Dal 1° gennaio 2026 si chiude definitivamente la lunga stagione del regime “emergenziale” che, a partire dalla pandemia da Covid-19, ha consentito alle società di capitali di svolgere assemblee con modalità straordinarie e fortemente digitalizzate, anche in assenza di specifiche previsioni statutarie. La Massima n. 216 del 15 dicembre 2025 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano interviene proprio su questo passaggio, offrendo una ricognizione sistematica delle regole che torneranno ad applicarsi dopo la cessazione dell’art. 106 del d.l. 18/2020 (più volte prorogato, da ultimo con il d.l. 202/2024).
L’interesse del documento è evidente: la disciplina emergenziale aveva “normalizzato” soluzioni operative che, nel regime ordinario, richiedono invece cautele e – soprattutto per le s.p.a. – una base statutaria. La Massima 216, richiamando anche precedenti orientamenti del medesimo Consiglio Notarile, chiarisce quali forme di partecipazione a distanza restano ammissibili e con quali presupposti, nel quadro del Codice civile.
Indice
- 1. Il ritorno al Codice civile: la regola generale e la logica della Massima
- 2. Partecipazione in videoconferenza: differenza decisiva tra s.p.a. e s.r.l.
- 3. Assemblea totalitaria: “a distanza” anche senza clausola (per tutti)
- 4. Assemblea convocata in un luogo fisico: chi deve esserci davvero?
- 5. Assemblea “solo virtuale”: legittimità della convocazione senza luogo fisico
- 6. Conclusioni operative: cosa devono fare società, amministratori e notai
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1. Il ritorno al Codice civile: la regola generale e la logica della Massima
Il punto di partenza è netto: cessato il regime emergenziale, le assemblee tornano a essere regolate dal Codice civile, “secondo gli orientamenti interpretativi via via affermatisi”. In altri termini, non si tratta di una tabula rasa, ma del consolidamento di una linea interpretativa che, negli anni dell’emergenza e immediatamente successivi, si è progressivamente affinata.
La Massima ha quindi una funzione duplice:
–Ricognitiva, perché riepiloga gli orientamenti già espressi in precedenti massime;
–Evolutiva, perché recepisce sviluppi dottrinali e giurisprudenziali che impongono alcune integrazioni e precisazioni, soprattutto in tema di partecipazione a distanza e verbalizzazione.
2. Partecipazione in videoconferenza: differenza decisiva tra s.p.a. e s.r.l.
Il primo nucleo della Massima riguarda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione. Qui emerge la principale frattura tra s.p.a. e s.r.l.
a) S.p.a.: serve la clausola statutaria (art. 2370, comma 4, c.c.)
Per le società per azioni, la regola è rigorosa: l’intervento “a distanza” dei soci è ammesso solo se lo statuto lo consente, come richiede l’art. 2370, comma 4, c.c. La Massima ribadisce che la clausola può essere anche generica, ma deve esserci.
È importante un chiarimento contenuto nella motivazione: la norma riguarda l’intervento dei soci, cioè la partecipazione finalizzata a discutere e votare. Questo non esclude che altri soggetti (amministratori, sindaci), che non esercitano diritto di voto come soci, possano partecipare da remoto anche senza clausola, perché la loro presenza ha natura diversa.
b) S.r.l.: l’intervento da remoto è fisiologico anche senza statuto
Per le società a responsabilità limitata, la Massima adotta un’impostazione più flessibile: nel silenzio della legge, la partecipazione da remoto è ammissibile anche senza clausola statutaria, purché non vi sia un divieto espresso. La Commissione valorizza l’autonomia organizzativa tipica della s.r.l. e richiama un precedente storico (Massima n. 14/2004), rielaborandolo: l’uso della telecomunicazione non è un’eccezione, ma può considerarsi connaturato al modello s.r.l., specie in contesti con compagini ristrette.
Resta fermo un punto operativo: tanto nelle s.p.a. quanto nelle s.r.l. le modalità tecniche possono essere regolate nell’avviso di convocazione, che può indicare condizioni, limiti e procedure, anche integrabili con successive comunicazioni.
3. Assemblea totalitaria: “a distanza” anche senza clausola (per tutti)
Il secondo snodo fondamentale è l’ipotesi di assemblea totalitaria (art. 2366, comma 4, c.c. per le s.p.a.; art. 2479-bis, comma 5, c.c. per le s.r.l.): quando è rappresentato l’intero capitale e partecipano gli organi richiesti, l’assemblea può svolgersi esclusivamente da remoto, anche se manca la clausola statutaria.
La logica è quella dell’“acquiescenza”: la presenza di tutti gli aventi diritto, che partecipano consapevolmente, equivale a un consenso implicito alla modalità di svolgimento, superando la rigidità formale che altrimenti graverebbe sull’intervento a distanza.
4. Assemblea convocata in un luogo fisico: chi deve esserci davvero?
La Massima affronta poi un tema molto pratico: quando l’assemblea è convocata indicando un luogo fisico, chi deve trovarsi lì?
Secondo l’orientamento confermato (già espresso nella Massima n. 187/2020), è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione sia presente il soggetto verbalizzante: segretario o notaio. Tutti gli altri partecipanti (incluso il presidente) possono intervenire da remoto, se ne ricorrono i presupposti.
La motivazione è costruita su un’idea semplice ma incisiva: il presidente può dirigere i lavori anche “a distanza”; la verbalizzazione, invece, richiede una presenza fisica perché deve descrivere ciò che accade nel luogo di adunanza (compresi eventi sopravvenuti, arrivi tardivi, verifiche). Il verbale, inoltre, può essere formato e sottoscritto anche successivamente, secondo gli schemi già considerati legittimi dalla prassi notarile (con particolare riferimento al verbale notarile in forma pubblica).
5. Assemblea “solo virtuale”: legittimità della convocazione senza luogo fisico
Infine, la Massima conferma un passaggio particolarmente innovativo, già sostenuto nella Massima n. 200/2021: è legittimo prevedere che l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico, imponendo l’uso esclusivo di mezzi di telecomunicazione. Anzi, la Commissione afferma un doppio binario:
- è legittima la clausola statutaria che consente espressamente la convocazione “solo virtuale”;
- ed è parimenti legittimo che, anche senza clausola, l’avviso indichi esclusivamente un luogo virtuale, purché lo statuto non lo vieti e purché, per le s.p.a., sia rispettato il requisito della clausola per l’intervento a distanza dei soci.
Il dato letterale dell’art. 2366 c.c. (“luogo dell’adunanza”) non è considerato ostativo: il concetto di luogo può evolversi includendo la “piattaforma” come luogo virtuale di riunione. L’elemento decisivo diventa allora non la fisicità dello spazio, ma la tutela effettiva dei diritti dei soci, nel rispetto della buona fede e della parità di trattamento.
6. Conclusioni operative: cosa devono fare società, amministratori e notai
La Massima 216 offre, in sostanza, una mappa per evitare errori nel passaggio al post-emergenza. In prospettiva, il messaggio principale può essere sintetizzato così:
- S.p.a.: verificare e, se necessario, aggiornare lo statuto per consentire la partecipazione a distanza dei soci.
- S.r.l.: la partecipazione da remoto resta ammissibile anche senza statuto, salvo divieti.
- Assemblee totalitarie: possibile svolgimento integralmente a distanza anche senza clausole.
- Assemblee con luogo fisico: presenza necessaria del verbalizzante nel luogo; gli altri possono collegarsi.
- Convocazione solo virtuale: legittima, purché rispettose delle condizioni di legge e dei diritti partecipativi.
Ne risulta un quadro in cui la digitalizzazione non viene ridimensionata rispetto all’esperienza pandemica, ma viene ricondotta entro coordinate di legalità ordinaria, valorizzando l’autonomia statutaria e la funzione di garanzia del procedimento assembleare. Per le imprese, la sfida non è “tornare indietro”, ma consolidare prassi efficienti con strumenti giuridicamente solidi: statuti aggiornati, avvisi di convocazione accurati e verbalizzazione coerente con il nuovo (vecchio) assetto codicistico.
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