Collaborazioni familiari, l’occasionalità è presunta per pensionati e impiegati full time

Redazione 13/06/13
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Lilla Laperuta

Nella lettera circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.

In particolare si chiariscono i seguenti punti:

a) attività occasionale. S’intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa;

b) requisito familiare. E sottratto agli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente il titolare dell’azienda che si avvalga della collaborazione di coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado, fatta salva la specifica previsione fino al quarto grado per il settore agricolo;

c) presunzione dell’occasionalità. Sono considerate presuntivamente di natura occasionale le prestazioni rese da familiari impiegati a tempo pieno presso altri datori di lavoro o da familiari in pensione. Negli altri casi la collaborazione è occasionale se resa fino a 90 giorni intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.

Sotto il profilo meramente istruttorio il mancato rispetto del suddetto parametro quantitativo dovrà essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

In ogni caso, nel rispetto libertà di scelta imprenditoriale, nulla vieta al titolare dell’azienda di avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico. In tal caso l’istruttoria è necessaria laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinato o autonomo (si riporta l’esempio dell’iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità).

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