Conflitti nelle “famiglie di fatto”- Cass. II sez. pen. sentenza n. 4138/09 depositata 22 ottobre 2009

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La Suprema Corte, chiamata a valutare un evento increscioso (violenza e maltrattamenti), ha deciso che una coppia è considerata come una famiglia se vi è una certa "stabilità del rapporto".
Infatti per la Cassazione nel termine di famiglia si devono annoverare tutte le coppie tra le quali  "siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
Tale frase è stata pronunciata nella sentenza della seconda sezione penale, facendo riferimento all’art. 572 c.p. che punisce i maltrattamenti in famiglia.
Per gli Ermellini della Cassazione il richiamo alla famiglia contenuto in tale norma "deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti", appunto, stabili rapporti di assistenza e solidarieta’”.
Il caso particolare vagliato dai giudici del Palazzaccio si riferiva ad  un uomo che già i giudici di merito avevano valutato con sentenza comminando un anno e otto mesi di reclusione per vari reati tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. 
Facendo ricorso in Cassazione la sua difesa si era appellata all’art.572 c.p. riferendo che lo stesso era applicabile solo alle famiglie conviventi "more uxorio".
Di altro parere la Cassazione che ha ribadito come lo stesso articolo investa invece anche le famiglie di fatto.
Il principio enunciato in sede penale riveste una grande importanza come riconoscimento della convivenza ed è un rafforzativo dell’art. 2 della Costituzione.
Con la terminologia “famiglia di fatto” o “more uxorio” ci si riferisce al nucleo formato da coppie non coniugate che convivono , con o senza figli. In senso più ampio, essa comprende anche i nuclei familiari costituiti dal singolo genitore e dal figlio (o dai figli) riconosciuti dal genitore o con dichiarazione del Tribunale.
Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:
  • la comunità di vita;
  • la stabilità temporale;
  • l’assenza del legame giuridico del matrimonio.
 
Al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:
1.       abitazione familiare;
2.       contratto di locazione;
3.       acquisti compiuti durante la convivenza;
4.       assegno di mantenimento;
5.       elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
6.       rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
7.       assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
8.       diritti successori;
9.       Altri effetti patrimoniali.
E’ possibile comunque, a livello individuale, potersi tutelare a priori, avvalendosi di disciplina autonoma del rapporto, stilando veri e propri contratti  di convivenza o patti di convivenza. Le persone hanno libero arbitrio nel concludere contratti atipici (cioè non espressamente disciplinati dalla legge) in piena autonomia, purché "siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico" (art. 1322 del Codice civile).
 
  • qui la sentenza della Cassazione
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare

Corbi Mariagabriella

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