Avvocato in società: ok a soci di puro capitale non avvocati se l’attività forense non è la sola

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La società tra soli avvocati, prevista dall’art. 5 della legge di riforma forense (l. 247/2012) è stata presentata come la panacea contro l’invadenza dei soci di puro capitale (che metterebbero a rischio, col loro potere di condizionamento, in ipotesi anche derivante dalla forza del capitale d’origine delittuosa) l’autonomia e l’indipendenza necessarie per lo svolgimento “social” della professione di avvocato, con derivanti danni per i clienti e per il buon andamento della Giustizia.

La verità è un’altra: la nuova forma “società tra soli avvocati”, creata con l. 247/2012, in realtà non garantisce l’autonomia degli avvocati, anzi completa lo strumentario per il loro ingruppamento in strutture plurisoggettive perfette (in quanto mal regolate) per limitarne autonomia e indipendenza sostanziali.

L’asserita esigenza etica di creare una nuova forma di società tra soli avvocati per salvaguardare la loro autonomia e indipendenza, se non è una scusa, è un fine mal perseguito dall’art. 5 della legge di riforma forense.

Illuminanti i lavori parlamentari. Nella seduta della Camera n. 699 del 9/10/2012, gli On. Siliquini, Mantini, Cavallaro e Capano si sono spesi per cercare di dimostrare che la delega al Governo -di cui all’art. 5 del testo di progetto di legge di riforma forense (Atto Camera 3900, poi divenuto, senza modifiche, l. 247/2012)- a disciplinare con D.Lgs. le società tra soli avvocati aventi quale esclusivo oggetto sociale l’esercizio della professione forense sarebbe tesa a:

1) soddisfare l’esigenza di evitare problemi conseguenti alla qualificazione del reddito, prodotto dall’avvocato in società, come reddito non da lavoro professionale. S’è sostenuto che, poichè l’obbligo d’adempiere all’obbligazione previdenziale presso la Cassa forense sorge solo se il reddito è di natura professionale, vi sarebbe l’esigenza di evitare che l’ingresso in società, accanto agli avvocati, di soci di puro capitale imponga di qualificre i redditi della società come soggetti a diversa tassazione e non a contributo alla Cassa forense;

2) garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato (strumentale alla migliore tutela del cliente) dal potere condizionante del socio di puro capitale;

3) rispondere adeguatamente all’esigenza di capitalizzazione degli studi legali, la quale non sarebbe d’entità tale da richiedere quell’elevato apporto di capitale che solo l’apertura della compagine sociale ai soci meramente capitalisti potrebbe garantire.

Ebbene, focalizzando l’attenzione sul punto 2, ritengo che l’argomentare dei detti Onorevoli, anche se è stato efficace (poichè la Camera ha approvato l’art. 5 del progetto di legge che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per disciplinare la nuova forma di società “forense” e poi il Senato ha definitivamente approvato la legge), non convince. Sono stati, infatti, proprio gli On. Siliquini, Mantini, Cavallaro e Capano a fornire la prova che l’introduzione della nuova forma societaria “società tra soli avvocati” non garantirà affatto l’auspicata salvaguardia dell’avvocato italiano dalla tracotanza del capitale. Essi hanno sottolineato la indifferenza reciproca tra, da una parte, la nuova forma societaria riservata agli avvocati e avente per scopo esclusivo l’esercizio in forma societaria della professione forense e, dall’altra, le già previste (dalla l. 183/2011) società profssionali plurime, o interprofessionali che dir si voglia, tra avvocati, ingegneri, commercialisti ecc., che possono avere per oggetto lo svolgimento di plurime attività e, tra esse, anche dell’attività dell’avvocato che voglia “lavorare in società”.

Che poi la suddetta indifferenza reciproca effettivamente sussista lo confermano: 1) il testo dell’art. 15 della l. 247/2012 per cui, presso ciascun consiglio dell’ordine, è istituito, tra gli altri, anche “l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci” ; 2) il testo dell’art. 5, comma 2, della medesima legge di riforma forense, per cui il governo, nell’esercitare la delega per disciplinare le società tra avvocati, dovrà anche “n) prevedere che alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”; 3) il richiamo espresso, nell’art. 5, comma 1, della medesima l. 247/2012, all’art. 10 della l. 183/2011 come norma di cui tener conto nel disciplinare la nuova società tra soli avvocati.

Per meglio capire leggiamo cosa dispone l’art. 10 della l. 183/2011, ai commi da 3 a 9. Dispone:

” …3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Ma se così è, se cioè le due forme societarie (società tra professionisti e società tra soli avvocati) trovano entrambre cittadinanza nell’ordinamento, allora è evidente che solo qualora gli avvocati “social” italiani scelgano in massa d’operare all’interno di società tra soli avvocati e non all’interno di società interdisciplinari tra professionisti, nelle quali i soci di puro capitale sono ammessi sino alla soglia del 30% del capitale totale -solo in tale ipotesi remota, ribadisco- si potrebbe realizzare davvero (ove il nuovo strumento societario riservato agli avvocati fosse a ciò idoneo, ma vedremo che non lo è) l’auspicata “salvezza dell’Avvocatura italica” dall’invadente e condizionante capitale.

Ma non basta. E’, infatti, tutto da dimostrare l’assunto per cui l’ “invadenza” del socio di puro capitale (il quale, ripeto, è ammesso nella società multidisciplinare creata sullo schema di cui all’art. 10 della l. 183/2011, commi da 3 a 9, assieme al socio avvocato e altri soci professionisti) sia, per l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato che scelga di operare all’interno d’una tale società, un fattore di rischio più grave di quello costituito dall’ “invadenza” -nei confronti d’un avvocato che sia socio debole in una società creata sullo schema di cui all’art. 5 della l. 247/2012- del collega avvocato che magari detenga il 51% del capitale sociale d’una società tra soli avvocati.

Ci si può pure chiedere se fosse proprio necessario preoccuparsi, nel riformare la professione forense, di quanto le società tra professionisti di cui all’art. 10 della l. 183/2011 potrebbero sfuggire all’occhiuto controllo dei consigli degli ordini degli avvocati. Forse sarebbe bastato ricordare, ai parlamentari impegnati ad approvare “di corsa” la legge di riforma forense il giorno prima dello scioglimento del Parlamento, che a febbraio 2012 la Cassazione penale è intervenuta (di nuovo) in tema di responsabilità amministrativa degli enti, chiarendo: 1) che una società che riceve finanziamenti illeciti può incappare nell’interdizione dall’attività; 2) che è possibile addirittura il commissariamento se il modello organizzativo cambia. Mi pare, infatti, che tale decisione della Cassazione abbia riconosciuto un ulteriore e sicuramente sufficiente presidio a supporto della corretta funzionalità, tra l’altro, anche delle società di capitali tra professionisti di cui alla l. 183/2011, pure se con soci di capitale in posizione dominante (ricordiamo che, come affermava su ilsole24ore del 2 marzo 2012 Domenico de Stefano, presidente dei notai milanesi, si può controllare benissimo una società con il 33% o anche con una quota minore). Dunque, non c’era bisogno di inventarsi l’ulteriore forma “società tra soli avvocati”. Inoltre, si poteva evitare di deresponsabilizzare ulteriormente i consigli degli ordini dal compiere i dovuti controlli sulle società tra professionisti. Altrimenti i consigli degli ordini (compresi quelli forensi) che ci stanno a fare? Direi, quantomeno, cuius commoda eius et incommoda.

E allora, c’è forse qualcosa sotto? Mi viene un dubbio: non è che, per caso -siccome i più di 200.000 avvocati italiani sono bacino ben ampio nel quale reclutare avvocati disposti a lavorare in sostanziale posizione di subordinazione- la duplicazione delle forme sociali nelle quali si può lavorare come avvocato risponde ad altre finalità?

Sembra che si delineino, nel futuro panorama dell’avvocatura “social” (o dell’avvocatura impoverita?), due figure di società:

1) La società multidisciplinare con un forte socio di puro capitale (ad es. banca o assicurazione), magari col 30% del capitale e tanti avvocati soci deboli, magari all’1% del capitale (accanto, eventualmente, a altri soci professionisti, parimenti deboli);

2) La società tra soli avvocati con il socio forte, l’avvocato “dominus”, titolare d’ampia maggioranza del capitale e tanti avvocati soci deboli (magari col medesimo striminzito 1% del capitale).

Ognun vede che, se tali due figure societarie avranno il successo che prevedo, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato italiano non sarà stata certo salvata dalla introduzione della nuova forma sociale “società tra soli avvocati”. L’arrivo di tale nuova forma di società forense avrà solo completato lo strumentario per l’arruolamento in massa degli avvocati, ormai proletarizzati, all’interno delle “law firms all’italiana”. Nella forma “società multiprofessionale” a comandare saranno i forti soci di capitale, mentre nella forma “società tra soli avvocati” a comandare sarà il vecchio avvocato “dominus dello studio” o il gruppo d’avvocati con la maggioranza del capitale. E i giovani, tanto spesso citati nelle Aule di Camera e Senato (allorchè si è vista una bella corsa per approvare definitivamente la legge di riforma forense appena prima dello scioglimento del Parlamento), saranno stati messi in posizione di poter meglio competere? Mi pare di no: non saranno magicamente autonomi e indipendenti. Questo hanno cercato di spiegare, inascoltati dai loro colleghi, l’On. Enzo Raisi e l’On. Marco Beltrandi , nella seduta della Camera n. 699 del 9 ottobre 2012 e, pochi giorni dopo, i Senatori Poretti e Perduca.

In definitiva: è vero che la l. 247/2012, all’art. 5, prevede l’impossibilità, per non avvocati, di esser soci di solo capitale nelle “società tra avvocati” (linguisticamente sembra banale) aventi come scopo esclusivo l’esercizio della professione forense. Però (come in tanti hanno sostenuto) esisteva (ed esiste … basta dichiarare incostituzionale l’art. 5 della l. 247/2012) una modalità meno limitatrice -rispetto alla radicale esclusione del socio di mero capitale non avvocato- del diritto all’organizzazione del lavoro professionale di avvocato attraverso la forma della società di capitali e nel contempo capace di realizzare la dovuta protezione dal rischio di conflitti di interessi e di lesione del diritto di difesa: tale modalità è la adozione di un regolamento ministeriale analogo a quello elaborato dal ministero della giustizia, come impone la l. 183/2011, per disciplinare la generalità delle attività professionali in forma di società di capitali.

La validità di tali conclusioni non è, di certo, inficiata da quanto si legge nel Dossier n. 1/2013 dell’Ufficio studi del CNF con riguardo alle novità introdotte dalla legge di riforma forense (l. 247/2012) in tema di società tra avvocati e altre possibili forme “social” d’esercizio delle attività riservate all’avvocato. Vi si legge:

“12. La legge conferisce delega al Governo per la disciplina delle società tra avvocati ed esclude, tra i criteri direttivi di esercizio del potere delegato, che la stessa possa accogliere soci non avvocati. L’art. 5 ha, dunque, l’effetto di sottrarre la materia delle società di avvocati all’ambito di applicazione oggettivo della normativa generale di cui all’art. 10 della legge 183/2011, con la conseguenza che non è possibile costituire società di avvocati con soci non avvocati, come invece previsto dalla predetta disciplina generale. Anche in questo caso la questione appare di scuola perché non è stata ancora adottato il decreto ministeriale che, in attuazione dell’indicato art. 10, l. 183/2011 consentirebbe l’effettiva operatività dell’istituto societario. Possono continuare a costituirsi società tra avvocati secondo il tipo previsto nel d. lgs. n. 96 del 2001 (stp ricalcata sul modello delle Snc).

13. È consentito costituire associazioni in partecipazione (art. 2549 c.c.); nel testo elaborato dal CNF (Tavolo dell’Avvocatura) si faceva in realtà riferimento al fenomeno dell’A.T.I. (associazione temporanea di imprese); anche tenuto conto di ciò, si ritiene esistente un limite implicito alla realizzazione di associazioni tra imprese (art. 2549 c.c.), nel senso che lo strumento non può essere utilizzato per aggirare o comunque violare la regola della necessaria personalità dell’attività professionale. Tanto meno si può pensare alla liceità di comportamenti con i quali, conferendo ad esempio clientela o pratiche, si produca la conseguenza per cui l’avvocato ritrae utilità da attività professionali svolte da altri. Non è invece immediatamente consentita la costituzione di associazioni multidisciplinari,

per la quale bisognerà attendere l’adozione del regolamento ministeriale per l’individuazione

delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell’art. 1, co. 3 (art. 4, co. 2)”.

Perelli Maurizio

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