Bisogna evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale alla voce prezzo (Cons.di Stato N.01899/2012)

Lazzini Sonia 04/02/13
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E’ principio quesito e normativamente affermato dall’art. 83 del Codice dei contratti, nonché dalla direttiva CE 18/2004, che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo, con la conseguenza dell’illegittimità di un criterio di valutazione dell’offerta prezzo che, attraverso una formula aritmetica, conduca ad esiti opposti a quelli prefissati dal bando

Tanto è accaduto nel caso in esame, in cui, malgrado il bando abbia fissato in 25 punti massimo la valutazione dell’elemento prezzo, la formula matematica per la sua valutazione ha appiattito il punteggio spettante per tale elemento (da un range massimo potenziale di 25 punti ad uno di 5 punti).

Ne è conseguito che il punteggio economico massimo attribuibile pari a ¼ del punteggio totale, si è ridotto di fatto, togliendo percentualmente il valore dell’offerta prezzo nell’economia generale del punteggio, con conseguente preponderanza esclusiva del punteggio dell’offerta tecnica

Tale scelta (e non rileva se sia stata effettivamente voluta dalla stazione appaltante, o sia imputabile a mero refuso nella formulazione della formula di calcolo dell’offerta prezzo) è illogica ed ha finito con lo svilire ingiustificatamente una delle voci previste per l’assegnazione dei punteggi, in modo tale che la commissione avrebbe potuto in sostanza definire l’esito della gara, con l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica.

Seppure i criteri di attribuzione dei punteggi economici possono essere molteplici e variabili, ciò che conta è che nell’assegnazione dei punteggi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per ciascuna voce ed in particolare della voce prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (in tal senso, Cons. stato, sezione V, 28 settembre 2005, n. 5194; 9 marzo 2009, n. 1368).

Per le considerazioni esposte, essendo indubbia l’illegittimità della formula matematica contenuta nel disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta prezzo, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolto il ricorso di primo grado della Gruppo Ricorrente s.r.l.. Per l’effetto, deve essere annullata la determina di aggiudicazione della gara e il disciplinare di gara, limitatamente alla formula matematica per il calcolo dell’offerta prezzo che va sostituita da altra coerente con il criterio del metodo aggregativo – compensatore di cui al d.p.r. n. 554 del 1999 adottato dal bando di gara.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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