Nel contesto in cui indagini e processi finiscono sempre più spesso al centro di talk show e dibattiti pubblici, l’Ordine degli Avvocati di Milano richiama i difensori al rispetto rigoroso dei doveri deontologici nelle dichiarazioni alla stampa. Il Codice Deontologico Forense impone condotte improntate a lealtà, correttezza, dignità e decoro (art. 9) e richiede che i rapporti con i media siano segnati da equilibrio e misura (art. 18), evitando toni aggressivi o denigratori verso parti, colleghi o soggetti coinvolti. L’obiettivo è chiaro: prevenire derive di processo mediatico, tutelare la presunzione di non colpevolezza e preservare credibilità della giurisdizione e funzione dell’Avvocatura.
Indice
- 1. Il perimetro deontologico: lealtà, correttezza e tutela della funzione difensiva
- 2. L’art. 18 CDF: misura ed equilibrio nei rapporti con stampa e mezzi di informazione
- 3. Il rischio del “processo mediatico” e l’obbligo di rispettare presunzione di non colpevolezza e dignità
- 4. La posizione del Presidente La Lumia: difesa forte, ma entro i limiti della professione
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1. Il perimetro deontologico: lealtà, correttezza e tutela della funzione difensiva
Il punto di partenza del richiamo è chiaro: l’avvocato non agisce mai come semplice “opinionista”, ma come professionista investito di una funzione costituzionalmente rilevante. Il Codice Deontologico Forense, infatti, impone che la condotta dell’avvocato sia sempre improntata a lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, come espressamente richiesto dall’art. 9. Questi principi non si esauriscono nell’attività processuale in senso stretto, ma permeano anche la dimensione pubblica e comunicativa della professione.
Nel rapporto con i media, la deontologia opera come presidio di equilibrio: l’informazione sul processo e l’illustrazione delle ragioni difensive possono essere legittime, ma devono restare compatibili con la funzione dell’avvocatura e con la tutela dei diritti altrui. In altre parole, la comunicazione non può trasformarsi in un’estensione della strategia processuale, né può essere piegata a obiettivi estranei alla difesa tecnica.
2. L’art. 18 CDF: misura ed equilibrio nei rapporti con stampa e mezzi di informazione
Il fulcro della nota è il richiamo all’art. 18 del Codice Deontologico, che disciplina i rapporti con la stampa e gli altri mezzi di informazione. La norma, nella lettura proposta dall’Ordine, non mira a comprimere la libertà di espressione, bensì a qualificarla in chiave professionale: l’avvocato può comunicare, ma deve farlo con equilibrio e misura, rispettando i diritti delle persone coinvolte e la stessa credibilità della funzione difensiva.
L’Ordine ribadisce quindi un divieto particolarmente significativo: il difensore deve astenersi dal rilasciare dichiarazioni denigratorie, aggressive o comunque idonee a ledere la reputazione delle altre parti, dei loro difensori o di terzi coinvolti nel procedimento. È un divieto che tutela non soltanto la correttezza nei rapporti tra colleghi, ma anche la serenità del contraddittorio e l’imparzialità della giurisdizione, evitando che la comunicazione pubblica divenga un’arma impropria nel conflitto processuale.
3. Il rischio del “processo mediatico” e l’obbligo di rispettare presunzione di non colpevolezza e dignità
La nota segnala un rischio concreto: la comunicazione può alterare la corretta dialettica processuale e alimentare forme improprie di “processo mediatico”, dove l’opinione pubblica è chiamata a pronunciarsi prima del giudice, spesso sulla base di ricostruzioni frammentarie o orientate. In questa prospettiva, il diritto di informare non può risolversi in anticipazioni di giudizi, attacchi personali o rappresentazioni parziali dei fatti.
Il richiamo si colloca nel solco di principi oggi particolarmente sensibili: presunzione di non colpevolezza, dignità delle persone, tutela della reputazione, credibilità della giurisdizione. Per l’Ordine, la comunicazione forense deve essere sobria e responsabile proprio perché il processo, per sua natura, è luogo di garanzie e non arena di consenso. Ogni esposizione pubblica che ambisca a orientare giudizi esterni, a esercitare pressione o a delegittimare le controparti rischia di compromettere non solo l’immagine del singolo difensore, ma la fiducia complessiva nel sistema.
4. La posizione del Presidente La Lumia: difesa forte, ma entro i limiti della professione
Particolarmente incisivo è il commento del Presidente Antonino La Lumia, che sintetizza la ratio dell’intervento: l’avvocato ha il diritto di sostenere le proprie tesi, ma anche il dovere di farlo nel rispetto delle regole che presidiano la professione. Difendere con forza l’assistito è un dovere; farlo nel rispetto della dignità altrui e della funzione dell’avvocatura è ciò che distingue la difesa tecnica da qualsiasi altra forma di esposizione pubblica.
Il messaggio è chiaro: superare il limite della misura – trasformando la comunicazione in attacco, denigrazione o strumento di spettacolarizzazione – non rafforza la tutela dei diritti, ma la indebolisce. Per questo l’Ordine conferma attenzione e vigilanza, a tutela della professione e del corretto funzionamento della giustizia.
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