Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità: pubblicate le linee guida sulle modalità di funzionamento

Redazione 14/06/11
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Pubblicate in Gazzetta Ufficiale, l’11 giugno 2011, le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsti dall’art. 21, L. 183/2010 (collegato lavoro).

La direttiva 4 marzo 2011, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, detta linee guida per il funzionamento dei Comitati unici di garanzia (CUG). 
Con essa l’ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing. 
“Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici – si legge nella direttiva – rappresenta un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro: è circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull’immagine delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza”. 
 Finora l’attenzione sui temi delle pari opportunità e del mobbing è stata veicolata nelle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione collettiva che ha previsto i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing. 
La novità è costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume, unificandole, tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing operanti nella pubblica amministrazione. L’unicità del CUG risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando, altresì, un elemento di razionalizzazione. 
Le linee guida hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi. 
Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore, tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi: 
a) assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza,
all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
b) favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
c) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (decreto attuativo della riforma Brunetta) e delle indicazioni derivanti dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l’unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell’azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 165/2001. (Biancamaria Consales).

 

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