Come posso affrontare la crisi da sovraindebitamento se sono un soggetto non fallibile o un privato?

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Nel nostro ordinamento, con la Legge 3 gennaio 2012 n. 3, modificata dal  D.L. n. 179/2012 e dal il D.M. n. 202/2014, è stata introdotta una procedura che consente di gestire la crisi da sovraindebitamento/esdebitazione, che non solo è rivolta a tutti quei soggetti che non possono avvalersi delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, ma consente anche loro di liberarsi più agevolmente dai debiti.

Sono previsti tre diversi modelli procedurali da attivare a seconda che il richiedente sia un privato consumatore o un soggetto comunque non fallibile:

  1. procedura di sovraindebitamento del debitore non fallibile, che prevede dal parte dello stesso la proposta di un accordo che dovrà essere approvato dal 60% dei creditori e che sarà vincolante anche per i creditori che l’hanno rifiutata
  2. procedura di sovraindebitamento del consumatore, ossia della persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per motivi esterni ad un’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (in questo caso non necessario che il piano sia approvato dai creditori)
  3. procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, che prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore salvo quelli impignorabili

Se mi trovo in una situazione di sovraindebitamento, prevista dalla L. n. 3/2012 come faccio ad attivare una delle procedure dalla stessa legge previste?

Prima di tutto è necessario predisporre un piano/accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione del proprio patrimonio e coinvolgere un professionista, che dovrà valutare la fattibilità del piano/accordo e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Successivamente farò ricorso al Tribunale  cui sottoporre l’accordo o piano di ristrutturazione dei debiti per la successiva eventuale omologazione.

Se il Tribunale omologherà l’accordo/piano il Giudice sospenderà ogni azione esecutiva intrapresa sui beni del debitore.

Una volta terminata fruttuosamente la procedura (che avrà una durata non inferiore a 4 anni), sarò libero dai debiti non ancora soddisfatti.

Terrò presente che l’art. 16 della L. n. 3/2012 prevede sanzioni di natura penale sia a carico del debitore che del gestore della crisi nel caso in cui vengano rilasciate false attestazioni.

L’istanza per la nomina del professionista svolgente funzioni di Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento (OCC) andrà presentata alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di residenza.

Pagherò un contributo unificato da €. 98,00 (per l’iscrizione a ruolo)  + una marca da bollo da €. 27,00.

Potrò presentare l’istanza personalmente in quanto non è necessaria l’assistenza di  un legale, ma dovrò farmi assistere da un professionista che, analizzata la mia situazione debitoria, predisporrà la proposta e gli allegati che  verranno sottoposti al vaglio del professionista facente funzioni OCC che verrà nominato dal Tribunale.

Scarica qui uno schema si Istanza al Tribunale per la nomina del professionista svolgente funzioni OCC

Avv. De Luca Maria Teresa

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