Condannato un Sindaco (assolti l’assessore e il dirigente tecnico) per danno erariale derivante dall’occupazione illegittima di un bene privato: la proroga del termine (utile per il perfezionamento della procedura di esproprio) può avere rilievo nel proc

Lazzini Sonia 20/10/05
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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Per La Regione Calabria, con la sentenza numero 482 del 14 aprile 2005, ?si occupa di un danno indiretto subito da un Comune a seguito di una sentenza risarcitoria civile per un esproprio sine titulo di un bene privato: il danno erariale derivando dalla illegittimit? dell’espropriazione a causa dal suo mancato perfezionamento nei termini previsti

Con una deliberazione consiliare, un Comune disponeva l’occupazione temporanea e di urgenza di un fabbricato , finalizzata alla sua demolizione, che di l? a qualche giorno aveva effettivamente luogo, con lo scopo di adibire l’area cos? ricavata a strada pubblica a servizio della frazione.

I proprietari di detto fabbricato citano, davanti ad un Tribunale civile, ?il Comune che viene condannato al pagamento di? ? 8.094,33 oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di risarcimento per il danno ingiusto subito dai ricorrenti per occupazione illegittima.

Una volta intervenuta la citata sentenza di condanna, i creditori agivano per l’esecuzione mediante atti di precetto notificati fino ad ottenere, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio, il pagamento delle loro spettanze per il complessivo importo? di euro 16.195,61.

Gli oneri aggiuntivi sopportati dal Comune a seguito della soccombenza in giudizio, che parte attrice quantifica in euro 6.261,96, costituirebbero il danno erariale da imputare al Sindaco, all?assessore ai lavori pubblici e al capo dell?ufficio tecnico, le cui difese opposte con le controdeduzioni all’invito a dedurre e in sede di audizione personale non sono state evidentemente ritenute dal Procuratore regionale meritevoli di accoglimento.

L?accusa si basa sull?omessa adozione dei provvedimenti necessari affinch? fosse determinata l’indennit? di occupazione del bene e fosse perfezionato nei termini il procedimento di ablazione della struttura occupata in via d’urgenza.

Se i convenuti avessero agito legittimamente, due sono le conseguenze che si sarebbero potute evitare:

???????? si sarebbe rispettato diritto costituzionalmente garantito qual ? quello della propriet? privata;

???????? si sarebbero messe al riparo le finanze dell’ente dall’instaurarsi di un giudizio civile che ha infatti comportato la condanna del Comune al risarcimento del danno

ora, in prima battuta ? importante notare che sia stato un giudice ordinario (e non un Tar) a decretare il risarcimento del danno.

Tale situazione viene notata dall?avvocato difensore ma l?adito giudice contabile, liquida la controversia con le seguenti deduzioni:

Ci? precisato, risulta evidente che siffatta difesa non possa sortire alcun effetto in questo processo, salvo ad immaginare l’inverosimile e cio? che il giudice contabile sia legittimato a svolgere, in uno con il potere di giudicare il merito di una controversia per danno erariale e al solo fine di vanificare una sentenza civile che ? definitiva e che costituisce il presupposto per l’insorgenza di un danno erariale indiretto a carico del Comune di San Calogero, anche una funzione? di regolazione della giurisdizione tra diverse magistrature.>

Relativamente al merito della fattispecie sottoposto all?adito giudice amministrativo, si legge nell?emarginata sentenza che:

< il meccanismo delle proroghe del termine utile? per il perfezionamento della procedura di esproprio disciplinato dall’art. 5 bis del d.l. n? 901 in data 22 dicembre 1984, convertito con la legge 1 marzo 1985 n? 42, dall’art. 14, comma 2, del d.l. n? 534 del 29 dicembre 1987, convertito con la legge 29 febbraio 1988 n? 47 e dalla legge n. 158/1991 non abbia la valenza di escludere la responsabilit? amministrativa per il danno erariale derivante dall’occupazione illegittima di un bene privato.

Per un’esatta comprensione della natura e dell’efficacia di dette proroghe valga quanto evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n? 7807 in data 19 luglio 1995, ma anche sent. n? 12382 del 9 dicembre 1998) e cio? che la legislazione sopra citata non ha elevato in via astratta e generale il termine massimo di durata delle occupazioni di urgenza, con l’attribuzione? agli enti pubblici del potere di prorogare il termine delle occupazioni entro i nuovi limiti temporali, ma ha semplicemente prolungato, in maniera diretta e senza la necessit? di alcuno specifico provvedimento, il termine di scadenza dei periodi di occupazione temporanea.

Da tale interpretazione discende che la proroga del termine sia senz’altro destinata ad avere rilievo nel processo civile per il risarcimento del danno aquiliano, ma non altrettanto pu? dirsi riguardo al processo per responsabilit? amministrativa, in cui la causa petendi ? costituita dalla condotta omissiva di soggetti che potendo perfezionare il procedimento di esproprio, non hanno fatto quanto in loro dovere nei termini previsti, sebbene prorogati.>

Relativamente all?imputabilit? dei diversi soggetti, la Corte cos? decide:

Assoluzione per l?assessore ai lavori pubblici in quanto:

??all’assessore ai lavori pubblici, sia nel regime antecedente alla legge 8 giugno 1990 n. 142 che in quello successivo, spettasse il compito di occuparsi delle problematiche connesse agli investimenti comunali in opere pubbliche, proponendo, programmando e dando impulso alla loro realizzazione, si deve del pari escludere che tale funzione fosse comprensiva anche delle competenze connesse alla puntuale osservanza del procedimento di esproprio dei beni altrui

assoluzione anche per il responsabile dell?Ufficio tecnico comunale in quanto:

? fossero intestati compiti gestionali da svolgere anche mediante la proposizione di atti istruttori utili per la successiva deliberazione degli organi amministrativi, si deve del pari ritenere? che? tra tali competenze non venissero in rilievo? attribuzioni nella materia degli espropri che, sulla base di quanto sin qui evidenziato, erano proprie del sindaco cui spettava di esercitarle in modo esclusivo dal punto di vista funzionale, il che, per il caso di specie, non solo implicava? che lo stesso impartisse direttive, ma anche che vigilasse sull’apparato tecnico per la cura degli aspetti istruttori e procedimentali necessari per la definizione dell’esproprio.>

condanna invece del Sindaco, responsabile del danno oggetto? dell’odierna? citazione anche se, come prevede l’art. 1, comma 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, solo ?per la parte che vi ha preso? in quanto:

? rispetto a quelle proprie di altre figure che pure possono avere rilevanza nel settore tecnico e dei lavori pubblici (dirigente ufficio tecnico e assessore a ramo), con l’effetto che in caso di danno erariale indiretto ben pu? configurarsi il nesso di causalit? tra la condotta? omissiva del convenuto sindaco e il pregiudizio patrimoniale patito dall’ente.

Conseguentemente e pur nella consapevolezza che non dovesse spettare al sindaco la materiale stesura dei provvedimenti de qua, il Collegio non pu? che constatare come egli si sia reso autore di una condotta omissiva rispetto al dovere di impartire direttive all’apparato amministrativo e di vigilare sulla esecuzione dei singoli adempimenti connessi alla procedura acquisitiva per pubblica utilit?, condotta connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave ove si consideri che normale diligenza lo avrebbe indotto ad assumere preventiva cognizione dello stato del procedimento espropriativo in corso e di adoperarsi, per quanto di competenza, per un sollecito perfezionamento del suo iter >

A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf? 40,7 kb)

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Lazzini Sonia

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