Consenso informato: è violato se l’intervento è diverso dal programmato

Violazione del consenso informato del paziente se il sanitario esegue un intervento diverso da quello programmato.

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Violazione del consenso informato del paziente se il sanitario esegue un intervento diverso da quello programmato. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Tribunale di Catania -sez. V civ.- sentenza n. 2452 del 07-05-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_CATANIA_N._2452_2025_-_N._R.G._00003265_2021_DEL_07_05_2025_PUBBLICATA_IL_07_05_2025.pdf 305 KB

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Indice

1. Il fatto: l’intervento diverso dal programmato


Una paziente affetta da mielolipoma surrenalinico si sottoponeva ad un intervento di surrenectomia, consistente nell’asportazione del surrene sinistro, in quanto era stato presentato come intervento risolutivo della patologia da parte dei sanitari dell’ospedale. Tuttavia, durante l’operazione chirurgica di cui sopra, la paziente veniva sottoposta ad un intervento di nefrectomia, consistente invece nell’asportazione del rene sinistro, in quanto i sanitari operanti avevano il sospetto che fosse una neoplasia che avesse infiltrato il rene. La predetta operazione, però, veniva eseguita senza la preventiva esecuzione di un esame istologico che confermasse l’infiltrazione del rene. Anzi, all’esito dell’operazione e del successivo esame istologico eseguito sulla massa asportata, emergeva la correttezza della prima diagnosi di mielolipoma surrenalico ed invece l’assenza di qualsiasi neoplasia al rene asportato.
In considerazione di ciò, la paziente sosteneva che l’intervento chirurgico di rimozione del rene fosse stato eseguito dai sanitari in assenza del necessario consenso informato del paziente e affermava che detto intervento di aver cagionato un danno (rimozione del rene sano) che si sarebbe potuta evitare nel caso in cui i sanitari avessero correttamente eseguito un esame istologico prima di rimuovere il rene.
La struttura sanitaria, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla paziente per i danni subiti, sostenendo che la stessa era stata adeguatamente informata dei rischi collegati alla patologia e che aveva prestato un valido consenso anche all’esecuzione di interventi diversi eventualmente valutabili dai sanitari durante l’esecuzione dell’operazione. Inoltre, la struttura sanitaria sosteneva che l’intervento in questione era stato eseguito nel rispetto delle linee guida e considerando l’altissimo rischio di neoplasia che era collegato alla patologia che era stata diagnosticata sulla paziente. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. Le valutazioni del Tribunale: la violazione del consenso informato


Per quanto concerne il lamentato danno per violazione del consenso informato, il tribunale di Catania ha ricordato come a seguito della violazione del dovere gravante sul medico di informare il paziente del tipo di intervento da eseguirsi nonché dei rischi al medesimo connessi e delle eventuali alternative, possono derivare due diverse tipologie di danni: un danno alla salute oppure un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
In particolare, nel caso di mancata informazione da parte del medico o comunque di informazione non sufficiente si possono quindi configurare cinque diverse ipotesi.
La prima ipotesi è quella in cui l’intervento eseguito dal medico e non preceduto da una corretta informazione, che pure il paziente avrebbe comunque acconsentito di eseguire se fosse stato correttamente informato, ha determinato un danno alla salute nei confronti del paziente dovuto alla condotta colposa del medico. In questo primo caso, il paziente potrà ottenere soltanto il risarcimento del danno biologico dovuto alla lesione della propria salute subita.
La seconda ipotesi è quella in cui l’intervento eseguito dal medico e non preceduto da una corretta informazione ha determinato un danno alla salute nei confronti del paziente dovuto alla condotta colposa del medico ed inoltre il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento nel caso in cui fosse stato correttamente. In questo secondo caso, il paziente potrà ottenere il risarcimento sia del danno biologico conseguente alla lesione della sua salute sia del danno per la lesione della sua autodeterminazione.
La terza ipotesi è quella in cui l’intervento eseguito dal medico e non preceduto da una corretta informazione ha determinato un danno alla salute nei confronti del paziente, ma tale danno non è dovuto ad una colpa del medico (in altri termini, la condotta del medico che pure ha causato la lesione della salute non ha violato le regole di diligenza, prudenza e perizia proprie della materia). Ma il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi a detto intervento. In questo terzo caso, il paziente potrà il solo risarcimento per la violazione del suo diritto all’autodeterminazione e la quantificazione di tale danno andrà fatta in via equitativa.
La quarta ipotesi è quella in cui il paziente non è stato correttamente informato circa l’esecuzione di un intervento chirurgico che non ha cagionato alcun danno alla sua salute, ma che egli avrebbe comunque scelto di eseguire se fosse stato correttamente informato.
In questo caso, il paziente non avrà diritto ad ottenere alcun risarcimento del danno.
La quinta ipotesi è quella in cui l’intervento eseguito dal medico e non preceduto da una corretta informazione al paziente non ha cagionato alcun danno alla sua salute, ma ha impedito al paziente di accedere a degli accertamenti più accurati e più attendibili.
In quest’ultimo caso, il paziente avrà diritto al risarcimento per il danno da lesione del diritto alla sua autodeterminazione, ma solo nel caso in cui alleghi che a causa della omessa informazione abbia subito delle conseguenze dannose in termini di sofferenza soggettiva e limitazione della libertà di disporre di sé fisicamente e psichicamente.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che dalla c.t.u. eseguita nel corso del procedimento sia emerso che, a fronte di una patologia benigna che coinvolgeva il surrene sinistro, l’attrice è stata invece sottoposta all’asportazione del rene senza che i sanitari abbiano eseguito preventivamente un esame istologico estemporaneo sulla zona interessata dal sospetto carcinoma, così come richiesto dalle linee guida e dalle buone pratiche.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che la struttura sanitaria non abbia correttamente eseguito la prestazione sulla medesima gravante e quindi a accertato una sua responsabilità per la condotta colposa tenuta dal sanitario che ha eseguito l’operazione chirurgica in questione.
Per quanto riguarda la violazione del consenso informato, il tribunale ha ritenuto che il caso di specie rientra nella seconda delle ipotesi sopra elencate, in quanto il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento chirurgico in questione che gli ha causato un danno alla salute (cioè l’asportazione del rene) a causa della condotta colposa del medico (cioè la mancata esecuzione preventiva dell’esame istologico).
In particolare, la struttura sanitaria non ha dimostrato fornito un valido consenso informato paziente circa l’intervento eseguito. Infatti, il documento sottoscritto dalla paziente non risultava conforme a quelli previsti dalle linee guida ed era invece generico ed inadeguato nonché mancante della descrizione dell’intervento da eseguire, delle alternative terapeutiche e delle possibili complicanze.
Invece, la prova che il paziente se fosse stato correttamente informato non si sarebbe sottoposto all’operazione di rimozione del rene, secondo il giudice, può essere ricavata in via presuntiva, in quanto egli avrebbe certamente scelto di eseguire un intervento meno invasivo (come l’asportazione del surrene) piuttosto che l’esecuzione di un intervento molto più invasivo che risultava superfluo, in quanto il rene non presentava alcuna patologia).

Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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