento conclusivo; in base, poi, al successivo comma 4 dello stesso art. 1, la concessione edilizia, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizia e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia è rilasciata entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni dalla scadenza del termine indicato per la formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento.
Dal che si evince chiaramente che il termine complessivo per il rilascio della concessione edilizia, come previsto dalla normativa indicata, si computa sulla base della sua decorrenza oggettiva e non già tenuto conto della sola ipotesi dell’assoluta inerzia operativa dell’amministrazione che potrebbe, altrimenti, prolungarlo sine die con interventi più o meno pertinenti e defatigatori.
Di modo che l’espressine “decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione”, di cui al successivo art. 4 della legge regionale n. 19/2001, come già rilevato precedentemente, non poteva riferirsi che alla decorrenza oggettiva del termine stesso, senza che potesse attribuirsi alcuna rilevanza, quanto al suo decorso, al fatto che il procedimento fosse ancora pendente e che l’amministrazione non fosse restata inerte ma avesse disposto ulteriori adempimenti istruttori.
Appare evidente, allora, come, legittimamente, il *** – la cui domanda di concessione edilizia era stata presentata fin dal 31 gennaio 2002 – diffidava in data 3 giugno 2003 l’amministrazione a provvedere; ed altrettanto legittimamante, decorso il termine assegnato, il ricorrente, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 19/2001 più volte richiamata, inoltrava alla Provincia istanza di nomina del commissario ad acta per la sostituzione dello stesso all’amministrazione comunale inadempiente; nomina, peraltro, cui il Presidente dell’amministrazione provinciale provvedeva dopo aver inutilmente sollecitato l’amministrazione comunale a concludere il procedimento adottando i provvedimenti di competenza.
5. Con il ricorso di primo grado la Calise aveva dedotto ulteriori sette motivi di censura che sono stati ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata e che la ****** ha riproposto nella memoria di costituzione ed appello incidentale condizionato.
In particolare, era stato dedotta incompetenza, violazione e falsa applicazione delle leggi regionali della Campania n. 65/81 e n. 10/82, violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 490/1999, difetto di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Secondo la ricorrente, l’autorizzazione paesistica prevista dall’art. 151 del D.Lgs. n. 490/1999, sulla cui base è stata assentita la concessione ad edificare, era stata rilasciata (dall’assessore urbanistico del Comune di Procida) da un organo incompetente dato che secondo quanto previsto dalle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 65 e 23 febbraio 1982, n. 10, il relativo potere, per le zone paesistiche, spettava al sindaco; anzi, essendo espressione di un’attività di gestione e non di indirizzo politico, la competenza, dopo la legge n. 127/1997, spettava, più propriamente al responsabile dell’ufficio tecnico del comune.
L’autorizzazione paesistica, inoltre, sempre secondo la ricorrente, era stata immotivatamente rilasciata ed era comunque contrastante con la pianificazione locale, in relazione alla ritenuta temporaneità dell’impianto.
La censura è, tuttavia, infondata e va respinta in relazione a tutti i dedotti profili.
Effettivamente, da quanto si evince dalla documentazione in atti, il provvedimento del comune contenente l’autorizzazione paesistica (decreto sindacale n. 33, del 17 maggio 2000) appare sottoscritto dall’assessore all’urbanistica ing. *****************; a quanto, tuttavia, è dato evincere dal testo dell’atto si è trattato di una sottoscrizione delegata (cosiddetta delega di firma) dal sindaco (dott. **********) cui l’atto medesimo è esplicitamente riferito.
L’autorizzazione paesistica, inoltre, come si evince dalla premessa del documento, è stata rilasciata in conformità al parere espresso, con il verbale n. 13 dell’11 aprile 2002, dalla commissione comunale per la tutela dei beni ambientali che era l’organo amministrativo competente alla valutazione di merito che aveva adeguatamente motivato e sulla basse di quanto previsto dalla legislazione regionale dalla deliberazione causiliare n. 64 del 31 ottobre 1981 che, ad avviso del collegio, non potevano ritenersi derogate dalla normativa di cui alla legge (cosidetta *********) n. 127/1997.
Contrariamente, poi, a quanto dedotto dall’appellante incidentale, come aveva motivatamente rilevato la commissione comunale per la tutela dei beni ambientali (e come è risultato confermato dalla consulenza disposta in sede penale nel procedimento a carico di **************** + 2), il realizzando impianto del ***, in quanto essenzialmente caratterizzato da opere di ingegneria naturalistica, era compatibile sia con il piano regolatore, sia con il piano territoriale paesistico approvato con il D.M. 1° marzo 1971 che erano operanti nel comune.
6. Le indicate considerazioni inducono, poi, a ritenere infondata, l’ulteriore censura dedotta dalla Calise con l’appello incidentale e relativa ad un’asserita illegittimità del decreto del 20 novembre 2003, n. 1759, reso dall’amministrazione provinciale di Napoli, con riferimento ad entrambi i dedotti profili.
La tipologia e la natura degli interventi sul territorio che il *** aveva chiesto di realizzare erano stati, motivatamente e correttamente ritenuti compatibili con le previsioni del piano regolatore del comune il quale, peraltro, come ammette la stessa appellante, in quanto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 26 maggio 1984, era risalente di oltre cinque anni; si trattava inoltre di interventi i quali, correttamente erano stati ritenuti esterni al centro abitato (di cui, peraltro, non esisteva alcuna perimetrazione) e che, per la specifica loro natura, erano compatibili con le limitazioni alla volumetria edificabile dell’area come prevista dalla legge regionale n. 17 del 20 marzo 1983.
Neppure, infine, era ravvisabile nel provvedimento del Presidente della Provincia di nomina del Commissario ad acta alcun vizio di incompetenza con riferimento a quanto specificamente disposto dal già richiamato art. 4 della legge regionale n. 19 del 28 novembre 2001
7. Allo stesso modo, infine, ad avviso del collegio, sono da ritenere infondate le censure dedotte dall’appellante incidentale avverso il permesso di costruire rilasciato dal commissario ad acta designato dal Presidente della Provincia.
Il Commissario doveva provvedere sulla basse delle acquisizioni istruttorie già compiute dall’amministrazione comunale senza alcuna necessità di rinnovare il procedimento come sottintendeva il primo profilo della dedotta censura. Il fatto, inoltre, che il Commissario ad acta abbia provveduto al rilascio del permesso a costruire quando era già decorso il termine a lui assegnato della legge regionale (peraltro, per la ritenuta esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori) non ne faceva venir meno il potere a provvedere, trattandosi di termine previsto a tutela dell’interessato al rilascio della concessione e non degli organi di amministrazione attiva del comune che il Commissario era chiamato a sostituire.
Le evenienze, infine, relative al costone di proprietà del *** sovrastanti il tratto di spiaggia di Ciracco – ******** interessato da movimenti franosi, erano stati tutte valutate dal Commissario ad acta il quale, nel suo discrezionale apprezzamento (confortato dalle consulenze ******** e ********) le aveva ritenute non ostative alla realizzazione dell’impianto che era distante di molti metri rispetto al ciglio del costone.
8. Da tutto quanto precede, deriva l’accoglimento dell’appello principale del *** e la reiezione dell’appello incidentale condizionato dalla ****** la quale, in quanto soccombente, va condannata al rimborso all’appellante principale delle spese processuali da liquidare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale condizionato. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso proposto in primo grado da ************** che condanna al rimborso in favore del *** ***** delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006,in camera di consiglio dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI, con l’intervento dei Signori:
*********************                                   Presidente
***********                                                   Consigliere Est.
*************                                              Consigliere
*****************                                        Consigliere
******************                                       Consigliere
           
Presidente
f.to *********************
 
Consigliere                                                                           Segretario
f.to ***********                                                        f.to ****************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il………………16/06/2006……………….
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to ****************
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                                              Il Direttore della Segreteria

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