Bollo auto: quando si può fare ricorso?

Redazione 19/07/16
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Il bollo auto, o tassa automobilistica, è il tributo che grava su tutti i veicoli presenti sul territorio nazionale e che viene versato dal contribuente alla regione di residenza. In caso di ritardo nel pagamento, tuttavia, accade spesso che la cartella di Equitalia arrivi fuori tempo massimo e quindi dopo la prescrizione. Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile fare ricorso e quali sono i termini di pagamento e di notifica del bollo.

 

Prescrizione del bollo auto e ritardo della cartella di pagamento

Il bollo auto ha un periodo di prescrizione più breve di quello di molti altri tributi: tre anni. Il termine però non decorre dal giorno in cui il bollo è dovuto, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se quindi, passati tre anni dal 1° gennaio successivo alla scadenza di pagamento del bollo, il contribuente non riceve un sollecito o una cartella di Equitalia, il tributo cade in prescrizione e il cittadino non è più tenuto a pagare. Bisogna però tenere presente che se in tale periodo di tre anni l’automobilista riceve una qualsiasi notifica dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate la prescrizione viene interrotta e riparte da zero a cominciare dal giorno successivo.

Non è tutto: oltre a dover tenere presente il limite di prescrizione di tre anni, il fisco deve rispettare anche un termine di decadenza di due anni. Equitalia deve infatti notificare la cartella al cittadino entro due anni da quando essa ha ricevuto il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo. La data di consegna del ruolo è indicata nel dettaglio della cartella di pagamento. Infine, anche la cartella stessa di Equitalia, anche inizialmente notificata nei termini, ha un termine di prescrizione di tre anni. Se la società di riscossione non sollecita il contribuente o avvia un procedimento contro di lui in questi tre anni, la cartella si annulla e il cittadino non è più costretto al pagamento.

Se l’automobilista si rende conto di aver ricevuto una cartella di pagamento per il bollo auto che è caduta in prescrizione o che è decaduta, può presentare, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, un’istanza di sospensione a Equitalia o un ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

 

Come difendersi quando la richiesta di pagamento non è legittima

Il contribuente potrebbe ricevere una richiesta di pagamento del bollo auto non dovuta perché relativa a periodi durante i quali il mezzo non era nella sua disponibilità. In caso di auto venduta o rubata, è possibile richiedere l’annullamento del bollo; per fare ciò è necessario presentare all’ente titolare del credito la relativa documentazione che attesti il passaggio di proprietà del mezzo o la perdita di possesso dello stesso. Se il ricorso viene respinto, il cittadino può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale. In caso, infine, di disposizione di fermo auto da parte di Equitalia, il contribuente può continuare a usare il veicolo se dimostra, entro 30 giorni dall’avviso di pagamento, che esso è necessario per la sua professione. In alternativa, l’automobilista può richiedere la rateazione del debito, che se accettato impedisce a Equitalia di procedere con il fermo auto.

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