Confine tra interpretazione conforme alla Costituzione e disapplicazione della disposizione del testo normativo

Redazione 25/10/18
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Il tema riguarda i poteri attribuiti al giudice, e nello specifico fin dove questi ultimi rispettano i confini tracciati dalla Costituzione.

L’interpretazione del testo deve dunque essere adeguata al contesto costituzionale, nel senso che per giungere a una soluzione ermeneutica conforme a Costituzione dall’enunciato si può ricavare un significato meno prossimo di altri alla lettera. Questo non significa che il dispositivo possa essere travalicato attraverso l’interpretazione, tanto da giungere ad una vera e propria “disapplicazione” del testo normativo.

La disapplicazione della legge

Il thema decidendum relativo alla disapplicazione assume rilevanza anche relativamente dilatazione dei poteri interpretativi del giudice.  Nello specifico, al riconoscimento del giudice nazionale del potere di disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto comunitario direttamente applicabile non poteva non avere conseguenze ulteriori, che non si sono infatti limitate al pure rilevante ambito della “diffusione” del controllo in questo ambito, contenuto soltanto per l’ipotesi in cui venisse in gioco una potenziale antinomia della norma europea rispetto ai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato o ai diritti inalienabili della persona (cd. controlimiti), dovendo in tal caso, come affermato nella sent. n 170 del 1984, necessariamente intervenire la Corte costituzionale.

Ad ampliarsi, infatti, sono stati più in generale i poteri interpretativi in vista della conformazione del diritto interno al diritto europeo. Tale potenziamento non poteva non avere ripercussioni sugli stessi poteri per rispondere all’esigenza di conformazione dei testi normativi a Costituzione.

Con la sentenza n. 170 del 1984 è stato riconosciuto al giudice il potere di addirittura disapplicare la legge , nella sola ipotesi di contrasto con la norma comunitaria.

Il limite per il giudice

Il giudice, per evitare che la questione da lui prospettata sia destinata ad essere dichiara “manifestamente inammissibile” per omesso tentativo di interpretazione conforme deve:

a) valutare tutti gli indirizzi giurisprudenziali, siano essi di merito e di legittimità, che propongano soluzioni ermeneutiche diverse da quella da lui prospettata, dimostrando che la “lettera” della (o il “diritto vivente” formatosi sulla) disposizione interessata sia tale da precluderne una lettura conforme a Costituzione;

b) evitare di proporre soluzioni, tra loro, alternative;

c)dare una soluzione che risulti essere l’unica ammissibile nel caso di specie.

 

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