Con l’acquisto di un’opera dall’artista non si acquisiscono “automaticamente” anche i diritti di sfruttamento sull’opera stessa

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Inquadramento giuridico

L’acquisto di un’opera tutelata dalla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.; di seguito, la “Legge Autore”) non comporta anche l’acquisto dei diritti patrimoniali sull’opera stessa che, se non diversamente previsto nel contratto di compravendita, rimangono in capo all’autore.

La Legge Autore sul punto è chiara: “La cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge” (art. 109)[1]; e quando tale cessione è invece convenuta, “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto” (art. 110).

Oggetto del diritto d’autore è infatti il bene immateriale (il c.d. corpus mysticum), distinto dal possesso/proprietà del mero supporto sul quale l’opera è fruibile (il c.d. coprus mechanicum), e la norma mira a valorizzare e a rendere efficace il principio fondamentale del diritto d’autore sull’indipendenza delle facoltà economiche di sfruttamento di un’opera dell’ingegno, sancita dall’art. 19 Legge Autore[2].

La riproduzione di un quadro, pur acquistato lecitamente, senza il consenso dell’autore, costituisce quindi violazione dei diritti d’autore. Con tutte le conseguenze, anche risarcitorie, che ne conseguono.

Una recente sentenza sul punto

Il principio è, in giurisprudenza, sostanzialmente pacifico ed è stato di recente ribadito dal Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d’impresa, sentenza n. 5093/2018 del 9 maggio 2018) all’esito di una causa promossa da un artista contro una casa di moda italiana, che aveva commissionato all’attore un quadro composto da tre pannelli, da collocare nel proprio negozio di Milano in occasione di un evento e che, finito l’evento, aveva successivamente riprodotto in altri negozi, sul sito Internet della società e sulla carta per impacchettare i capi di abbigliamento venduti; il tutto senza chiedere il consenso al pittore e senza mai indicare la paternità dell’opera riprodotta.

Accertato che la società “onerata dal relativo onere, non ha documentato il consenso della autore alla riproduzione delle sue opere”, il Tribunale di Milano ha pertanto riaffermato il principio ribadendo che “la proprietà in capo alla società convenuta, di una delle opere create dall’autore, non implica anche il diritto di utilizzazione mediante riproduzione”.

Constatato inoltre che le immagini riprodotte abusivamente non recavano neppure l’indicazione di paternità dell’autore, il Tribunale ambrosiano ha accertato quindi la “plateale violazione del diritto d’autore, sia con riguardo alla componente morale, che a quella patrimoniale”.

In merito ai danni patrimoniali, nel caso in esame di difficile quantificazione, non rinvenendo altri criteri più idonei il Tribunale ha fatto riferimento al canone virtuale che avrebbe dovuto essere riconosciuto “qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto” (articoli 158 Legge Autore e 125 Codice della proprietà intellettuale) e, tenendo conto del prezzo di vendita delle opere, delle riproduzioni effettuate e della loro (notevole) diffusione, ha quindi stimato congruo liquidare, in via forfettaria, il danno patrimoniale in euro 25.000,00 e in ulteriori euro 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La questione della riproduzione dell’opera nei cataloghi di una mostra

Se il principio che l’acquisto di un’opera dall’artista non comporta automaticamente l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sull’opera stessa è sostanzialmente pacifico, è discusso tuttavia se con la compravendita il collezionista – così come la galleria e/o il museo acquirenti – acquisiscano (anche) il diritto di esposizione al pubblico in una mostra dell’opera.

La Legge Autore non menziona espressamente il diritto di esposizione e ci si domanda pertanto se l’esposizione di un’opera (in esemplare unico o in multipli numerari) possa essere ricondotta ad una delle facoltà di utilizzazione economica riservate all’autore; se così fosse infatti – secondo quanto sopra esposto – nonostante la consegna dell’opera il proprietario dovrebbe sempre chiedere il preventivo consenso dell’artista (o dei suoi eredi, secondo l’ordine definito dalla Legge Autore) per esporla al pubblico.

La giurisprudenza prevalente[3] ritiene però che il diritto di organizzare esposizioni al pubblico di un’opera spetti al proprietario, e non all’artista, il quale potrà eventualmente, e sussistendone i presupposti, solo lamentare la violazione del proprio diritto morale d’autore nel caso in cui le modalità di esposizione ledano il suo onore e la sua reputazione[4].

In assenza di specifiche limitazioni, che è opportuno pattuire per iscritto (secondo quanto previsto dall’art. 110 Legge Autore[5]), il proprietario sarà pertanto sostanzialmente libero di esporre l’opera in mostre ed esibizioni, anche tramite il prestito a musei e gallerie.

Se l’esposizione di opere d’arte (in particolare moderna e contemporanea) non è quindi di massima soggetta all’autorizzazione dell’autore, la riproduzione delle opere su cataloghi e/o manifesti pubblicitari richiede invece il preventivo consenso dell’artista.

Sul punto la giurisprudenza è chiara: “L’esercizio del diritto del proprietario di un quadro di esporlo in una mostra non comporta l’esclusiva di riproduzione autonomamente facente capo all’autore” (App. Roma, 23 dicembre 1992); e così anche la Cassazione: “Il diritto di esposizione dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo” (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343).

Ciò in quanto l’art. 13 Legge Autore[6] riconosce all’autore il diritto di riprodurre la sua opera, intesa come facoltà esclusiva di moltiplicarla in copie, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma; tale facoltà rimane in capo all’autore anche nel caso di cessione dell’opera, per il principio della indipendenza dei diritti ceduti.

Se da un lato la riproduzione di opere pittoriche senza il consenso dell’autore costituisce di norma una violazione dei diritti patrimoniali, difficilmente costituisce invece anche una violazione dei diritti morali dell’artista, ipotesi circoscritta ai casi in cui la riproduzione avvenga in concreto o senza il nome dell’autore nelle forme d’uso, attribuita ad altro artista o con il nome dell’artista corretto se quest’ultimo aveva deciso di restare anonimo o di essere identificato con uno pseudonimo, ovvero con il pregiudizio all’onore e al decoro previsto dalla legge (art. 20 Legge Autore).

L’eventuale asserito scopo culturale della riproduzione dell’opera nel catalogo non esonera in ogni caso dal dovere di rispettare il diritto di riproduzione in capo all’autore. Infatti,  “Lo scopo culturale della pubblicazione di un catalogo di un’esposizione non rientra nello scopo «di critica, di discussione ed anche di insegnamento» ex art. 70 Legge Autore e non rileva come esimente del dovere di rispettare i diritti economici d’autore” (App. Milano, 25 febbraio 1997).

Nelle realtà dei fatti poi i cataloghi delle mostre si pongono spesso proprio in concorrenza con analoghe pubblicazioni contenenti riproduzioni delle opere esposte, pubblicate dall’artista o comunque con il suo consenso in occasione della mostra per conseguire il massimo profitto, pregiudicando così lo sfruttamento dell’opera riservato all’autore.

Resta ovviamente sempre lecita l’eventuale riproduzione di un’opera d’arte per fini di critica e discussione, come ad esempio in un giornale che recensisca la mostra.

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Note

[1]Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente” (art. 109. co. 2 Legge Autore).

[2]I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti” (art. 19. Legge Autore).

[3] Trib. Verona 13 ottobre 1989; App. Venezia, 25 marzo 1955; Trib. Roma, 16 maggio 1959; App. Roma, 13 maggio 1961; Corte Cass., 1 marzo 1967.

[4] Come ad esempio nel caso in cui l’esposizione includa opere d’arte non rappresentative del lavoro dell’artista presentate invece come significative o quando l’autore sia accostato ad altri artisti di diversa corrente o genere artistico.

[5]La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto” (art. 110 Legge Autore).

[6]Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione” (art. 13 Legge Autore).

Dott. Gilberto Cavagna

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