Lo strumento utile al contenimento del morbo appare invariato e, pertanto, ancora coerente con gli artt. 3 bis, 6 e 14 della dec. UE n. 789/15, in quanto proporzionale all’interesse da salvaguardare – come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con la pronuncia n. 78 del 9 giugno 2016 (punti 58-62), la quale ha confermato appieno il puntuale rispetto, da parte della stessa Decisione, dei principi di precauzione e proporzionalità, nonché la sussistenza di un adeguato presupposto scientifico legittimante le misure ivi prescritte.
Le osservazioni della Corte UE
D’altra parte, sempre secondo la Corte UE, “la Commissione ha potuto legittimamente considerare che l’obbligo di rimozione immediata delle piante infette era una misura appropriata e necessaria per impedire la diffusione del batterio Xylella. Inoltre, per quanto riguarda il carattere rigorosamente proporzionato di tale obbligo, non è stata prospettata alcuna misura alternativa meno gravosa, per quanto riguarda le piante infette, che sarebbe idonea a raggiungere questo stesso obiettivo” (punto 62); su questa plausibile base di ragionamento il giudice di prima istanza ha ritenuto sostanzialmente invariato il quadro istruttorio e ancora valido l’impianto dispositivo che Ministero e Regione Puglia hanno inteso ricavarne, donde la non necessità del rinnovo – a condizioni immutate – delle questioni pregiudiziali già poste alla Corte di Giustizia UE.
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