Certificati di malattia: le indicazioni operative per la trasmissione telematica

Redazione 15/06/11
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011, la circolare del 18 marzo 2011 n. 4, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento digitalizzazione P.A., avente ad oggetto la trasmissione per via telematica certificati malattia.
La circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni.
In particolare, con essa si intende: 
a) dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura; 
b) descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica. 
In merito al primo punto, la circolare precisa che è cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. 
Il lavoratore richiede, inoltre, al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica ovvero, in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. 
L’invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti è fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. 
L’Inps mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell’INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. 
La circolare precisa, tuttavia, che nel caso in cui il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore può presentare l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’Inps, secondo le modalità tradizionali. 
In merito al secondo punto, si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall’Inps anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dalla L. 12/1979. 
Al fine di assicurare un’applicazione omogenea della normativa, viene, altresì, precisato che, tenuto conto dell’esigenza di garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della suddetta circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell’Inps, grazie ai servizi resi disponibili dall’Istituto stesso. 
In tale periodo transitorio, è costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio. 
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’Inps. (Biancamaria Consales)

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