Avv. Alfredo Matranga (a cura di): Tar Lazio, III, sent. n. 2472 del 19/03/2008: caso Moggi e rapporti tra l’ordinamento sportivo con quello statale

sentenza 08/05/08
Scarica PDF Stampa
E’ questo il principio con cui il TAR Lazio, sezione III ter di Roma, ha ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A. nel giudizio proposto dall’ex D.S. juventino ************* per l’annullamento dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, inflitta allo stesso dalla CAF.
In particolare, per il TAR capitolino ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia – con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo – trova una deroga nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra ******à, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025; cfr in senso contrario: Cons. giust. amm. sic. decisione 8 novembre 2007 n. 1048).
Ha osservato ancora il Collegio che nella vicenda in esame il sig. ***** impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d’Appello Federale (******) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo rilevanti per l’ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all’art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell’art. 24 della Costituzione.
 
Avv. ****************
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Sezione Terza Ter –
N.           Reg. Sent.
Anno 2008
N. 7711 Reg. Ric.
Anno 2006
composto dai Magistrati:
************                            Presidente
**************                          Consigliere – relatore
**************                      Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7711/06, proposto dal sig. *************, rappresentato e difeso dagli avv.ti *******************, ***************, ************* e ******************* e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avv. **********,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e ****************** presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – ********, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************** presso il cui studio in Roma, via ****************** n. 2, è elettivamente domiciliato,
il Ministero per i giovani e lo sport, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché
nei confronti
dell’Associazione Calcio Milan s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************, ***************, *************, *********** e **************** e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via G. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avv. *****,
della Juventus Football Club s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,
della Football Club Internazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
del Football Club Messina Peloro s.r.l., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,
del sig. ***************, non costituito in giudizio,
del sig. ****************, non costituito in giudizio,
del sig. **************, non costituito in giudizio,
con l’intervento ad opponendum
del Codacons e dell’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Sezione Tifosi dell’Inter e della Roma, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, anche ricorrenti incidentali, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. ************ ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 73, 
per l’annullamento, previa sospensiva,
della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui è stata confermata la sanzione, inflitta al ricorrente dalla Commissione d’Appello Federale del 14 luglio 2006, dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l’ammenda di € 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo e non una sanzione meno affittiva per la violazione dei soli principi di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva; di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con espresso riferimento all’atto di deferimento della Procura Federale ed alla decisione della Commissione d’Appello Federale del 14 luglio 2006, nella parte in cui è stata disposta a suo carico la predetta sanzione, nonché, per quanto occorra, l’ordinanza della medesima C.A.F. del 3 luglio 2006, con la quale è stata respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione della C.A.F. nei suoi confronti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (********);
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (********);
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Calcio Milan s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ed il ricorso incidentale del Codacons e dell’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Sezione Tifosi dell’Inter e della Roma;
Vista l’istanza, verbalizzata dal ricorrente nella Camera di consiglio del 22 agosto 2006, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea;
Visto il primo atto di motivi aggiunti, notificato dal ricorrente il 10 agosto 2006 e depositato il successivo 11 agosto 2006;
Visto il secondo atto di motivi aggiunti, notificato dal ricorrente il 4 aprile 2007 e depositato il successivo 12 aprile 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il Consigliere ****** *******; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2006 e depositato il successivo 4 agosto, il sig. ************* impugna, tra gli altri, la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui è stata confermata la sanzione, inflittagli dalla Commissione d’Appello Federale in data 14 luglio 2006, dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l’ammenda di € 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo e non una sanzione meno afflittiva per la violazione dei soli principi di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, e ne chiede l’annullamento.
Espone, in fatto, che la vicenda disciplinare che l’ha visto coinvolto, nella qualità di direttore generale della società calcistica Juventus, insieme ad altri tesserati e ad alcune squadre di calcio, ha avuto inizio a conclusione di un’indagine attivata a seguito di intercettazione di utenze telefoniche sue e di personaggi di rilievo della F.I.G.C., del settore arbitrale e di squadre militanti nel campionato di serie A. Dal 2004 la Procura della Repubblica di Napoli ha attivato un’indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si è poi estesa, raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte sulle sue utenze. Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli sono stati trasmessi all’Ufficio indagini della F.I.G.C. che, all’esito di una brevissima attività diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dall’Autorità giudiziaria, ne ha seguito pedissequamente l’impostazione, rilevando l’esistenza di responsabilità sue, di dirigenti di altre società (Milano, Fiorentina e Lazio), di alcuni organi della Federazione (Presidente e vice Presidente) e di arbitri e designatori.
A seguito del deferimento alla C.A.F. questa, con decisione del 14 luglio 2006, ha disposto nei suoi confronti l’inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l’ammenda di € 50.000,00.
Avverso la predetta decisione egli ha proposto appello alla Corte Federale che, con decisione del 25 luglio 2006, ha confermato le sanzioni a suo carico.
2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:
A) In via pregiudiziale:
a) Sull’ammissibilità del ricorso per sussistenza di situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento. In subordine: illegittimità dell’art. 1 L. n. 280 del 2003 per violazione degli artt. 24 e 103 Cost. – Carenza di giurisdizione della C.A.F. e della Corte Federale.  Preliminarmente il ricorrente afferma che, ai sensi dell’art. 2 L. 17 ottobre 2003 n. 280, la competenza a conoscere la controversia è del giudice amministrativo. Diversamente opinando, ove cioè si ritenesse che non esiste un giudice naturale da adire per la verifica degli atti adottati dall’ordinamento sportivo, il cit. art. 2 sarebbe incostituzionale.
Aggiungasi che in data 16 maggio 2006 egli aveva presentato le dimissioni dalla carica di direttore generale nel F.C. Juventus, richiedendo ed ottenendo, contestualmente, la cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori sportivi. Segue da ciò che, ai sensi dell’ar. 36, settimo comma, N.O.I.F., non avrebbe potuto essere sottoposto a procedimento di giustizia domestica ad opera di un organo appartenente ad un ordinamento settoriale del quale egli non faceva più parte.
B) Nel merito:
b) Violazione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento.
b’) Carenza di giurisdizione e falsa applicazione del principio del giusto procedimento. Essendosi egli dimesso dalla propria carica il 16 maggio 2006, la C.A.F. prima e la Corte Federale poi avrebbero dovuto dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
b’’)  Illegittima acquisizione ab origine delle intercettazioni telefoniche; rinvio pregiudiziale ex art. 234 del Trattato Ce. Le intercettazioni telefoniche, che hanno portato all’attivazione del procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli e di quello disciplinare dinanzi alla C.A.F., sono state illegittimamente acquisite. Aggiungasi che la società che le ha effettuate non è stata scelta a seguito di una procedura di evidenza pubblica. Le intercettazioni, dunque, sono state effettuate, raccolte, gestite e classificate in violazione della normativa comunitaria in materia di appalti di forniture e di servizi, con la conseguente necessità che gli atti siano rimessi, ex art. 234 del Trattato Ce, alla Corte di giustizia.
Data la premessa, da essa discende che l’intero sistema probatorio, in base al quale egli è stato deferito e giudicato responsabile dei fatti ascrittigli, è viziato da illegittimità derivata.
b”’) Illegittimo avvio e svolgimento del procedimento disciplinare. Il contraddittorio con l’interessato, svolto solo nella fase dibattimentale, avrebbe dovuto essere anticipato alla fase delle indagini.
b””)  Illegittimo e parziale uso del materiale probatorio.  Illegittimamente solo una minima parte   delle intercettazioni acquisite a carico del sig. ***** sono state utilizzate. La scelta di alcune conversazioni anziché di altre ha portato ad una visione distorta dell’intera vicenda.
b”’”)  Illegittima ed inesistente valutazione del materiale probatorio. Illegittimamente la C.A.F. ha ratificato ex post, senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria, ipotesi accusatorie costruite dall’ufficio indagini e dalla Procura Federale in totale assenza di contraddittorio.
c)  Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Codice di Giustizia sportiva – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità. La decisione della C.A.F. è viziata da palese contraddizione, atteso che gli si imputa di aver alterato la classifica ma non i risultati di singole gare, anzi escludendo che ciò era avvenuto. Aggiungasi che gli arbitri, con i quali egli avrebbe raggiunto l’intesa illecita, sono stati tutti assolti.
3. Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 agosto 2006 e depositato il successivo 11 agosto 2006, il ricorrente impugna nuovamente la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, essendo stata la stessa depositata e resa pubblica nella sua versione integrale solo il 4 agosto 2006.
Reitera nei confronti di detto provvedimento i motivi già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
4. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2007 e depositato il successivo 12 aprile 2007, il ricorrente impugna il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia instaurata dallo stesso ricorrente avverso la decisione della Corte Federale.
Detto lodo è inficiato non solo per vizi di illegittimità derivata ma anche per vizi propri e, in particolare, per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed incompletezza della pronuncia. La Camera di conciliazione, che costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva, non poteva dichiararsi incompetente sulla base del medesimo atto e fatto che aveva giustificato la pronuncia della C.A.F., e della Corte Federale e poi omettere di trarre da tale affermazione le necessarie conseguenze, annullando le pronunce disciplinari adottate nei suoi confronti. In altri termini, la Camera di conciliazione, avendo preso atto che a seguito delle dimissioni presentate egli era uscito dall’ordinamento sportivo, doveva necessariamente concludere nel senso che non poteva essere soggetto a procedimento disciplinare né dalla C.A.F. né dalla Corte Federale della F.G.C. e per l’effetto doveva annullare le pronunce da esse emesse.
5. Con istanza, verbalizzata nella Camera di consiglio del 22 agosto 2006, il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea.
6. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio (********), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
7. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
8. Si è costituita in giudizio l’Associazione Calcio Milan s.p.a., che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
9. Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 21 agosto 2008, si sono costituiti in giudizio il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Sezione Tifosi dell’Inter e della Roma, che hanno sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
10. Il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Sezione Tifosi dell’Inter e della Roma hanno proposto altresì, uno actu, ricorso incidentale chiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’appello federale nella parte in cui ha ridotto le sanzioni comminate dalla C.A.F..
Detta decisione è, ad avviso dei ricorrenti incidentali, illegittima perché adottata con la presenza di un componente che avrebbe dovuto invece astenersi, nonché per difetto di motivazione.
Le associazioni chiedono altresì la condanna al risarcimento dei danni, che quantificano in almeno due milioni di euro per ciascuno dei soggetti coinvolti.
11. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
12. Con ordinanza n. 4666 del 22 agosto 2006 (confermata dalla VI Sez., del Consiglio di Stato con ord. 30 marzo 2007 n. 1600), è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
13. All’udienza del 13 marzo 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il sig. ***** impugna (con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti) la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui è stata confermata la sanzione, inflitta nei suoi confronti dalla Commissione d’Appello Federale con atto del 14 luglio 2006, dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l’ammenda di € 50.000,00 per illecito sportivo commesso nel periodo in cui era direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. nonché (con il secondo atto di motivi aggiunti) il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia da lui instaurata avverso la decisione della Corte Federale.
Nell’esame delle diverse eccezioni sollevate dalle parti resistenti il Collegio ritiene di dover dare la priorità a quella relativa al proprio difetto di giurisdizione, sollevata sull’assunto che oggetto del gravame è una sanzione disciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell’ambito dell’ordinamento settoriale, con conseguente irrilevanza per l’ordinamento statale alla stregua anche di quanto disposto dall’art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni dall’art. 1 L. 17 ottobre 2003 n. 280.
La questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito va infatti esaminata prioritariamente, a prescindere dall’ordine delle eccezioni dato dalla parte, e ciò in quanto la carenza di giurisdizione inibisce al giudice anche di verificare la legittimazione passiva delle parti evocate in giudizio, così come la procedibilità del ricorso. Infatti, le statuizioni sul rito costituiscono manifestazione di potere giurisdizionale, di pertinenza esclusiva del giudice dichiarato competente a conoscere della controversia (Cons.Stato, IV Sez., 22 maggio 2006 n. 3026; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 luglio 2006 n. 6180).
L’eccezione non è condivisibile.
Ai sensi del D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, il criterio secondo il quale i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia – con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo – trova una deroga nel caso di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra ******à, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).
Con precipuo riferimento al principio, introdotto dal cit. art. 2, di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, questo Tribunale ha già più volte chiarito che detta disposizione, letta unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 22 agosto 2006 n. 7331; 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616). In applicazione di detto principio questa Sezione (21 giugno 2007 n. 5645; 8 giugno 2007 n. 5280) ha quindi affermato la propria giurisdizione nei ricorsi proposti dalla soc. Arezzo e da un arbitro avverso le sanzioni inflitte con la decisione della Corte Federale della F.I.G.C. per illecito sportivo per fatti connessi alla vicenda della c.d. “calciopoli” (nella quale è stato ritenuto coinvolto anche l’odierno ricorrente), insorta nella stagione calcistica 2005/2006, mentre ha dichiarato (5 novembre 2007 nn. 10894 e 10911) il difetto assoluto di giurisdizione nella controversia promossa da un arbitro per la mancata iscrizione alla Commissione Arbitri Nazionale della serie A e B, fondandosi il provvedimento impugnato su un giudizio basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall’arbitro ed essendo, dunque, privo di qualsiasi effetto all’esterno dell’ordinamento sportivo.
Ritiene il Collegio di non dover mutare l’orientamento assunto dalla Sezione nelle succitate decisioni in considerazione delle argomentazioni svolte sul punto dal Cons. giust. amm. sic. (decisione 8 novembre 2007 n. 1048), il quale ha escluso che possa avere rilevanza, per radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo, l’efficacia esterna di detti provvedimenti sanzionatori (nella specie si trattava della squalifica di un campo di calcio e del conseguente obbligo della squadra locale di giocare su terreno neutro). La tesi svolta dal succitato organo giurisdizionale è che si tratta di conseguenze che normativamente non dispiegano alcun rilievo ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione statuale, che il legislatore avrebbe riconosciuto solo nei casi diversi da quelli, espressamente esclusi, perché dall’art. 2, primo comma, D.L. n. 220 del 2003 riservati al giudice sportivo. 
Osserva il Collegio che la conclusione del giudice di appello si fonda su un’interpretazione del concetto di autonomia, legislativamente riconosciuta ad un determinato ordinamento giuridico, che non è condivisibile. Autonomia sta a significare inibizione per un ordinamento giuridico di interferire con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro ordinamento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a condizione che gli atti e le pronunce in detto ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Il che è situazione che, alla luce del comune buon senso, non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con immediatezza diritti fondamentali dello stesso in quanto uomo e cittadino, con conseguenze lesive della sua onorabilità e negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel caso in esame – atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nella misura interdittive e patrimoniali comminate, nel durissimo giudizio negativo sulle sue qualità morali, che esse inequivocabilmente sottintendono – è davvero difficile negare all’odierno ricorrente l’accesso a colui che di dette vicende è incontestabilmente il giudice naturale. Una diversa conclusione assumerebbe carattere di particolare criticità ove si consideri, come sarà meglio chiarito in seguito, che in una determinata fase dell’impugnato procedimento è stata negata al ricorrente la stessa appartenenza al cd. “mondo sportivo”.
Aggiungasi, ed il rilievo è assorbente, che la necessità per il Collegio di confermare anche in questa occasione le conclusioni già assunte dalla Sezione e non condivise dal giudice di appello siciliano nasce dalla necessità di dare una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 D.L. n. 220 del 2003.
Costituisce infatti principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale dello norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356). Ha chiarito la Corte costituzionale (30 novembre 2007 n. 403) che il giudice (specie in assenza di un pressoché consolidato orientamento giurisprudenziale) ha il dovere di adottare, tra più possibili interpretazioni di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, dovendo sollevare la questione dinanzi al giudice delle leggi solo quando la lettera della norma sia tale da precludere ogni possibilità ermeneutica idonea a offrirne una lettura conforme a Costituzione.
Ha infine aggiunto il giudice delle leggi che in linea di principio le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile dare di esse interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile dare delle stesse interpretazioni costituzionali. Ora, nel caso di specie non mancano argomenti e precedenti giurisprudenziali a dimostrazione che il Legislatore del 2003 ha voluto solo garantire il previo esperimento, nella materia della disciplina sportiva, di tutti i rimedi interni, senza peraltro elidere la possibilità, per le parti del rapporto, di adire il giudice dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza all’interno del solo ordinamento sportivo.
Nella vicenda in esame il sig. ***** impugna le sanzioni disciplinari (interdittive e patrimoniali) comminategli dalla Commissione d’Appello Federale (******) e dalla Corte Federale per illeciti commessi durante il Campionato di calcio 2004/2005. Si è già detto che le sanzioni in questione, per la loro natura, assumono rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo – e quindi a prescindere dalle dimissioni rassegnate dal ricorrente dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. e dalla richiesta ed ottenuta cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori sportivi – ove solo si considerino non soltanto i riflessi sul piano economico (il ricorrente potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. **** Juventus, società quotata in borsa, che ai singoli azionisti) ma anche e soprattutto il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali.
Dunque, le impugnate sanzioni disciplinari sportive, in sé considerate, sono certo rilevanti per l’ordinamento sportivo, ma impingono altresì su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo giudice, nella propria competenza esclusiva di cui all’art. 3, primo comma, D.L. n. 220 del 2003, pena la violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Infine, come già anticipato, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussiste un’ulteriore argomentazione che depone a favore del necessario riconoscimento della sua giurisdizione anche a prescindere dalla rilevanza esterna delle sanzioni inflitte al sig. *****.
Come si dirà più diffusamente in seguito, il ricorrente in data 16 maggio 2006 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. ed ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori sportivi.
Da questa circostanza la Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport ha dedotto la propria incompetenza a decidere sull’istanza di arbitrato depositata dal sig. ***** il 2 novembre 2006. Se dunque il ricorrente non è più soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e non può quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve allora necessariamente ammettersi che può rivolgersi per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s’intenda paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei confronti dei quali, ancorché sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona, l’ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali.
2. Deve essere invece accolta l’eccezione sollevata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (********) e dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l’art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che “il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.” (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).
3. Deve essere invece respinta l’eccezione di improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio per mancato assolvimento della cd. pregiudiziale sportiva.
Come correttamente ha dato atto la stessa difesa della F.I.G.C. il sig. *****, successivamente alla proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, ha esaurito i rimedi interni dell’ordinamento sportivo ed ha successivamente impugnato, con il secondo atto di motivi aggiunti, il lodo arbitrale emesso il 7 marzo 2006 dalla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport, con conseguente superamento della predetta eccezione di improcedibilità del ricorso.
5. Infine, il Collegio ritiene di doversi porre d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso incidentale, proposto dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Sezione Tifosi dell’Inter e della Roma uno actu con l’intervento ad opponendum.
Ed invero, se non può precludersi la proposizione dell’intervento (adesivo od oppositivo) per la cura di un semplice interesse di fatto, ciò che è, invece, precluso all’interveniente è l’ampliamento dell’oggetto del giudizio con la proposizione di un ricorso incidentale (Cons.Stato, IV Sez., 18 marzo 1997 n. 262; VI Sez., 4 ottobre 1983 n. 703; T.A.R. Catania, I Sez., 29 ottobre 2004 n. 3006; T.A.R. Lazio, II Sez., 17 luglio 2000 n. 5934).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, il ricorso incidentale, previsto dagli artt. 37 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 37 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, è un mezzo posto a disposizione del controinteressato intimato per impugnare un provvedimento amministrativo in una parte e per motivi diversi da quelli addotti dal ricorrente, allo scopo di paralizzare l’azione proposta da quest’ultimo e di ottenere che, nel caso di eventuale possibile fondatezza della sua istanza, il provvedimento impugnato in via principale (o altro provvedimento connesso) venga nel contempo sindacato sotto altri profili, favorevoli allo stesso controinteressato, sì da portare alla finale salvezza del suo contenuto essenziale ovvero al suo rinnovo in senso ugualmente vantaggioso (Cons.Stato, V Sez., 26 luglio 1985 n. 267).
Nella fattispecie le due Associazioni non rivestono in senso sostanziale la posizione di controinteressate, dal momento che le decisioni della C.A.F. prima e della Corte Federale dopo non hanno procurato né ad esse né alla platea dei consumatori, che le stesse rappresentano, un vantaggio diretto, come è invece accaduto, ad es. alla società calcistica Football Club Internazionale s.p.a. che, per effetto della retrocessione in serie B della Juventus e della penalizzazione di punti al Milan, ha ottenuto lo scudetto.
5. Passando al merito del ricorso, preliminare appare l’esame della questione relativa alla sottoponibilità a procedimento disciplinare del sig. ***** da parte dell’ordinamento sportivo, avendo egli rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale della F.C. Juventus s.p.a. il 16 maggio 2006 e richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’Elenco speciale dei Direttori sportivi.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 36, comma 7, “non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico”. 
Da questa norma il ricorrente desume l’illegittimità della prosecuzione del procedimento disciplinare a suo carico, essendo ormai fuori dall’ordinamento sportivo e non potendo più rientrarvi per aver rassegnato le proprie dimissioni “in pendenza” del procedimento disciplinare.
Il sig. ***** parte infatti dall’assunto che il procedimento disciplinare inizia con il “ricevimento della notitia criminis”da parte dell’Ufficio indagini, avvenuto nel marzo 2006.
A questa conclusione si contrappone quella della Corte Federale, secondo cui il procedimento disciplinare inizia con il “deferimento” dell’interessato, da parte della Procura Federale, alla Commissione di Appello federale, che nella specie è avvenuto il 23 giugno 2006. Il sig. ***** ha rassegnato le proprie dimissioni il 16 maggio 2006, quindi prima dell’inizio del procedimento. Né possono rilevare, per invocare l’applicabilità dell’art. 36, comma 7, N.O.I.F., le seconde dimissioni ripresentate dallo stesso ricorrente il 3 luglio 2006, e cioè in epoca in cui già non era più tesserato.
Il Collegio ritiene corretta l’impostazione difensiva della F.I.G.C.
Il procedimento, che si conclude con la comminatoria di una sanzione disciplinare a carico di tesserati, inizia, infatti, con il deferimento da parte della Procura Federale della C.A.F., essendo la fase precedente preordinata all’acquisizione degli elementi di conoscenza necessari per valutare se sussistono o no gli estremi per l’attivazione del procedimento stesso. Solo ove questa prima fase si concluda positivamente ha inizio il procedimento disciplinare a carico del deferito (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2007 n. 5280).
Sono inoltre prive di giuridica rilevanza le dimissioni nuovamente presentate dal ricorrente il 3 luglio 2006, non ricoprendo egli a quella data più alcuna carica dalla quale potersi dimettere in ragione degli effetti già derivati dalle dimissioni rassegnate il 16 maggio 2006 e della cancellazione predisposta, in pari data, dalla Commissione responsabile della tenuta dell’Elenco speciale dei direttori sportivi.
Data la premessa, la conseguenza è che non è invocabile il cit. settimo comma dell’art. 36 N.O.I.F., che assume a presupposto che le dimissioni siano presentate “in pendenza” di procedimento disciplinare.
Ma il Collegio ritiene che l’inapplicabilità dell’art. 36, settimo comma, N.O.I.F., derivi anche da un’altra ragione.
La norma in questione, infatti, dispone espressamente soltanto che il tesserato dimessosi (in pendenza di procedimento disciplinare) non può successivamente chiedere una nuova iscrizione. Ciò per l’evidente ragione di evitare che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di interrompere il procedimento in corso, salvo poi chiedere la riammissione nell’ordinamento sportivo.
Nulla prevede, invece, la norma in ordine all’assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi.
Il Collegio ritiene che dalla statuizione espressa del settimo comma non possa trarsi la conseguenza affermata dal ricorrente e che, dunque, nulla impedisca di sottoporre a procedimento disciplinare anche un tesserato già dimessosi.
Al fine di giustificare le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto soccorrono – pur con gli opportuni distinguo connessi alla differente natura del rapporto – i principi pacificamente affermati nell’ambito dell’impiego pubblico, nel quale si ammette in via generale l’esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nelle ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell’impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio dal dipendente (Cons.Stato, II Sez., 16 maggio 2001, n. 422; T.A.R. Veneto, II Sez., 22 agosto 2002 n. 4514).
Tali principi possono essere ragionevolmente trasfusi nel caso in esame nel quale l’interesse dell’ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato – pur a fronte della sicurezza che lo stesso non potrà in alcun caso, ex art. 36, settimo comma, N.O.I.F., chiedere una nuova iscrizione – deriva dalla necessità non solo di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto ma anche dal fatto che tra le sanzioni comminabili figura anche quella pecuniaria, a nulla rilevando che, come afferma la F.I.G.C. nei propri scritti difensivi, questa assumerebbe la natura di obbligazione naturale. Ad avviso della Federazione, infatti, essa potrebbe non essere mai pagata senza che sia possibile, proprio per l’autonomia dell’ordinamento sportivo, ricorrere ai rimedi predisposti, questa volta dall’ordinamento statale, contro i debitori inadempienti. 
Il primo motivo di ricorso non è dunque suscettibile di positiva valutazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce innanzitutto l’illegittimità, sotto molteplici profili, dell’intero sistema probatorio basato sulle intercettazioni telefoniche delle utenze del sig. *****.
Priva di pregio è la prima censura dedotta con il motivo in esame, con la quale si afferma che illegittimamente le intercettazioni sono state fatte e raccolte da una società che non era stata scelta a seguito di una procedura di evidenza pubblica.
Rileva infatti il Collegio che eventuali vizi, relativi all’affidamento senza ricorso ad una gara, del servizio di intercettazione telefonica alla Telecom Italia s.p.a. (peraltro non evocata in giudizio), non sono idonei a refluire con effetti invalidanti sull’attività posta in essere dalla C.A.F. prima e dalla Corte Federale della F.I.G.C. poi e sulle conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi in questione anche sulla base di dette intercettazioni, non sussistendo tra le informazioni fornite dalla Telecom Italia s.p.a. e l’uso che delle stesse è stato fatto in sede di indagine preliminare un rapporto diverso da quello di mera strumentalità materiale del primo rispetto al secondo.
Aggiungasi che il ricorrente non contesta, in punto di fatto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche poste a base della sua condanna disciplinare, con la conseguenza che dall’affidamento del servizio ad altra società risultata aggiudicataria di una gara il sig. ***** non sarebbe stato in grado di ottenere alcun risultato utile.
Di qui la non accoglibilità della richiesta di trasmissione degli atti di causa alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato Ce (come del resto affermato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 1600 del 30 marzo 2007, con la quale è stato confermato il diniego di sospensione cautelare di questo Tribunale).
7. Priva di pregio è anche la censura, sempre dedotta con il secondo motivo di ricorso, con la quale si afferma che, illegittimamente, di tutte le intercettazioni raccolte solo alcune sono state utilizzate. La scelta di talune conversazioni anziché di altre avrebbe portato ad una visione distorta dell’intera vicenda.
Rileva il Collegio che le intercettazioni raccolte, stante il loro inequivoco tenore, sono certamente sufficienti a supportare l’intero impianto probatorio con la conseguenza che, ove pure ne fossero state aggiunte altre, la conclusione non muterebbe.
8. Occorre ora passare all’esame della censura più delicata relativa all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in sede di procedimento disciplinare a carico di soggetti appartenenti (o che erano appartenuti) all’ordinamento sportivo e alla possibilità di fondare sulle stesse l’intera struttura probatoria.
Sulla questione il Collegio si è già pronunciato (21 giugno 2007 n. 5645) in occasione della decisione emessa su un ricorso proposto da una società sportiva sanzionata nell’ambito della stessa vicenda cd. calciopoli, con argomentazioni dalle quali non intende discostarsi.
Giova premettere che le intercettazioni telefoniche provenienti dal procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità giudiziaria napoletana sono state acquisite dagli uffici federali ai sensi dell’art. 2, terzo comma, L. 13 dicembre 1989 n. 401, che consente agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale a norma dell’art. 116 c.p.p.
Dette intercettazioni sono state legittimamente valutate in sede amministrativa, in conformità al principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicità dei mezzi di prova.
Questa Sezione ha anche chiarito, in relazione alla valenza probatoria delle intercettazioni, che “non può essere trascurato come anche la giurisprudenza penale (Cass. pen., V Sez., 9 febbraio 2007 n. 5699 e 16 febbraio 2000 n. 6350), sia pure ai diversi fini del giudizio penale, costantemente afferma che nell’interpretazione dei fatti comunicativi le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque della struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicchè le valutazioni del giudice di merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna), ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna)”.
Anche nel caso di specie, l’interpretazione del significato delle intercettazioni coinvolgenti il sig. ***** è adeguatamente e logicamente motivata nelle decisioni degli organi federali e risulta compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo la formula ricorrente nella giurisprudenza penale.
Ne deriva, ancora, che l’interpretazione del fatto comunicativo (e cioè della conversazione intercettata) è incensurabile in questa sede di giurisdizione di legittimità, seppure esclusiva.
Quanto poi alla prospettata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto asseritamente acquisite al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 del c.p.p., ritiene il Collegio sufficiente osservare come il divieto di utilizzazione concerne il procedimento penale e comunque richiede un accertamento che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale (Cass., I Sez., 30 marzo 1993), il quale dispone la distruzione della relativa documentazione (art. 271, terzo comma, c.p.p.).
Deve dunque condividersi l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non può spiegare effetti oltre gli ambiti processuali penali e, pertanto, non può impedire l’apprezzamento delle stesse in sede disciplinare (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21 giugno 2007 n. 5645; T.A.R.  Bari, I Sez., 19 aprile 2001 n. 1199).
9. Il Collegio esclude, infine, che le intercettazioni sulle quali gli organi di giustizia sportiva si sono basati per comminare le sanzioni non siano idonee ad assurgere a prova dell’illecito contestato al sig. *****.
Occorre prendere le mosse dalla condivisibile valutazione, contenuta nella decisione della Corte federale, e, prima ancora della C.A.F., secondo cui “le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non vengono generalmente in rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica – non disconosciuta nella sua esistenza, né nel suo oggetto, né nella sua veridicità, dagli incolpati – suscettibile di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito”.
Tale metodo è stato seguito anche con riguardo alla posizione del sig. *****, come inequivocabilmente si evince alle pagg. 64 – 68 della decisione della Corte federale, ove il contenuto delle interlocuzioni intervenute tra il ricorrente e i designatori arbitrali è stato sottoposto a vaglio critico e ritenuto condivisibilmente espressivo di un comune intento fraudolento, tale da integrare la fattispecie di cui all’art. 6 del Codice di giustizia Sportiva.
10. Non è suscettibile di positiva valutazione neanche la censura, anch’essa dedotta con il secondo motivo, con la quale si afferma che illegittimamente il contraddittorio con il sig. ***** si è svolto solo nella fase dibattimentale mentre avrebbe dovuto essere anticipato alla fase delle indagini.
E’ sufficiente sul punto richiamare quanto già chiarito dal Collegio sub 4 in ordine al momento in cui inizia il procedimento disciplinare. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, questo inizia, infatti, con il deferimento dell’inquisito alla C.A.F., con la conseguenza che è solo da quel momento che si deve – come di fatto è avvenuto – assicurare il contraddittorio con l’accusato, il quale viene messo in tal modo in grado di dare il proprio apporto partecipativo al provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare di non doversi procedere o di comminatoria di sanzione.
Aggiungasi, al solo fine di moralizzare la vicenda contenziosa, che il sig. ***** in data 7 giugno 2006 (e, quindi, prima del deferimento avvenuto con atto del 22 giugno 2006) ha comunicato per il tramite dei suoi legali di essere divenuto ormai estraneo all’ordinamento calcistico per effetto delle rassegnate dimissioni e di non intendere, per questo motivo, “presenziare alle audizioni in corso”.
Altro rilievo determinante alla reiezione della censura è connesso al fatto che le decisioni degli organi di giustizia sportiva in questa sede gravati sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale) e non già giurisdizionali, con la conseguenza che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo.
Come la Sezione ha già chiarito (8 giugno 2007 n. 5280), alla giustizia sportiva si applicano, oltre che le regole sue proprie previste dalla normativa federale, per analogia anche quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi. Richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, si è evidenziata l’inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova (tipiche specialmente del processo penale).
Pur valorizzando la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell’effettivo avvio del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa (Cons. Stato, IV Sez., 30 giugno 2003 n. 3925).
11. Con l’ultima, articolata censura, sempre del secondo motivo di ricorso, il sig. ***** deduce che la decisione della C.A.F. è viziata da palese contraddizione, atteso che gli si imputa di aver alterato la classifica senza alterare il risultato di singole partite. Ove si fosse correttamente proceduto, al più il ricorrente avrebbe potuto essere sanzionato per la minore violazione prevista dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (id est, violazione di doveri di lealtà sportiva), e non per quella prevista dall’art. 6 (id est, illecito sportivo).
Anche questa censura non è suscettibile di positiva valutazione.
Risulta infatti palese, da una corretta lettura dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che ciò che si è inteso qualificare come “illecito sportivo” e severamente sanzionare non è soltanto l’avvenuta alterazione, con mezzi fraudolenti, del risultato di una determinata partita ma, a monte e innanzitutto, la creazione di una struttura sapientemente articolata e fondata su interessati rapporti con i centri decisionali della Federazione e della classe arbitrale, la cui funzione non è certamente quella di assicurare ad una determinata società, all’interno del “sistema calcio”, un’immagine di strapotere sul piano organizzativo e funzionale, ma di ingenerare a suo favore una situazione di sudditanza psicologica da parte sia degli arbitri, condizionandone l’operato a mezzo dello strumento delle designazioni affidate a persone facenti parte della struttura sopra citata, che delle altre società, boicottandole non solo sul piano strettamente competitivo ma anche su quello del mercato delle acquisizioni, e al tempo stesso di assicurare alla società protetta la consapevolezza che in caso di bisogno non mancheranno tempestivi interventi idonei a fronteggiare, con idonee misure, eventuali situazioni di pericolo. Situazione questa agevolmente realizzabile con il concorso di un arbitro compiacente e disponibile a non vedere all’occorrenza falli compiuti sul campo da giocatori della società protetta e a intervenire con severità su quelli, esistenti o no, imputati ai giocatori della squadra avversaria.
In sostanza ciò che appare decisivo, dal punto di vista strutturale, è la circostanza che l’illecito sportivo di cui all’art. 6, I e II comma, del C.G.S. si configura come illecito di pericolo, o, meglio, a consumazione anticipata, concretandosi nel compimento, con qualsiasi mezzo, di atti funzionalmente preordinati ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare un vantaggio che poi si rifletterà nella classifica.
Non rileva, quindi, al limite, che l’arbitraggio sia stato effettivamente parziale, ma piuttosto l’idoneità degli atti compiuti a conseguire il risultato lesivo, ovvero la messa in pericolo del bene protetto.
12. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, a prescindere dalla genericità – e, quindi, dall’inammissibilità – della censura per omessa indicazione dei nominativi di coloro che sarebbero stati destinatari di un diverso è più favorevole trattamento, è assorbente la considerazione che tale figura sintomatica dell’eccesso di potere richiede che situazioni identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ed è evidente che tale giudizio di equivalenza risulta precluso dall’accertamento di autonome fattispecie di responsabilità.
13. La reiezione dei motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio comporta la reiezione dei motivi, pressoché identici, dedotti con il primo atto di motivi aggiunti.
14. Infine, per quanto attiene ai secondi motivi aggiunti dedotti per l’annullamento del lodo arbitrale, essi sono da respingere nella parte in cui prospettano vizi di illegittimità derivati da quelli già denunciati con l’atto introduttivo del giudizio e nella via dei primi motivi aggiunti. Ed invero, a prescindere dal fatto che non risulta chiarito quali fra i vizi imputati agli atti già impugnati si rifletterebbero anche sul lodo, in ragione del suo contenuto, è assorbente la considerazione che tutte le censure contro di esso dedotte sono state motivatamente disattese.
Non assecondabile è anche l’altro motivo di doglianza, con il quale si imputa al Collegio arbitrale un comportamento contraddittorio per aver dichiarato la sua incompetenza ad emettere il loro arbitrale senza aver contestualmente annullato le pronunce disciplinari adottate a carico del sig. *****. Sembra al Collegio agevole opporre che illogica sarebbe la decisione collegiale (non contestata peraltro nella parte afferente la dichiarata incompetenza) se la camera arbitrale, dopo aver dichiarato la sua incompetenza a pronunciare nella materia de qua, si fosse sentita autorizzata ad intervenire con effetti demolitori sulle decisioni in precedenza assunte dai giudici sportivi.
15. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal sig. *************: a) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Turistici, ******** e *************à, Sezioni tifosi dell’Inter e della Roma; b) respinge il ricorso principale.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2008.
************                            Presidente
**************                          Componente – Estensore
 

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento