Ben tornate, vecchie commissioni per il gratuito patrocinio!

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Come tutti ormai sapranno, la c.d. “legge finanziaria 2007” ha ripristinato, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate, le “vecchie” commissioni per il gratuito patrocinio oggi denominate commissioni per il patrocinio a spese dello Stato composte da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume la funzione di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Il comma 1308 dell’articolo 1 della Legge in commento si trova in calce alla presente nota.
Salutiamo, quindi, il ritorno con una veste nuova delle commissioni per il gratuito patrocinio.
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LEGGE 27 dicembre 2006 n.276
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
Legge finanziaria 2007
Art. 1
……………omissis
1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato composte da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume la funzione di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segreteria un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso. Al Presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.
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Sono tornate, quindi,  le “vecchie” commissioni di cui al TITOLO VI del DPR 21 aprile 1973 n 214
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Art. 28.Costituzione Presso ogni tribunale amministrativo regionale e presso le sezioni staccate é costituita una commissione per il gratuito patrocinio, che é composta da due magistrati amministrativi regionali, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente, e da un avvocato.
Al principio di ogni anno i due magistrati sono designati dal presidente del tribunale amministrativo regionale e l’avvocato dal presidente del consiglio dell’ordine del capoluogo o della sede della sezione staccata.
Per ciascun componente é designato un membro supplente.
Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, designato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.
La commissione si pronuncia in unica istanza.
I magistrati amministrativi regionali, che fanno parte della commissione, hanno l’obbligo di astenersi nei giudizi riguardanti gli affari da loro esaminati in tale qualità.
Art. 29.Adunanza La commissione per il gratuito patrocinio si aduna periodicamente nei giorni fissati dal presidente del tribunale amministrativo regionale con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, per convocazione del suo presidente.
Il presidente designa, per ogni affare, il relatore.
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Nelle materie del diritto civile, della volontaria giurisdizione, del diritto amministrativo e contabile, per quel che concerne l’assistenza ai non abbienti, l’impegno degli Ordini forensi, tranne alcuni esempi, sembra ormai naufragato così che è auspicabile il ritorno delle commissioni del gratuito patrocinio anche per le controversie civilistiche e di volontaria giurisdizione oltre che per i casi piuttosto sparuti delle vertenze in materia contabile.
L’A.N.V.A.G. ha fin dal momento della riforma affermato l’importanza delle commissioni ed ha sempre sostenuto la necessità di stabilire un compenso per i suoi componenti.
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Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti- 04/07

Ianniello Nicola

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