Atti contrari alla pubblica decenza: l’intervento della Consulta fa scendere l’importo della sanzione

Scarica PDF Stampa
La Consulta, con la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), n. 95 depositata il 14 aprile 2022, ha censurato l’illecito amministrativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”.

Indice:

  1. La parziale illegittimità costituzionale
  2. La sanzione degli atti contrari alla pubblica decenza
  3. La fattispecie sanzionata
  4. La sanzione edittale
  5. L’elemento soggettivo
  6. La sproporzione della sanzione rispetto a quella di atti osceni
  7. Il confronto tra atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni

La parziale illegittimità costituzionale

La Consulta (Sentenza n. 95/2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 del c.p. (come sostituito dall’art. 2, c. VI, del d.lgs. n. 8/2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria “da euro 5.000 a euro 10.000” anziché “da euro 51 a euro 309”.

La sanzione degli atti contrari alla pubblica decenza

Un Giudice di pace aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 726 c.p. (come sostituito dall’art. 2, c. 6, del d.lgs. n. 08/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”), nella parte in cui punisce gli atti contrari alla pubblica decenza con una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro, anziché con una sanzione amministrativa da 51 a 309 euro.

La fattispecie sanzionata

Il giudice era stato chiamato a giudicare sul ricorso avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, in relazione alla violazione dell’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) e, in base alla contestazione riportata sul verbale dei Carabinieri e richiamata nell’ordinanza di rimessione, il ricorrente era stato sorpreso ad orinare in luogo pubblico all’interno del parcheggio di una discoteca, in prossimità di una delle porte di emergenza, nonostante i bagni riservati al pubblico fossero correttamente funzionanti.

La sanzione edittale

Il giudice a quo ha osservato che, a seguito della modifica apportata dal d.lgs. 8/2016 sulle depenalizzazioni, l’art. 726 c.p., che in precedenza prevedeva una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda da 10 a 206 euro, prevede oggi un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro.

L’elemento soggettivo

Lo stesso aveva inoltre osservato che l’art. 3 della l. n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni amministrative, stabilirebbe una presunzione di colpa in capo al trasgressore, e che nel caso di specie non si rinverrebbero circostanze ed elementi tali da far ritenere che il coefficiente soggettivo in capo al ricorrente sia il dolo. Non avendo quest’ultimo fornito la prova dell’assenza di colpa, la sua condotta dovrebbe pertanto considerarsi colposa. Al riguardo il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente, “per mera leggerezza, colto da un impellente bisogno di orinare, si risolveva a farlo nei pressi della discoteca”, senza però voler, neppure in via eventuale, ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dall’art. 726 c.p. Il fatto, secondo lo stesso rimettente, potrebbe quindi denotare una certa noncuranza, trascuratezza, leggerezza, disattenzione rispetto alle norme sociali che regolano la convivenza, ma sicuramente non la volontà (id est il dolo) di offesa. Cionondimeno, il fatto dovrebbe comunque essere sanzionato ai sensi dell’art. 726 c.p., che non distingue tra ipotesi dolose e colpose; donde la rilevanza della questione prospettata.

La sproporzione della sanzione rispetto a quella di atti osceni

Il giudice rimettente ha osservato che la norma censurata comminerebbe una sanzione pecuniaria sproporzionata per eccesso rispetto alla sanzione amministrativa, da 51 a 309 euro, prevista per le condotte colpose di atti osceni dall’art. 527, III c., c.p., come modificato dall’art. 44 del d.lgs. n. 507/1999. Detta sproporzione determinerebbe una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto condotte colpose di minore gravità, come quelle sussumibili nell’art. 726 c.p.., verrebbero sanzionate più severamente delle condotte di cui all’art. 527, III c., c.p., nonostante quest’ultima disposizione si riferisca a fatti più gravi, in quanto dotati necessariamente di una connotazione sessuale; connotazione di cui sono invece privi gli atti contrari alla pubblica decenza.

Il confronto tra atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni

In sintesi, secondo la Consulta:

  • la fattispecie base di atti osceni dolosi è, oggi, prevista dall’art. 527, I c., c.p. come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
  • la fattispecie (costituente lex specialis rispetto all’ipotesi base del I c.) di atti osceni commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, prevista dall’attuale II c. dell’art. 527 c.p., ha conservato carattere di delitto, ed è punita con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi;
  • la fattispecie di atti osceni colposi è prevista dall’attuale III c. dell’art. 527 c.p. come illecito amministrativo, al quale è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro;
  • la fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza prevista dall’art. 726 c.p. è anch’essa divenuta un illecito amministrativo, al quale è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, il cui ammontare è oggetto delle censure del rimettente.

 

Sentenza collegata

118094-1.pdf 165kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento