Articolo 2630 del codice civile: per le violazioni commesse entro il 15 novembre 2011 restano ferme le previgenti e più gravose sanzioni

Redazione 11/01/12
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Anna Costagliola

L’art. 2630 del codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi) è stato di recente modificato ad opera dell’art. 9, co. 5, della L. 11 novembre 2011, n. 180, che ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole, dimezzando l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle imprese (vedi l’articolo su questo stesso sito). Tale sanzione è, inoltre, ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini. Cifre, quelle indicate nella norma, che devono essere incrementate di un terzo, nel caso in cui la violazione riguardi l’omesso deposito di bilanci.

In particolare, secondo la rinnovata versione della norma, l’importo della sanzione irrogabile per il comportamento omissivo contemplato scende, nel minimo, da euro 206 ad euro 103 e, nel massimo, da euro 2065 ad euro 1032. Il legislatore, pertanto, ha di fatto dimezzato l’entità delle sanzioni, nella convinzione che il previgente regime sanzionatorio risultasse talvolta eccessivamente oneroso, per cui occorreva, come precisato nella stessa disposizione normativa, «rendere il sistema più equo».

La nuova disciplina è in vigore dal 15 novembre 2011. Tuttavia l’assenza di disposizioni transitorie ha creato non pochi problemi applicativi, trovandosi molte Camere di commercio nella difficoltà di optare per il vecchio o, piuttosto, per il nuovo regime sanzionatorio in relazione a quegli adempimenti la cui scadenza era prevista in prossimità del 15 novembre 2011 ma la cui omissione determina, di fatto, l’applicazione della sanzione nel periodo di vigenza della nuova disciplina, pur riferendosi essa a violazioni commesse in vigenza della vecchia. In pratica, ci si è posti il problema di stabilire se a rilevare sia il momento in cui si concretizza la violazione o quello in cui si applica la sanzione.

Sollecitato sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 27 dicembre 2011 n. 3647/C, ha aderito all’orientamento per cui le omesse esecuzioni di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese verificatesi in prossimità dell’entrata in vigore della disciplina più favorevole continuano ad essere punite con le vecchie e più gravose sanzioni, anche se l’irrogazione delle stesse è concretamente avvenuta nella vigenza della nuova disciplina; viceversa, se il termine per l’adempimento è fissato ad una data posteriore al 15 novembre 2011 scatta senz’altro la nuova disciplina.

Il predetto orientamento rispetta il principio tempus regit actum, in base al quale una legge, in assenza di una espressa indicazione del legislatore, dispone soltanto per l’avvenire, principio più volte ribadito anche in giurisprudenza. In base al principio generale di irretroattività stabilito dall’art. 11 delle preleggi, l’eventuale retroattività di una legge deve infatti risultare da una espressa indicazione del legislatore in tal senso, o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire. Sullo stesso principio fa leva anche il sistema delle sanzioni amministrative, precisando l’art. 1 della L. 689/1981 che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati e che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni (cfr., da ultime, Cass. 4 marzo 2011, n. 5246 e Cass. 18 novembre 2011, n. 24329) come in tema di illeciti amministrativi l’adozione del principio di irretroattività comporti l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole.

Ad ulteriore conferma della soluzione adottata, la circolare in oggetto richiama altresì l’art. 40 della L. 689/81, che ribadisce il principio suesposto limitando l’efficacia retroattiva delle norme introdotte dalla medesima legge ai soli aspetti penali.

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