ART. 624 BIS C.P. E ART. 624, 61 n. 11 C.P.: occorre un nesso finalistico tra introduzione e furto perché si tratti del reato p. e p. dall’art. 624 bis c.p

Redazione 26/11/04
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Premessa sulla fattispecie p. e p. dall’art. 624 bis
La finalità che ha mosso il Legislatore nello scorporare le due ipotesi delineanti gli estremi dell’art. 624 bis c.p., dall’art. 625 c.p., è stata quella di far perdere loro la natura di circostanze aggravanti ed elevarle a titoli autonomi di reato, sottraendole al giudizio di bilanciamento.
La “manus” del Legislatore è stata mossa dalla crescente frequenza dei casi di furto in abitazione, per quanto compete in questa sede, nell’ottica delle esigenze alla base del c.d. “pacchetto di sicurezza”.
La ratio dell’art. 624 bis c.p., come già per l’art. 625 n. 1 , c.p., è quella di tutelare la sicurezza della vittima che si trovi nell’abitazione o nella privata dimora al momento del furto.
L’elemento oggettivo della “privata dimora”
Uno dei punti giuridicamente rilevanti del c.d. “furto in abitazione” è quello del concetto di “privata dimora”, contemplato dalla norma.
E’ possibile notare un atteggiamento giurisprudenziale tutt’altro che conservatore, posto che si è assistito progressivamente ad un ampliamento della nozione di “privata dimora”, rispetto all’abrogato art. 625 n. 1, c.p.
La suprema Corte considera tale ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione della vita “culturale, professionale, politica[1]”.
Vieppiù, se si considera l’orientamento per cui anche i pubblici esercizi sono da considerarsi alla stregua di “privata dimora”, non solo quando aperti al pubblico, ma anche quando, cessato l’orario di apertura, il proprietario si trattenga all’interno per attività di pulizia o simili[2].
Sulla scia di questo contegno, devono considerarsi “luoghi di privata dimora” il bar, il negozio ed esercizi simili, in cui il titolare si soffermi per l’esplicazione di attività privata dopo la chiusura[3], fino alla recentissima sentenza che ha esteso il concetto, qui trattato, allo spogliatoio di un ristorante[4].
Come premesso, integra, pertanto, gli estremi della “privata dimora” il luogo deputato alla estrinsecazione di aspetti inerenti la vita culturale, politica e, in particolar modo, professionale.
E’ palese come “l’alveo” della fattispecie p. e p. dall’art. 624 bis, c.p., sia notevolmente dilatato rispetto alle “più strette maglie” dell’originario art. 625 n. . 1, c.p.
Nesso finalistico tra l’introduzione e il furto
Tuttavia, non ogni situazione d’ingresso in “luogo di privata dimora” è passibile di azionare la repressione sanzionatoria propria del delitto in oggetto, in ipotesi di furto.
Nei dubbi, esitazioni, silenzi di fronte a quanto sia nuovo, giova il richiamo alle pronunce relative all’abrogato art. 625 n. 1, c.p., da cui, come già esposto, ha avuto genesi l’autonoma fattispecie ex art. 624 bis, c.p.
Da queste emerge la ferma convinzione per cui si esige un nesso finalistico tra ingresso nel locus commissi delicti e impossessamento- sottrazione da parte del colpevole, non essendo sufficiente un collegamento puramente occasionale[5].
E’ solo di qualche giorno l’ordinanza del G.I.P. di Torino, che ribadisce il concetto appena esposto nell’ipotesi dell’operaio che ruba all’interno dell’azienda, al cui interno già si trovava per provvedere al trasporto di merci.
Pur essendo pacificamente, alla luce di quanto già riportato, luogo di privata dimora, si è ravvisato come il soggetto era al suo interno per svolgere la propria attività lavorativa e non vi ha affatto accesso mosso dallo scopo di delinquere.
Tal difetto di legame teleologico causa la derubricazione, nel caso di specie, da art. 624 bis, c.p., a furto aggravato, ai sensi dell’art. 61 n. 11, c.p., dall’abuso di prestazione d’opera.
A livello processuale ne consegue, in modo determinante, la procedibilità non più d’ufficio, ma subordinata alla querela della persona offesa

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SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Proc. n. ____________
Proc n. _____________

O R D I N A N Z A
Il Giudice, dott.
***** la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. dott., con riferimento al procedimento penale a carico di:
XXXXX,
***************. di fiducia
Per il reato di cui all’art. 624, 61 n. 11 c.p.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio celebratasi ex ar. 409 comma 2 c.p.p. in data _____, sentito il difensore dell’indagato;
premesso che XXXXX ha confessato in sede di interrogatorio di aver sottratto, il 21.1.02, un personal computer da uno degli edifici della ditta YYYYY ove si è recato con il figlio per caricare della merce;
che risulta dalla nota di p.g. che XXXXX prestava servizio per la ditta ZZZZZ, che lo aveva incaricato di effettuare un carico il 21.01.02 (cfr. documento di trasporto da cui si evince che il ritiro della merce era avvenuto alle 20:45 di quel giorno);
rilevato che la giurisprudenza di legittimità pur sostenendo che occorra un nesso finalistico tra l’introduzione nell’edificio e l’impossessamento della cosa sottratta e non un collegamento puramente occasionale, ha ritenuto- peraltro- sussistere la abrogata aggravante di cui all’art. 625 n. 1 c.p. nel caso di introduzione in una delle parti comuni dell’edificio anche quando l’autore del furto abiti nello stesso edificio;
ritenuto, peraltro, che un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità ha invece escluso la predetta aggravante nel caso del furto commesso nel cortile ove il ladro ha diritto di accedere avendo l’abitazione nell’edificio comune al derubato;
ritenuto che nel caso di specie, se pure l’indagato non era dipendente della YYYYY (di tal che non può dirsi che avesse libero accesso agli edifici dell’azienda), non possa affermarsi che vi fosse nesso finalistico tra l’ingresso di XXXXX all’interno dell’azienda e l’impossessamento del PC, dovendo comunque l’indagato accedervi per provvedere al carico della merce;
ritenuto pertanto che non sia configurabile il reato di cui all’art. 624 bis cp., ma quello di cui agli art. 624, 61 n. 11 cp., come sostenuto dal P.M. e dal difensore;
che non essendo stata presentata querela dell’avente diritto, deve disporsi l’archiviazione del procedimento a carico di XXXXX;
P.Q.M.
Dispone l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di XXXXX per il reato sopra indicato.
Dispone la restituzione degli atti al P.M.
Manda alla cancelleria per le notificazioni alle parti.
Torino, lì ________
Il GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Note:
[1] Cass. Sez. V, n. 169790/85, con riferimento al concetto di “privata dimora” di cui all’art. 614 c.p.
[2] Cass. Sez. V del 26.10.1983, con riferimento all’art. 614 c.p.
[3] Cass. Del 05.05.1976.
[4] Cass. Pen. Sez. IV del 18.04.2003.
[5] Ex pluribus: Cass. Pen. Sez. II, n. 8296/98.

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