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Indice
1. La questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348
Ex comma 1 Art. 618 Cpp, Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 hanno dovuto esaminare il seguente quesito: “se, ai fini della configurabilità del reato [ex comma 1 Art. 73 TU 309/90] di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica [tutelata ex comma 1 Art. 32 Cost., ndr] ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato”.
2. Profili di Giurisprudenza costituzionale
La Consulta, anche nell’ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l’illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch’esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di ciascuna valutanda fattispecie, escludendo la rilevanza penale di quelle infrazioni che, fattualmente e concretamente, non vanno a ledere alcun valore protetto dalla Carta fondamentale.
Da segnalare, in tema di principio dell’offensività, è pure Consulta 109/2016, la quale richiama e sintetizza Consulta nn. 225/2008, 265/2005, 519/2000 nonché 263/2000. Detta Sentenza di Corte Costituzionale 109/2016 statuisce, con magistrale chiarezza, che “il principio di offensività opera su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al Legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione [costituzionale]. Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva”. La ratio di Consulta 109/2016 previene pure l’atteggiamento dei regimi dittatoriali e degli Stati di polizia che moltiplicano ad libitum le fattispecie penalmente rilevanti senza alcun aggancio alla salvaguardia di valori e beni costituzionalmente previsti.
La Corte Costituzionale ha pplicato la ratio della “concreta offensività” al TU 309/90, affermando, in Consulta 443/1994, che la coltivazione di canapa non lede il bene supremo della salute collettiva allorquando tale coltura sia limitata allo stretto uso personale, amministrativamente e non penalmente sanzionabile ex Art. 75 TU 309/90. Sempre con afferenza alla tematica della rilevanza penale di una coltura domestica di cannabis ad uso personale, Consulta 360/1995 (in sintonia con Consulta nn. 133/1992, 333/1991 e 62/1986) ha sottolineato che la coltivazione in sé, fatta sempre salva la valutazione del singolo caso, è sempre non astrattamente pericolosa, in tanto in quanto essa va ad incrementare la “circolazione degli stupefacenti” ed è, d’altra parte, estremamente arduo poter distinguere con assoluta certezza tra uso personale della coltivazione e finalità di spaccio della medesima. Pertanto, Consulta 360/1995 ha negato la presunzione di non offensività penale per il delitto di coltivazione di canapa, pur ammettendo, tuttavia, la piena autonomia valutativa di ciascun singolo caso concreto da parte del giudice del merito. Diverso, invece, è il parere di Consulta 296/1996, preceduta da Consulta, Ordinanze nn. 150 e 414/1996. Infatti, nella Sentenza del 1996 or ora richiamata, la Corte Costituzionale, in maniera meno rigoristica, ha deciso che una coltivazione di marjuana destinata ad un uso esclusivamente personale non incrementa il mercato delle droghe. Quindi, la blanda o nulla offensione del comma 1 Art. 32 Cost. provoca la precettività delle sanzioni amministraive ex Art. 75 TU 309/90 e non di quelle penali ex Art. 73 TU 309/90. Di nuovo, Consulta 296/1996 conferma che ha senso parlare di sanzione penale soltanto qualora sussista una “concreta offensione” di un bene costituzionalmente tutelato e questo non è il caso della coltivazione di canapa per un utilizzo “esclusivamente personale”. All’opposto, Consulta 109/2016 nega la rilevanza meramente amministrativa della coltura di marjuana per il solo consumo personale, giacché qualunque forma di coltivazione è idonea ad aumentare il pericolo sociale della diffusione di stupefacenti. Tuttavia, nuovamente, Consulta 109/2016 conferma che l’interpretazione finale dipende dal singolo caso concreto valutato dal giudice di merito in ciascuna, concreta, specifica fattispecie processuale. Soltanto, il messaggio che intende far passare Consulta 109/2016 è la non automatica rilevanza amministrativa della coltivazione domestica di arbusti psicotropi. Tutto dipende dal singolo caso concreto, perché non si può astrattamente preventivare l’antisocialità effettiva di un atto infrattivo antigiuridico. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
3. I pareri della Giurisprudenza di legittimità
Il punto di partenza è costituito da Cass., SS.UU., 24 aprile 2008, n. 28605, Di Salvia. Ora, Sezioni Unite Di Salvia 2008 nega l’applicabilità automatica dell’Art. 75 TU 309/90 alla coltivazione domestica rudimentale destinata ad un uso esclusivamente personale, a meno che il giudice del merito, contestualizzando, non nutra dubbi con attinenza all’uso personale. Nello specifico, Sezioni Unite Di Salvia 2008 precisa che “non è condivisibile l’orientamento espresso dalla Sentenza Cass., sez. pen. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983 e da successive pronunce dello stesso anno, tra cui Cass., sez. pen. VI, 20 giugno 2007, n. 31968 e Cass., sez. pen. VI, 11 ottobre 2007, n. 40362) secondo cui la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti – che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l’assenza di alcuni presupposti, quali la disponibiltà del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell’ambito concettuale della cosiddetta coltivazione domestica – ricade nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del prodotto […] Al contrario, costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando essa sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale […]. [Ma, ndr] ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile”. A parere di chi redige, Sezioni Unite Di Salvia 2008 è ambigua, in tanto in quanto essa oscilla tra un marcato retribuzionismo filo-penalizzante ed una esaltazione contestuale della ratio della “concretezza” dell’offensività, nel senso che, verso la fine delle proprie Motivazioni, Sezioni Unite Di Salvia 2008 lascia aperta la strada alla potenziale “contestualizzazione” del giudice di merito, il quale, a seconda del singolo caso concreto, potrebbe anche giungere alla depenalizzazione della coltivazione se essa sia astrattamente e non fattualmente pericolosa.
Ognimmodo, è pur vero che, nonostante la novella introdotta dalla L. 49/2006, la coltivazione di stupefacenti era e rimane nel campo precettivo penale del comma 1 Art. 73 TU 309/90 e non nell’ambito sanzionatorio amministrativo di cui agli Artt. 73 comma 1 bis o 75 comma 1 TU 309/90. Parimenti, Sezioni Unite Di Salvia 2008 hanno precisato che la distinzione tra coltivazione rudimentale e coltivazione tecnico-agraria costituisce un discrimen puramente giurisprudenziale non direttamente concepito e statuito de jure condito. Né, tantomeno, il Legislatore ha mai inteso connettere la rudimentalità della coltura all’Art. 75 TU 309/90 e la professionalità della medesima all’Art. 73 TU 309/90. Trattasi di proposte esegetiche della Cassazione non contenute in alcun testo normativo. Pur se, a dire il vero, gli Artt. 27, 28, 29 e 30 TU 309/90, in tema di coltivazione autorizzata di stupefacenti, lasciano intendere, anche nei Lavori Preparatori, la minore offensività delle colture non tecnico-agrarie. Ciononostante, Sezioni Unite Di Salvia 2008 rileva che il Legislatore non ha mai autorizzato e, men che meno, depenalizzato la coltura rudimentale di marjuana o di altre piante psicoattive. Altrettanto indubitabile, in Sezioni Unite Di Salvia 2008, è che “[ogni coltivazione], anche se intrapresa con l’intento di soddisfare esigenze di consumo personale, […] è [pur sempre] un’attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti”, soprattutto, come spesso accade, quando l’uso personale viene invocato pretestuosamente al fine di beneficiare del regime sanzionatorio attenuato ex Art. 75 TU 309/90. Anzi, non a torto, Sezioni Unite Di Salvia 2008 precisa che non ha quasi mai senso parlare di una coltura ad uso personale “perché non è stimabile a priori, con sufficiente grado di precisione, la potenzialità produttiva di una piantagione, ciò che comporta il rischio di dilatazione del fenomeno, degenerativo ed antisociale, delle tossicomanie”. In effetti, la botanica non può far prevedere con certezza la quantità di dosi ricavabili
Molti Commentatori hanno rimarcato che Sezioni Unite Di Salvia 2008 è intransigente nel predicare la tassativa rilevanza penale della coltivazione di stupefacenti, anche se domestica, ma, nel contempo, la medesima Sezioni Unite Di Salvia 2008 apre alla possibilità dell’eventuale accertamento dell’inoffensività della coltura da parte del giudice di merito. Nello specifico, Sezioni Unite Di Salvia “tempera” il proprio rigore strettamente penalistico asserendo che, in ciascun caso specifico, “spetta [comunque] al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta come idoneità della sostanza ricavata a produrre [fattualmente, ndr] un effetto drogante rilevabile”. Dunque, come si può notare, Sezioni Unite Di Salvia del 2008 si tiene debitamente e doverosamente lontana dalla fattispecie aberrante dei “reati di pericolo presunto”, poiché la valutazione ultima del Magistrato del merito è lo strumento che salva dai delitti a pericolosità puramente astratta. Anzi, più specificamente, Sezioni Unite Di Salvia 2008, riprendendo Cass., SS.UU., 21 settembre 1998, n. 9973, Kremi, ammette che una sostanza priva di un concreto effetto psicotropo rende la coltivazione “penalmente inoffensiva” nei confronti dei beni costituzionalmente tutelati della salute pubblica, ma anche della sicurezza e dell’ordine pubblico nonché della salvaguardia delle giovani generazioni. Di nuovo, la severità generale in tema di coltivazione, in Sezioni Unite Di Salvia 2008, non si spinge sino al punto di legittimare la sanzionabilità di una coltura materialmente priva di pericolosità sociale.
Pure Cass., sez. pen. IV, 28 ottobre 2008, n. 1222 è ben ancorata ad un concetto di offensività “non astratta”. Ovverosia, tale Precedente del 2008 reputa che, essendo il bene tutelato dal TU 309/90, quello della salute pubblica, “l’offensività [concreta, ndr] dell’illecito di coltivazione va ricondotta alla capacità, effettiva ed attuale, della sostanza ricavabile a determinare un [reale, ndr] effetto drogante, ossia a produrre nell’assuntore alterazioni di natura psico-fisica”. Torna la necessità di una forte “materialità” dell’offensione antinormativa. Inoltre, Cass., sez. pen. IV, 28 ottobre 2008, n. 1222 precisa, in polemica con Sezioni Unite Di Salvia 2008 e Sezioni Unite Kremi 1998, che l’unico bene tutelato dal comma 1 Art. 73 TU 309/90 è quello della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost. . È, pertanto, inutilmente fuorviante a fonte di confusione invocare la tutela di altri valori pseudo-costituzionali quali la lotta al mercato della droga, la tutela delle giovani generazioni, la sicurezza, l’ordine pubblico ed il normale sviluppo delle giovani generazioni. Trattasi di principi non espressamente menzionati nei Lavori Preparatori al TU 309/90. Solo il bene della salute pubblica viene tipicamente menzionato, dunque salvaguardato. Nel medesimo solco ermeneutico di Cass., sez. pen. IV, 28 ottobre 2008, n. 1222 si colloca pure, sette anni dopo, Cass., sez. pen. VI, 21 ottobre 2015, n. 2618, la quale ribadisce che la coltivazione è penalmente rilevante non per la sola conformità al tipo botanico vietato, ma per la capacità concreta del raccolto di produrre un autentico “effetto drogante” che sia in grado di mettere a repentaglio la salute degli assuntori.
Anche negli ultimi anni, nella Giurisprudenza di legittimità, si è molto discusso di come vada correttamente configurata la ratio costituzionale della “offensività in concreto” della coltivazione di cannabis e, più latamente, di piante con effetto stupefacente.
Secondo un primo orientamento, è e rimane reato coltivare sostanze illecite a prescindere dall’analisi chimica del tenore drogante del prodotto finale. Secondo Cass., sez. pen. VI, 15 marzo 2013, n. 22459, il delitto di coltivazione di stupefacenti inizia con la messa a dimora dei semi, poiché “il Legislatore ha inteso incriminare l’attività di coltivazione – così definita, senza alcuna aggettivazione – di organismi vegetali da cui sono ritraibili sostanze stupefacenti, con la conseguenza che essa [la coltivazione] deve ritenersi integrata già dalla messa a dimora dei semi. Tanto si evince dal fatto che non configura la condotta di cui all’Art. 73 TU 309/90, neanche a livello di tentativo, il commercio di semi di piante atte a produrre sostanze stupefacenti, il quale refluisce, piuttosto, nella categoria degli atti meramente preparatori, non aventi connotazione inequivoca, poiché dal detto possesso non è dato dedurre con certezza quale sia l’effettivo impiego del seme stesso”. Tale opinione giurisprudenziale era stata preannunziata, un anno prima, da Cass., SS.UU., 18 ottobre 2012, n. 47604, Bargelli.
L’ininfluenza dell’”effettivo tenore drogante” e la tassativa illiceità penale della coltivazione di canapa sono asserite pure da Cass., sez. pen. III, 31 gennaio 2013, n. 21120, in tanto in quanto “va criticato l’assunto secondo cui la mancata maturazione delle colture all’atto del sequestro impedirebbe di ritenere l’offensività della condotta; e ciò perché l’idoneità offensiva della coltivazione va valutata in assoluto, non potendo dipendere da circostanze occasionali e contingenti, quale la temepstiva scoperta della piantagione da parte della PG. Diversamente, si perverrebbe all’irrazionale conclusione di escludere la rilevanza penale di una coltivazione, anche di notevoli dimensioni, con un elevato numero di piante messe a dimora, per il solo fatto che ne sia stata accertata l’esistenza [solo] all’inizio del processo di maturazione e che, esclusivamente per tale circostanza fattuale, la stessa sia risultata non produttiva, nell’immediato, di principio attivo”. Di nuovo, come si nota, Cass., sez. pen. III, 31 gennaio 2013, n. 21120 invita ad un’incriminazione incondizionata della coltivazione di stupefacenti, alla luce dell’altrettanto incondizionato, tassativo e, soprattutto, non ulteriormente aggettivizzato lemma “coltiva” scelto dal Legislatore nel comma 1 Art. 73 TU 309/90.
Simile è pure l’orientamento espresso da Cass., sez. pen. VI, 9 gennaio 2014, n. 6753, per la quale il Legislatore, nel comma 1 Art. 73 TU 309/90, “ha inteso punire ogni attività che incrementi il rischio di diffusione delle sostanze stupefacenti, […] [anche se, come specificato in Sezioni Unite Di Salvia 2008, ndr] la rilevanza [offensiva] della condotta potrà essere esclusa quando [il Magistrato del merito, ndr] riscontri l’assenza di efficacia stupefacente del prodotto”. Dunque, pure Cass., sez. pen. VI, 9 gennaio 2014, n. 6753 ripete la tassativa rilevanza penale della coltivazione di sostanze psicotrope, pur lasciando aperta la porta all’altrettanto basilare ratio della “assenza di tenore drogante”, ovverosia “mancanza di concreta offensività” al bene costituzionale della salute collettiva.
Da segnalare, entro tale ottica retribuzionistica e tassativa, è anche Cass., sez. pen. VI, 10 febbraio 2016, n. 10169, a norma della quale “l’offensività della condotta di coltivazione in corso non può ritenersi esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l’assenza di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, a condizione che gli arbusti siano prevedibilmente in grado di rendere, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti”. Questa natura “sempre presumibile” dell’offensività della coltivazione di canapa è espressa pure da Cass., sez. pen. VI, 10 maggio 2016, n. 25057, Cass., sez. pen. IV, 23 novembre 2016, n. 53337, Cass., sez. pen. VI, 22 novembre 2016, n. 52547, Cass., sez. pen. VI, 28 aprile 2017, n. 35654 nonché da Cass., sez. pen. IV, 21 maggio 2019, n. 27213.
Tuttavia, esiste anche un diverso filone ermeneutico, che mette in risalto la ratio dell’effettivo aumento della quantità di stupefacente reperibile sul mercato. P.e., Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674, riferita alla coltivazione domestica di una sola pianta con scarso tenore drogante finale, asserisce che “l’assoluta modestia della condotta, desumibile dalle sue connotazioni fattuali, [fa configurare] il reato impossibile […] [perché] si è di fronte ad una condotta solo apparentemente conforme al tipo, ma che risulta del tutto carente di lesività a posteriori”. Pertanto, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 abbandona una lettura assolutizzante del verbo “coltivare” nel comma 1 Art. 73 TU 309/90 ed esorta a “contestualizzare” il grado di “effettività” della presunta lesione al bene giuridico-costituzionale della salute collettiva. Detto alla germanofona, “kein Uebel, ohne Schuld”.
Diversa è la posizione di Cass., sez. pen. III, 9 maggio 2013, n. 23082, per la quale la professionalità tecnico-agraria della coltura di canapa deve sempre e comunque far parlare di un’acuta offensività della condotta, anche se il tenore drogante finale delle piante non è eccelso. A parere di chi redige, Cass., sez. pen. III, 9 maggio 2013, n. 23082 ha sbagliato nel non invocare la fattispecie del tentativo ex Art. 56 CP, poiché, in concreto, si è tentato di ledere il bene tutelato dalla norma incriminatrice ex comma 1 Art. 73 TU 309/90.
La ratio del “non incremento” del mercato degli stupefacenti è adottata pure in Cass., sez. pen. VI, 10 novembre 2015, n. 5254. In detto Precedente del 2015, la coltivazione era professionale, il tenore drogante era discreto, ma la quantità era “assolutamente minima” (due piantine di modeste dimensioni); pertanto, Cass., sez. pen. VI, 10 novembre 2015, n. 5254 ha reputato il reato come “impossibile”, in tanto in quanto non idoneo ad incrementare il THC presente sul mercato illecito. Dunque, anche in questo caso, manca una “concreta” offensività antisociale. Del pari, Cass., sez. pen. VI, 8 aprile 2014, n. 33835 (richiamata, due anni dopo, da Cass., sez. pen. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058) reputa che “l’offensività in concreto va esclusa [quando sussistono] modesta entità della coltivazione e scarsità del principio attivo ricavato, ritenuto [tra l’altro] destinato ad uso personale e, dunque, inidoneo ad un’ulteriore diffusione sul mercato”. Torna la ratio del reato impossibile e della non ipostatizzazione estremistica ed assolutizzante del lemma “coltiva” nel comma 1 Art. 73 TU 309/90; di nuovo la contestualizzazione della singola fattispecie processuale prevale su interpretazioni jure stricto assolutizzanti e puramente letterali. Del pari, in Cass., sez. pen. III, 22 febbraio 2017, n. 36037, “l’assenza di un qualunque effetto stupefacente nella sostanza coltivata” rende il reato impossibile, poiché manca del tutto qualsivoglia lesività antigiuridica.
Similmente, Cass., sez. pen. IV, 19 gennaio 2016, n. 3787 afferma che “la punibilità per l’illecito di coltivazione è esclusa quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa”. Ciononostante, la summenzionata Cass., sez. pen. IV, 19 gennaio 2016, n. 3787 precisa, contestualmente, che, nelle coltivazioni tecnico-agrarie, sarà ben difficile parlare di un’offensività minima o nulla
4. Il parere di Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348
È difficile utilizzare la ratio del “pericolo di incremento del mercato delle droghe”; infatti, come sottolineato da Cass., sez. pen. IV, 27 gennaio 2017, n. 17167, “v’è un’oggettiva ambiguità nel concetto di incremento del mercato, legata sia alla sua intrinseca vaghezza, sia alle difficoltà di accertamento dovute al suo carattere clandestino, in relazione al quale vi è una sostanziale impossibilità di avere a disposizione dati certi e verificabili”. Che il mercato clandestino degli stupefacenti non sia né misurabile né prevedibile è sottolineato pure da Cass., sez. pen. V, 3 maggio 2011, n. 22766, Cass., sez. pen. II, 12 gennaio 2011, n. 4824 nonché da Cass., sez. pen. V, 9 luglio 2008, n. 39205.
Senza dubbio, inoltre, si può discutere sulla “concreta” offensività della coltivazione, ma, alla luce del testo del comma 1 Art. 73 TU 309/90, è fuor di dubbio che coltivare marjuana è una condotta “tipica” penalmente rilevante de jure condito. A tal proposito, Consulta 360/1995 sarà superata, ma essa giustamente afferma che “è da ricondurre al piano della tipicità […] il duplice requisito della conformità della pianta al tipo botanico vietato e della sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente. Tale requisito è correttamente ritenuto imprescindibile, ai fini della configurabilità del reato, da tutti gli orientamenti giurisprudenziali”. Detto in altri termini, è fuor di dubbio che coltivare stupefacenti è reato, pur se ciascuna singola coltura manifesta un’offensività antisociale mutevole a seconda delle singole e specifiche circostanze fattuali del caso.
Parimenti, come notato da Consulta 109/2016, la Corte di Cassazione, negli ultimi anni, tende a dichiarare meno offensiva la coltivazione domestica di sostanze stupefacenti, mentre rimane acutamente antisociale la coltivazione imprenditoriale, ma, di nuovo, tali interpretazioni non tangono la illiceità de jure condito della coltivazione di droghe ex comma 1 Art. 73 TU 309/90. Cambiano i contesti ed i livelli di offensività, ma la ratio penale rimane sempre proibizionistica. P.e., Consulta 443/1994 apriva all’applicazione dell’Art. 75 TU 309/90 alla coltivazione destinata all’uso personale. Diversamente, Consulta 360/1995 era più restrittiva. Tuttavia, in entrambi i casi, non si mette mai in dubbio la maggiore o minore offensività antinormativa dell’atto illecito del coltivare canapa. E’ vero che molto dipende dalla singola contestualizzazione del giudice del merito, ma rimane pur sempre la volontà del Legislatore di vietare la coltivazione di droghe, percepita come atto antisociale ed antigiuridico. Lo stesso dicasi per Sezioni Unite Di Salvia 2008, che non hanno espunto il chiaro dato normativo dichiaratamente proibizionista ex comma 1 Art. 73 TU 309/90
Secondo Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348, è assai corretto distinguere tra la minore offensività della coltivazione domestica e la maggiore antisocialità della coltivazione tecnico-agraria. Del resto, anche nei Lavori Preparatori degli Articoli dal 26 al 30 TU 309/90, si parla di una coltivazione imprenditoriale che nulla ha a che fare con quella rudimentale. Anzi, sempre secondo Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 va “ragionevolmente” riferito ad una coltivazione “grave”, capace di incrementare le tossicomanie e questo non è certo il caso della coltivazione rudimentale e domestica. Tuttavia, è innegabile che l’Art. 75 TU 309/90, anche dopo la novellazione introdotta dalla L. 49/2006, non parla di un’eventuale coltivazione “per uso esclusivamente personale” rilevante sotto il profilo amministrativo. In buona sostanza, anche Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 riconosce che le aperture depenalizzanti della Cassazione sono mortificate dall’eccessiva e de-contestualizzante severità de jure condito. Tuttavia, nell’Ordinamento italiano, il Legislatore, sotto il profilo tecnico, non può negare la grande e basilare differenza, almeno nell’esegesi della Cassazione, tra colture domestiche e colture professionali.
Fatte tali premesse, con grande coraggio innovatore e non senza prendere le distanze da un certo retribuzionismo legislativo, Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 proclama, per la prima volta, “l’irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale”. Ovverosia, nelle proprie Motivazioni, Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 sostiene che non è garantista e conforme alla ratio costituzionale della proporzionalità reputare come penalmente rilevante la coltivazione domestica di marjuana finalizzata ad un uso prettamente personale.
D’altra parte, Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 specifica pure che, nel testo degli Artt. 27, 28, 29 e 30 TU 309/90, i lemmi utilizzati fanno riferimento ad una coltivazione tecnico-agraria e non domestica; il che, di nuovo, induce l’interprete ad un trattamento diversificato per le colture “limitate all’ambito domestico”. D’altra parte, anche Sezioni Unite Di Salvia 2008 metteva già in risalto anch’essa che la coltivazione rudimentale “non crea nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti”, pur se Sezioni Unite Di Salvia 2008 non era giunta alla depenalizzazione delle colture domestiche.
Per il vero, negli Anni Duemila, vi erano già state talune timide pronunce della Suprema Corte ove si distingueva tra la “produttività modestissima” e non penalmente rilevante delle coltivazioni domestiche e quella “ingente” e penalmente rilevante delle coltivazioni professionali (Cass., sez. pen. III, 31 gennaio 2013, n. 21120, Cass., sez. pen. VI, 9 gennaio 2014, n. 6753, Cass., sez. pen. VI, 8 aprile 2014, n. 33835 e Cass., sez. pen. VI, 17 febbraio 2016, n. 8058).
Sicché, Cass., SS.UU., 16 aprile 2020, n. 12348 ha affermato il seguente principio di Diritto: “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione. a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono, però, ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”
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