Bond Argentina e diritto del consumatore ad ottenere copia dei contratti (Tribunale di Bari, Pres. Luigi Di Lalla, Rel. Enrico Scoditti, sentenza n. 2513 dell’11-17/11/2005) A cura di Avv. Massimo Melpignano

sentenza 06/04/06
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Il Tribunale di Bari torna sul tema dei Bond Argentina, soffermandosi questa volta ad esaminare il diritto dell’investitore ad ottenere dall’intermediario copia di tutta la documentazione sottoscritta in occasione dell’investimento.
Con la sentenza n. 2513 del giorno 11-17/11/2005 il Tribunale di Bari ribadisce il principio di obbligo in capo all’intermediario di consegnare all’investitore copia della documentazione sottoscritta e che, in ogni caso, la consegna ritenersi adempiuta con il mero deposito della documentazione nel fascicolo del giudizio pendente.
Incombe però all’investitore l’onere di provare il fatto costitutivo, rappresentato dal possesso da parte dell’intermediario dei documenti di cui si chiede la consegna.
Segue il testo integrale della sentenza, premesso da abstract
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Tribunale di Bari, ********************, Rel. ***************, sentenza n. 2513 dell’11-17/11/2005  
 
<<In tema di contratti di intermediazione finanziaria il diritto alla consegna dei documenti sottoscritti dall’investitore trova fondamento nell’art. 28, comma quinto, della delibera Consob n. 11522/98, il quale attua con riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all’art. 119, comma quarto, d. lgs. n. 385/1993.
Il rapporto obbligatorio non concerne dunque il diritto alla formazione del documento (che attiene all’oggetto della prestazione dell’intermediario), ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza quindi se la banca abbia o meno il dovere di predisporli.
Il fatto costitutivo è il mero possesso da parte della banca del documento (e non l’obbligo di predisposizione del documento) ed ove la banca contesti l’esistenza del possesso, è onere della parte attrice provare il fatto costitutivo.
Il deposito nel proprio fascicolo non integra l’adempimento della obbligazione sicchè la domanda per tali documenti merita accoglimento.>>
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bari, composta dai signori magistrati:
dott. **************         Presidente;
dott. ****************          Giudice;
dott. ***************         Giudice rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ ordine 13257 dell’ anno 2004
TRA
XXX, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell’ avv. ****************** che la rappresenta e difende
– OPPOSTA –
CONTRO
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.a. r.l., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell’ avv. YYY, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. YYY
 – OPPONENTE –
– SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con ricorso depositato in data 3/11/2004 XXX, esponendo di avere, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con Banca Popolare di Puglia e ***************** r.l., effettuato i due investimenti finanziari cod. titolo 1092032 Rep. Argentina 8.125% in data12/4/2000 e cod. titolo 0652729 *******. Argentina in data 25/2/2002 e che la banca non aveva ottemperato alla richiesta, in relazione a tali prodotti finanziari, di copia della documentazione contrattuale della quale la legge prescrive la consegna, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bari ingiunzione di consegna nei confronti di Banca Popolare di Puglia e ***************** r.l. dei seguenti documenti: 1) documento comprovante il rifiuto da parte della ricorrente a fornire notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari; 2)documento sugli obiettivi finanziari; 3) documentazione comprovante l’avvenuta informazione da parte dell’intermediario finanziario alla ricorrente della non adeguatezza delle operazioni di investimento; 4) documento attestante l’avvenuta preventiva informazione all’investitore circa la natura e l’estensione del conflitto di interesse, nonché il consenso scritto dell’investitore alle operazioni in conflitto; 5) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritta dalla parte ricorrente; 6) rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni. Con decreto di data 16/11/2004 l’ autorità adita accoglieva la domanda. Con atto di citazione notificato in data 3/1/2005 Banca Popolare di Puglia e ***************** r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bari. Esponeva l’ opponente che insussistente era la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti e che comunque non ricorrevano i presupposti di fatto e di legge del diritto dedotto. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione. Disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo, trovando applicazione l’art. 1 d.lgs. n. 5/2003, all’esito della discussione orale all’udienza del 19/10/2005 la causa passava in decisione sulle conclusioni contenute nelle memorie conclusionali.
 
 
 – MOTIVI DELLA DECISIONE –
 
 
 L’ opposizione va accolta parzialmente.
 
 
 Tardiva è l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente solo in sede di memoria conclusionale. Non ricorrono poi i presupposti per la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., invocata dall’opponente sempre in sede di memoria conclusionale, data l’inesistenza di un nesso di pregiudizialità fra il presente giudizio, avente ad oggetto il diritto alla consegna di documenti determinati, ed il giudizio risarcitorio promosso dall’odierna ricorrente. Irrilevante poi, ai fini della valutazione della ricorrenza dei presupposti del diritto alla consegna dei documenti in questione, è il mancato accoglimento dell’istanza di esibizione di documenti nel giudizio risarcitorio appena richiamato, data l’ininfluenza delle vicende dell’istruzione in quest’ultima causa sul diritto oggi allegato.
 
 
 Entrando nel merito deve subito osservarsi che non è controversa fra le parti l’esistenza del rapporto giuridico per il quale è stata richiesta in via di ingiunzione la consegna dei documenti. Il diritto dedotto in giudizio trova fondamento nell’art. 28, comma quinto, della delibera Consob n. 11522/98, il quale attua con riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all’art. 119, comma quarto, d. lgs. n. 385/1993 (in base all’art. 23, comma quarto, d. lgs. n. 58/1998 le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento). Prevede la delibera Consob che gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute. I1 rapporto obbligatorio non concerne dunque il diritto alla formazione del documento (che attiene all’oggetto della prestazione dell’intermediario), ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza quindi se la banca abbia o meno il dovere di predisporli. Il fatto costitutivo è il mero possesso da parte della banca del documento (e non l’obbligo di predisposizione del documento), ed ove la banca contesti l’esistenza del possesso, è onere della parte attrice provare il fatto costitutivo.
 
 
 Non controversa è l’esistenza del documento comprovante il rifiuto da parte della ricorrente a fornire notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e della rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni, tant’è che la controparte deduce di averli depositati nel proprio fascicolo. Il deposito nel proprio fascicolo non integra l’adempimento dell’obbligazione sicché la domanda per tali documenti merita accoglimento. Con riferimento agli altri documenti la ricorrente non ha dato prova che gli stessi siano in possesso della controparte, né può essere confuso con la fattispecie di cui al dovere di consegna dei documenti posseduti quella relativa all’inadempimento del dovere di informare, che concerne invece il contenuto della prestazione dell’intermediario. Peraltro, circa il documento sugli obiettivi finanziari, proprio l’esistenza in atti del documento comprovante il rifiuto da parte della ricorrente a fornire notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari esclude che ricorra il presupposto del diritto alla consegna. La ricorrente ha infatti, com’è documentato, rifiutato di fornire le notizie sulla propria esperienza in materia finanziaria, nonché, come si evince dal documento, sugli obiettivi di investimento.
 
 
 L’accoglimento in misura notevolmente limitata della domanda di cui al ricorso per ingiunzione costituisce giusto motivo per un’integrale compensazione delle spese.
 
 
&nbsp********.
 
 
 Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, disattesa ogni diversa istanza,eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Banca Popolare di Puglia e ***************** r.l. nei confronti di XXX, così provvede:
 
 
 1)     revoca il decreto ingiuntivo;
 
 
 2)      accoglie parzialmente la domanda e pertanto condanna Banca Popolare di Puglia e ***************** r.l. alla consegna in favore di XXX del documento comprovante il rifiuto da parte di quest’ultima a fornire notizie circa l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e quello sulla rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni;
 
 
 3) dichiara le spese compensate.
 
 
 Così deciso in Bari il 11/11/2005.
 
 
 I1 Presidente
 
 
 dott. **************
 
 
 Il Giudice estensore                                                               
 
 
 dott. *************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bond Argentina e diritto del consumatore ad ottenere copia dei contratti
 
Il Tribunale di Bari torna sul tema dei Bond Argentina, soffermandosi questa volta ad esaminare il diritto dell’investitore ad ottenere dall’intermediario copia di tutta la documentazione sottoscritta in occasione dell’investimento.
Con la sentenza n. 2513 del giorno 11-17/11/2005 il Tribunale di Bari ribadisce il principio di obbligo in capo all’intermediario di consegnare all’investitore copia della documentazione sottoscritta e che, in ogni caso, la consegna ritenersi adempiuta con il mero deposito della documentazione nel fascicolo del giudizio pendente.
Incombe però all’investitore l’onere di provare il fatto costitutivo, rappresentato dal possesso da parte dell’intermediario dei documenti di cui si chiede la consegna.
Segue il testo integrale della sentenza, premesso da abstract
 
Tribunale di Bari, ********************, Rel. ***************, sentenza n. 2513 dell’11-17/11/2005  
 
<<In tema di contratti di intermediazione finanziaria il diritto alla consegna dei documenti sottoscritti dall’investitore trova fondamento nell’art. 28, comma quinto, della delibera Consob n. 11522/98, il quale attua con riferimento ai servizi di investimento la prescrizione di cui all’art. 119, comma quarto, d. lgs. n. 385/1993.
Il rapporto obbligatorio non concerne dunque il diritto alla formazione del documento (che attiene all’oggetto della prestazione dell’intermediario), ma il mero diritto alla consegna dei documenti in possesso della banca, indipendentemente dalla circostanza quindi se la banca abbia o meno il dovere di predisporli.
Il fatto costitutivo è il mero possesso da parte della banca del documento (e non l’obbligo di predisposizione del documento) ed ove la banca contesti l’esistenza del possesso, è onere della parte attrice provare il fatto costitutivo.
Il deposito nel proprio fascicolo non integra l’adempimento della obbligazione sicchè la domanda per tali documenti merita accoglimento.>>

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