CIG, individuati i parametri per la concessione del trattamento di integrazione salariale

Redazione 05/02/13
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Lilla Laperuta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2012 con il quale il vertice del Welfare ha provveduto all’individuazione dei parametri oggettivi ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, L. 223/1991).

In particolare, si prevede che nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) misure volte all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;

b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell’azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa;

c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.

Per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;

b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;

c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all’art. 118 L. 388/2000, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II D.Lgs. 276/2003.

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