Class Action e legittimazione attiva – Le esperienze del diritto del lavoro

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All’entrata in vigore di ogni novità giuridica, siamo portati a cercare nell’ambito del diritto vigente, precedenti o riferimenti.
Vi è a livello inconscio un bisogno di essere rassicurati, così come vi è anche la concreta ricerca di punti di appoggio e comparazione normativa.
Le azioni collettive non sono del tutto nuove nell’ambito del diritto del lavoro, anche se, come vedremo, presentano rilevanti peculiarità.
Ad un’indagine più approfondita, le ipotesi di azione collettiva sono presenti laddove più marcate si manifestano le esigenze non solo di tutela collettiva, ma anche di supermento dei divari sociali nel campo delle libertà e delle prerogative sindacali e in quello della parità tra i sessi e della lotta alla discriminazione.
Dal punto di vista sociologico, si tratta di azioni non solo volte alla tutela di posizioni soggettive, siano esse individuali o collettive, ma anche dirette in qualche modo a promuovere nuove e diverse condotte in maniera diffusa.
Non a caso esse talora significativamente assumono il nome di “azioni propositive”.
Lo statuto dei lavoratori pone alla nostra attenzione diversi casi in cui il soggetto collettivo – sindacato, è legittimato ad agire per interessi propri ed altrui, o di categoria.
L’articolo 9 (tutela della salute – rappresentanze dei lavoratori) legittima “le rappresentanze dei lavoratori” a controllare l’applicazione delle misure di sicurezza e quindi ad agire a tutela.
L’articolo 16 (divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori) ammette l’azione giudiziale del sindacato su mandato dei lavoratori interessati.
L’articolo 18 (inefficacia e invalidità del recesso) al comma 7 prevede nel caso di licenziamento di dirigente sindacale, l’ipotesi di procedura sommaria, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato.
L’esempio più rilevante di azione collettiva nell’ambito dello statuto dei lavoratori è però contenuto nell’articolo 28 legge 300/70 (condotta antisindacale – ricorso associazioni sindacali).
Quivi gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali possono agire a tutela della libertà sindacale, dell’attività sindacale e del diritto di sciopero.
Si tratta di una legittimazione ad ampio spettro che tocca situazioni proprie del sindacato, situazioni del lavoratore, situazioni inerenti in maniera generale la libertà sindacale.
Vi sono poi ulteriori esempi di legittimazione attiva concessa a rappresentanti di una collettività.
In tema di pari opportunità citiamo la legge 125/91 (e successive modifiche), per le discriminazioni di carattere collettivo, che prevede l’azione dei consiglieri di parità ed il ricorso delle organizzazioni sindacali su delega del lavoratore.
Il Testo Unico in materia di immigrazione all’articolo 44 prevede nel caso in cui non siano individuati i lavoratori lesi la possibilità della presentazione del ricorso da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In tema sempre di discriminazioni sul lavoro, l’articolo 5 del dlgs 216/2003 (in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro) affida l’azione collettiva alle rappresentanze locali, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in forza di delega con atto pubblico in nome e per conto del soggetto che ha subito la discriminazione o a sostegno dell’azione dello stesso.
Le rappresentanze locali possono in ogni caso agire qualora non siano individuabili in modo immediato le persone lese dalla discriminazione.
Il decreto legislativo 215/2003, sempre relativo alle discriminazioni in genere, abilita con procura autenticata enti ed associazioni iscritti in un apposito elenco.
Quest’ultimo particolare ci induce ad una considerazione: nell’ambito del diritto del lavoro, l’azione collettiva e la relativa legittimazione si identificano con la posizione del sindacato e con la peculiarità del sistema della rappresentatività nel nostro ordinamento.
I principi cardine della legittimazione sono o la selezione del soggetto su base di rappresentatività o la sua nazionalità nel caso dell’articolo 28 e quasi sempre la delega o l’azione congiunta del singolo.
In tema di articolo 28 legge 300/70 la Corte Costituzionale con sentenza n. 54/1974 chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma, dichiarava non fondato la questione rilevando azione ad organizzazioni responsabili dotate di effettiva rappresentatività.
La stessa Corte parecchio tempo dopo con sentenza n. 30/90 legittimava la scelta di selezione dei soggetti collettivi attuato nello statuto dei lavoratori.
Anche la normativa in tema di class action pone il tema della legittimazione processuale dei soggetti.
L’articolo 140 bis del codice di consumo al comma 1 delimita le associazioni legittimate a quelle di cui ad appositi elenchi ma lascia quindi uno spazio aperto anche ad associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere riecheggiando un requisito di difficile accertamento già noto alle controversie di lavoro.
 
Fabio Petracci – Matteo Belli
 
petraccimarin.blogspot.com

Belli Matteo ~ Petracci Fabio

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