Collaborazioni autonome occasionali, come si può effettuare la comunicazione ?

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di Massimiliano Matteucci, Consulente del lavoro Nexumstp Spa

Francesca Zucconi, Consulente del lavoro Studio Zucconi

L’INL, dopo quasi un mese  ritorna sul tema delle comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali con la nota n. 881 del 22 aprile 2022 rispetto a quanto già comunicato nella nota n. 573 dello scorso 28 marzo.

Un adempimento, che come abbiamo avuto modo di vedere, sta creando un po’ di confusione tra procedure telematiche, mail e soggetti esonerati. Leggi anche l’articolo “Lavoratori autonomi occasionali, operativa la comunicazione preventiva“.

Andiamo ad analizzare cosa è successo.

Tutto ha avuto inizio alla  fine del 2021 con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva per questi lavoratori attraverso l’invio di una mail agli indirizzi dell’ispettorato territorialmente competenti in riferimento al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, ma con la nota di fine marzo veniva ad aggiungersi un nuovo canale di comunicazione disponibile attraverso il portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, introducendo peraltro un periodo transitorio fino alla fine di aprile nel quale utilizzare entrambi i canali, oltre il quale solo il portale sarebbe stato il mezzo di comunicazione consono.

L’ispettorato nazionale del lavoro torna sulla fine del periodo transitorio e sull’unicità dell’utilizzo del portale a dispetto della mail: al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dalla legge sia in caso  di malfunzionamento del sistema sia in caso di oggettive difficoltà del committente viene mantenuta la possibilità di invio della comunicazione anche mezzo posta elettronica agli indirizzi pubblicati nella nota dello scorso 11 gennaio.

Di fatto permangono i due sistemi di comunicazione.

L’ultima nota emanata dall’ispettorato riporta però un monito rispetto all’utilizzo della posta elettronica: questo sistema, infatti, non consente un puntuale monitoraggio rispetto all’adempimento richiesto e pertanto  di concerto con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, eventuali verifiche, anche a campione, effettuate dagli uffici vedranno principalmente coinvolti i committenti che utilizzano tale sistema rispetto all’applicazione disponibile sul sito Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ma attenzione perché alla fine la nota precisa:

“Va tuttavia evidenziato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Per tali ragioni, d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione.”

Un ultimo monito, che sembra ricordare quei richiami dei genitori al rientro a casa piuttosto che un’indicazione ministeriale che prima ribadisce il doppio canale  e poi di fatto, nè preferisce  uno all’altro.

>> Leggi la Nota n. 881/2022 INL

Dott. Massimiliano Matteucci

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