Condotte riparatorie ed estinzione del reato

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Con l’introduzione della competenza del Giudice di Pace in materia penale, è stata prevista una speciale causa di estinzione del reato conseguente alla condotta riparatoria da parte dell’imputato. Dopo i primi interventi di dottrina a commento della norma (si veda Albamonte e Molino “Il nuovo processo penale davanti al Giudice di pace”, 2001 – Aldo Natalini “Estinzione per condotte riparatorie: superabile il veto della persona offesa” Diritto e Giustizia: 8/6/2004 – Abbamonte, “Speciale tenuità del fatto e condotte riparatorie”, in Penale.it)  sono ora disponibili alcune pronunce della Cassazione che contribuiscono a delineare meglio le ragioni e l’operatività dell’istituto.
Come è noto l’art. 35 del D.Lgvo 274/2000, ai commi 1) e 2), così dispone:
1.“Il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
2. “Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.”
 
Va innanzitutto precisato che non sussiste alcun automatismo fra l’avvenuto risarcimento del danno, in via patrimoniale, e l’estinzione del reato; il comma 2) dell’art. 35 esprime chiaramente il principio della valutazione da parte del Giudice della idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze disposte dalla norma stessa.
“La speciale causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell’imputato, dell’avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità” (Cassaz. Penale sez. 4, 09.12.2003 n. 11522 e in senso conforme si vedano in tal senso Cassaz. Penale sez. 5, 18.01.2007 n. 5581 e Cassaz. Penale sez. 5, 24.03.2005 n. 14070 ed anche Giudice di Pace di Foggia 19 giugno 2003, Cicolella).
 
Il Giudice ha l’obbligo di sentire le parti, parte offesa o parte civile costituita, Pubblico Ministero e imputato, ma non è vincolato al loro consenso; soltanto la volontà contraria dell’imputato potrebbe legittimamente impedire l’applicazione della causa di estinzione del reato, in quanto sussiste l’interesse dell’imputato ad una sentenza di eventuale proscioglimento nel merito.
Non è necessario il consenso della parte offesa. “In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l’operatività della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 – fondata sulla condotta riparatoria dell’autore del reato – è subordinata all’audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso”.(Cassaz. penale Sez. 5, Sentenza n. 22323del 21/04/2006).
 
Quanto all’oggetto dell’esame del Giudice occorre rifarsi a principi generali del processo penale ed altresì ai criteri che emergono dal tenore degli artt. 133 e 133 bis C.P., diretti alla valutazione della personalità del reo.
Con puntuale e coerente motivazione il Giudice dovrà spiegare
·         perché le condotte riparatorie poste in essere concretamente dall’imputato soddisfino l’esigenza di condanna della condotta criminosa effettivamente compiuta;
·         se dalle dette condotte sia desumibile la riaffermazione ad opera dell’imputato dei valori sociali lesi dal reato;
·         perché dalle condotte riparatorie sia desumibile il ravvedimento del reo e possa dirsi compiuto il percorso rieducativo;
·         per quale motivo sia possibile ritenere positivo il pronostico in ordine ad una futura corretta condotta sociale dell’imputato.
In assenza della possibilità di giustificare positivamente tutti tali punti, il Giudice non potrà procedere all’applicazione della causa di estinzione.
L’Abbamonte (op.cit) indica che “Ciò che il legislatore richiede, a ben vedere, è una partecipazione personale alla condotta riparatoria, cioè un comportamento fattivamente volto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria, di cui l’autore del reato potrà fornire adeguata dimostrazione ogni qual volta sia in grado di provare che il risarcimento, ancorché da terzi proveniente, è stato da lui medesimo provocato, sollecitato, non ostacolato.
 
Con la sola eccezione di quanto previsto al comma 3) – (sospensione del giudizio per permettere all’imputato di provvedere alle condotte di riparazione) – il risarcimento del danno e i comportamenti adeguati devono intervenire prima dell’udienza di comparizione. In tal senso va interpretata l’espressione contenuta in Cassaz. Penale sez. 5, 22.09.2005 n. 40818 che indica fra i requisiti necessari “la anteriorità rispetto all’attività istruttoria” (intendendosi con ciò l’istruttoria dibattimentale)[1].
 
Vi è peraltro da osservare che l’attribuzione al Giudice dell’obbligo di valutare anche la idoneità delle attività dell’imputato, ai fini del giudizio sulla riprovazione del reato e sul dato prognostico della prevenzione, giustificherebbe un minimo di attività istruttoria. Infatti solo nel corso del dibattimento potranno essere valutate la gravità del reato e la misura del risarcimento; un’offerta di ristoro non accettata dalla parte lesa prima dell’udienza di comparizione potrebbe rivelarsi del tutto congrua nel corso dell’istruttoria e ciò costituirebbe un elemento rilevante per la valutazione dell’idoneità dell’attività riparatoria dell’imputato (in tal senso si esprime anche Fiordalisi D. in “L’accusa onoraria della giurisdizione di pace” La Giustizia penale 2006, 11, p.3 pag. 643).
 
Tuttavia non si può nascondere la difficoltà oggettiva di considerare una possibilità istruttoria del Giudice in ordine alla congruità dell’offerta risarcitoria e alla valutazione relativa alla possibilità concreta dell’imputato di riparare il danno, in rapporto alle sue reali condizioni economiche. Ed anche ove ciò fosse possibile, potrebbero profilarsi seri e fondati dubbi sulla compatibilità di una simile istruttoria con la celebrazione del successivo dibattimento, da parte dello stesso Giudice (in tal senso ancora Abbamonte (op.cit).
 
L’estinzione prevista dall’art. 35 presuppone in ogni caso un accertamento della responsabilità penale dell’imputato ed anche tale osservazione giustificherebbe un’attività istruttoria dibattimentale, quantomeno diretta all’acquisizione di ogni dato utile al giudizio di meritevolezza imposto dalla norma. Ma quest’ultima, con la sola eccezione del comma 3, dispone che le attività riparatorie debbano precedere il dibattimento. Non è quindi assurdo attribuire, in taluni casi, alla fase intermedia prevista dal comma 3 la valenza di attività impropriamente istruttoria della sussistenza dei requisiti utili alla pronuncia della speciale causa di estinzione del reato.
 
Il risarcimento in linea patrimoniale, di per sé, non è sufficiente a produrre l’estinzione del reato; occorre che il Giudice proceda a verificare in concreto:
  • la eliminazione effettiva delle conseguenze del reato;
  • la riprovazione del reato;
  • la prevenzione del reato.
 
Appare palese nella previsione del legislatore l’attenzione specifica al reato e non alla persona offesa; in armonia con quanto già detto in ordine alla non necessità del consenso di quest’ultima, Cassaz. Penale sez. 5, 24.03.2005 n. 14070 ha ritenuto applicabile la causa di estinzione del reato pur in presenza di volontà contraria della parte offesa, che non aveva accettato il risarcimento, ritenendo validamente esistenti le condizioni di legge e non accoglibili le lagnanze della parte offesa, dirette soltanto a “vedere comunque punito l’imputato”.[2]
 
Pertanto la norma intende prevalentemente privilegiare la funzione del Giudice di convalidare la condotta complessiva del reo, in diretto riferimento al recupero dei valori sociali ed alla condivisione degli interessi della comunità al rispetto delle norme di convivenza.
 
Di ciò si ritrova conferma nella esclusione dei reati di pericolo dal novero delle fattispecie che possono beneficiare della speciale causa di estinzione del reato.
“Nel procedimento penale davanti al Giudice di pace, il meccanismo di cui all’art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che prevede l’estinzione del reato allorquando l’imputato dimostri di avere proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiano oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa. (Nella specie, la Corte ha escluso che, rispetto alla contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, potessero valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, l’avvenuta sottoposizione dell’imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione e il versamento di una somma in favore dell’Associazione alcolisti anonimi). (Cassaz. Penale Sez. 4, Sentenza n. 36366 del 07/07/2000 – nello stesso senso Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 20525 del 25/11/2004 – Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 41665 del 02/07/2004 – Cassaz. Penale, Sez. 4, Sentenza n. 34343 del 04/05/2004). [3]
 
 
a cura dell’ufficio del Giudice di Pace di Monza
 


[1] Cassaz. Penale Sez. 5, Sentenza n. 40818 del 22/09/2005
“Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell’illecito previsto dall’art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può trovare applicazione soltanto quando l’imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni eseguiti prima della udienza di comparizione, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. La riparazione non può non avere carattere anche patrimoniale e il potere di sindacato del giudice, nel riconoscerne la idoneità, non può spingersi oltre i requisiti oggettivi previsti dall’art. 35, tra i quali vi è quello della anteriorità rispetto alla attività istruttoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace il quale aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell’imputato che, ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse)”.
 
[2] Cassaz. Penale Sez. 5, Sentenza n. 14070 del 24/03/2005
La speciale causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell’imputato, dell’avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’idoneità dell’offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato, tenuto conto dell’entità del fatto, del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell’imputato, del comportamento susseguente alla commissione del fatto criminoso, della finalità pacificatoria della condotta e degli interessi in gioco, pur in presenza di un rifiuto dell’offerta da parte della persona offesa, non per sua soggettiva incongruità, ma solo per la sua volontà di vedere comunque perseguito l’imputato).
 
[3] Si ringraziano i Giudici dott Roberto Ambrosini, dott. Renato Amoroso e dott. Andrea Busca per la collaborazione e l’attività di ricerca e di studio.

Ufficio del Giudice di Pace di Monza

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