Appalto per l’affidamento del servizio di coperture assicurative: legittima l’esclusione di un’Agenzia di Assicurazioni in quanto le dichiarazioni sulla sussistenza dei requisiti richiesti, è stata resa, per la Compagnia assicuratrice, in luogo del Legale

Lazzini Sonia 30/03/06
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Il Tar Piemonte, Torino con la sentenza numero 875 del 13 febbraio 2006 ci insegna chi è legittimato a sottoscrivere l’offerta in un appalto di servizi assicurativi
 
Si legge infatti che:
 
< Il bando di gara, all’art. 3 – nel richiedere, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici incanti previste dall’art. 11 del decreto legislativo 358/1992, unitamente ad altri requisiti soggettivi dell’impresa concorrente – precisava che tale dichiarazione dovesse essere sottoscritta “dai rispettivi legali rappresentanti” ed, in tal modo, presupponeva il possesso dell’ordinario potere di rappresentanza derivante dalla titolarità di una carica sociale:
 
nel caso in esame, invece, è pacifico – per ammissione della stessa società ricorrente e per quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio allegato dalla società ricorrente alla propria offerta – che il sottoscrittore dell’anzidetta dichiarazione, fosse non il legale rappresentante status spettante, invece, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente Anziano ed all’Amministratore delegato, ma solo il procuratore speciale della stessa, come conferma, del resto, il tenore della procura speciale conferitagli, prodotta in causa dalla società ricorrente, ove al Procuratore speciale sono attribuiti il potere di sottoscrizione dell’offerta e del contratto ma con espressa esclusione “della richiesta di certificati o informazioni inerenti la ******à o la persona dell’Amministratore delegato”, il che dimostra come il procuratore speciale non fosse legittimato a sottoscrivere dichiarazioni informative inerenti la società ricorrente>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
sul ricorso n. 2175/1997 proposto dalla Studio G di ******* & ******* s.n.c., con sede in Ivrea, via Casale 2, in persona del legale rappresentante **********************, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************* e ************* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Palmieri n. 57,
 
contro
 
– il Comune di Collegno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. *************** ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;
 
e nei confronti
 
della ******* snc di ******* Patrizia e ******* Alberto, in persona del legale rappresentante pro tempore,
 
per l’annullamento, previa sospensione
 
– del provvedimento n. 966 del 26/6/97 con il quale il Dirigente del Settore della Città di Collegno ha approvato: il verbale della gara svoltasi il 5/6/97 per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00-lotto B; ha aggiudicato l’appalto alla ******* s.n.c. di ******* Patrizia e ******* Alberto, con sede in Collegno, via Cimarosa 15/A; ha confermato l’imputazione della spesa di £ 166.536.000 ai capitoli 10810 int. 1010603, 11400 int. 1010303, 12260 int. 1030103, 17305/25 int. 108103;
 
– del provvedimento n. 967 del 26/6/97 con cui il dirigente del Settore della Città di Collegno ha approvato: il verbale della gara svoltasi il 5/6/97 per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00-lotto C; ha aggiudicato l’appalto alla ******* snc di ******* Patrizia e ******* Alberto, con sede in Collegno, via Cimarosa 15/A; ha confermato l’imputazione della spesa di £ 74.100.000 ai capitoli 10811 int. 1010603, 11400 int. 1010303, 12260 int. 1030103, 17305/25 int. 108103;
 
– dei provvedimenti con i quali la Studio G di ******* & ************** è stata esclusa dalle gare svoltesi il 5/6/97 per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00 lotto B) e lotto C);
 
– dei verbali delle gare di asta pubblica svoltesi il 5/6/97 per l’aggiudicazione del lotto B) e del lotto C) del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00;
 
– del provvedimento 25/6/97 prot. 19.992 con cui il Segretario Generale della Città di Collegno ha respinto la richiesta di annullamento dei procedimenti delle gare tenutesi il 5/6/97 per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00;
 
– della nota 15/7/97 prot. 22.523 con la quale è stata comunicata l’esclusione dello Studio G. ******* &******* s.n.c. dalle gare per l’affidamento del servizio di coperture assicurative per il periodo 1/7/97-30/6/00.
 
– di ogni altro preordinato e comunque connesso.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati.
 
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Collegno.
 
Visto il controricorso presentato dalla Compagnia Assicuratrice ******* S.p.A., con sede in Bologna, via Stalingrado 45, in persona del procuratore speciale Dott. Costantino *******, rappresentata e difesa dall’Avv. ************* e dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Cibrario n. 6.
 
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
 
Viste le memorie delle parti e tutti gli atti di causa.
 
Relatore alla Udienza pubblica del 12 gennaio 2006 il dott. **************** ed uditi l’avv. *********, su delega dell’avv. *************, per la società ricorrente, l’avv. Fuscà, su delega dell’avv. *********, per il Comune di Collegno e l’avv. ****** per la Compagnia Assicuratrice ******* S.p.A.
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
ESPOSIZIONE IN FATTO
 
Con deliberazione 25 marzo 1997, n. 87, la Giunta Comunale di Collegno aveva indetto una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di coperture assicurative del Comune per il periodo 1 luglio 1997 – 30 giugno 2000, suddiviso in tre lotti: lotto A) amministratori comunali, lotto B) veicoli ed autisti che utilizzano i mezzi di servizio, lotto C) edifici, arredi, attrezzature e valori comunali, per un importo complessivo di £ 645.000.000, ai sensi dell’art. 23, comma primo, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
 
Nell’avviso di gara, all’art. 3, erano richieste, tra i documenti amministrativi previsti a pena di esclusione, “dichiarazioni in bollo, sia dell’Agenzia, sia della Compagnia rappresentata, autenticate ai sensi dell’art. 20 L. 4.1.1968 n.15, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, con le quali si attesta: – che l’Agenzia e la Compagnia ed i rispettivi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedura di affidamento, previste dall’art.11 d.lgs. 24.7.1992, n,358; – che l’Agenzia è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura-Ufficio registro Imprese o analogo registro dello Stato di residenza o sede aderente alla CEE per i soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione; – che la Compagnia è legittimata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle vigenti disposizioni di legge. Dichiarazioni da comprovarsi debitamente in caso di aggiudicazione”.
 
Alla gara ha partecipato, con riferimento ai soli lotti B) e C), anche la società ricorrente, allegando alla propria offerta la dichiarazione prevista dall’anzidetta disposizione del bando di gara, sottoscritta dal signor ********* *******, nella sua qualità di procuratore speciale della Compagnia Assicuratrice.
 
In data 5 giugno 1997 si è riunita la Commissione di gara la quale, con distinti verbali per ciascuno dei tre lotti in cui risultava suddiviso l’appalto, ha aggiudicato il lotto A) ad ******* – LE ******* S.p.A. e – previa esclusione della società ricorrente dai lotti B) e C) “in quanto la dichiarazione di cui al punto 3), pag. 3, del bando di gara è stata resa, per la Compagnia, in luogo del Legale rappresentante, dal Procuratore Speciale, senza che per quest’ultimo siano stati prodotti i documenti comprovanti i poteri attribuitigli ed in particolare la capacità ad operare, nello specifico caso, per conto della succitata Compagnia” – ha aggiudicato gli stessi lotti B) e C) alla ******* s.n.c. di ******* Patrizia e ******* Alberto – Agenzia Generale ******* di Collegno.
 
In data 9 giugno 1997 la società ricorrente ha inviato al Sindaco del Comune di Collegno una nota con la quale, censurando l’illegittimità della propria esclusione, ha chiesto l’annullamento della gara e, con nota 25 giugno 1997, n. 19992, il Segretario Generale del Comune di Collegno ha respinto tale istanza, rilevando, tra l’altro, che “4. L’esclusione dell’Agenzia dalla S.V. rappresentata è motivata dal fatto che la dichiarazione di cui al punto 3) del bando di gara (relativa all’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti per la Compagnia ed i suoi legali rappresentanti) è stata sottoscritta da soggetto che non risulta possedere la qualità di legale rappresentante della Compagnia stessa, come invece esplicitamente richiesto dal bando. Infatti dall’esame della documentazione acclusa (certificato Camera di Commercio) si evince che la rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente anziano ed all’Amministratore delegato, mentre nulla si rileva in tal senso per il Sig. *******, qualificato semplicemente come “procuratore speciale”, senza elencazione analitica dei poteri conferiti. La facoltà di comprovare le dichiarazioni rese in caso di aggiudicazione riguarda, com’è ovvio, il contenuto delle dichiarazioni stesse e non la legittimazione del soggetto dichiarante, che deve essere invece documentata al momento della gara”.
 
In data 26 giugno 1997, con due distinte determinazioni nn. 966 e 967, il Dirigente del Settore del Comune di Collegno ha approvato i verbali di gara relativi ai lotti B) e C) dell’appalto, aggiudicando gli stessi alla società controinteressata.
 
Con nota 15 luglio 1997, il Segretario Generale del Comune di Collegno ha formalmente comunicato alla Studio G di ******* & ******* s.n.c. la sua esclusione dalla gara, rilevando che “la dichiarazione di cui al punto 3), pag. 3, del bando di gara è stata resa, per la Compagnia, in luogo del Legale rappresentante, dal Procuratore Speciale, senza che per quest’ultimo siano mai stati prodotti i documenti comprovanti i poteri attribuitigli ed in particolare la capacità ad operare, nello specifico caso, per conto della succitata Compagnia”.
 
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 8 ottobre 1997, la Studio G di ******* & ******* s.n.c. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
 
1. Eccesso di potere: violazione dell’avviso di aste pubbliche; slealtà nello svolgimento della procedura.
 
L’esclusione dalla gara della società ricorrente non sarebbe conforme alle previsioni del bando di gara il quale, all’art. 3, si limitava a richiedere che la relativa dichiarazione fosse sottoscritta da soggetto munito di potere di rappresentanza della Compagnia assicuratrice e non anche, come invece si desumerebbe dalla motivazione degli atti impugnati, che la dichiarazione medesima fosse sottoscritta da soggetto per il quale risultasse documentato, fin dal momento della gara o anche successivamente, lo status di legale rappresentante della Compagnia.
 
2. Eccesso di potere: disparità di trattamento; slealtà nello svolgimento della procedura.
 
Alla società ricorrente non risulterebbe che altre imprese, pur regolarmente ammesse alla gara, abbiano dimostrato la rappresentanza legale in capo al soggetto che aveva firmato per loro conto la dichiarazione di cui al punto 3) del bando di gara, per cui il comportamento del Comune di Collegno risulterebbe viziato da disparità di trattamento.
 
3. Violazione di legge: violazione del principio di buona e corretta amministrazione.
 
Eccesso di potere: difetto di istruttoria.
 
Prima di procedere all’esclusione dalla gara della società ricorrente, il Comune di Collegno avrebbe dovuto richiederle la documentazione integrativa ritenuta necessaria.
 
4. Eccesso di potere: disparità di trattamento.
 
La ******* – LE ******* S.p.A., società aggiudicataria del lotto A), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 1 del bando, nella parte in cui esso prescriveva la presentazione, per ciascun lotto in cui era stato suddiviso l’appalto, di una separata busta contenente, tra l’altro, la dichiarazione di cui all’art. 1 del bando di gara e la cauzione provvisoria prevista all’art. 4 dello stesso avviso di gara.
 
In data 4 novembre 1997 si è costituito in giudizio il Comune di Collegno eccependo, con successiva memoria del 10 novembre 1997, l’infondatezza ed inammissibilità del ricorso: con riferimento ai provvedimenti di esclusione, il gravame sarebbe tardivo in quanto la società ricorrente ne avrebbe avuto conoscenza fin dal 5 giugno 1997, data in cui si è svolta la relativa seduta di gara, cui aveva presenziato il suo legale rappresentante e sarebbe, inoltre, inammissibile per carenza d’interesse, non essendo stato impugnato il bando di gara, sul quale si fonderebbe l’esclusione della società ricorrente; con riferimento ai provvedimenti di aggiudicazione del servizio alla società controinteressata, il gravame sarebbe inammissibile per difetto d’interesse, vista l’intervenuta esclusione della società ricorrente dalla gara.
 
In data 1 dicembre 1997 la Compagnia Assicuratrice ******* S.p.A. ha proposto un controricorso.
 
Alla Camera di Consiglio del 10.12.1997, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
 
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità proposte dal Comune di Collegno.
 
Al riguardo, iniziando dai rilievi mossi avverso l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione da parte della società ricorrente, ritiene il Collegio che: – il dies a quo del termine d’impugnazione cominci a decorrere solo quando l’interessato abbia avuto piena conoscenza del contenuto e delle ragioni del provvedimento di esclusione e tale conoscenza, nel caso di specie, può ritenersi avvenuta solo all’atto della ricezione della formale comunicazione di esclusione, intervenuta con nota 15 luglio 1997 del Segretario Generale del Comune di Collegno, per cui il ricorso, notificato l’8 ottobre 1997, risulta tempestivamente proposto; – la mancata impugnazione del bando di gara non determini l’inammissibilità del gravame in quanto la società ricorrente, come dimostra il tenore del gravame, non contesta la legittimità delle clausole di bando bensì ne assume la violazione da parte della stazione appaltante, ragion per cui nessun interesse avrebbe avuto ad impugnare anche il bando.
 
Quanto, invece, ai rilievi mossi dal Comune di Collegno avverso l’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione, basti rilevare che la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, oltre che dei provvedimenti di aggiudicazione, anche di quelli concernenti la propria esclusione dalla gara, acquisendo, in tal modo, interesse a contestare l’intera procedura di gara, compreso il suo esito finale.
 
1. Con il primo motivo la società ricorrente contesta la propria esclusione dalla gara, assumendo che la stessa non sarebbe conforme alle previsioni del bando di gara il quale, all’art. 3, si limitava a richiedere che la relativa dichiarazione fosse sottoscritta da soggetto munito di potere di rappresentanza della Compagnia assicuratrice e non anche, come invece si desumerebbe dalla motivazione degli atti impugnati, che la dichiarazione medesima fosse stata sottoscritta da soggetto per il quale risultasse documentato, fin dal momento della gara o anche successivamente, lo status di legale rappresentante della Compagnia assicuratrice.
 
La censura è infondata.
 
Il bando di gara, all’art. 3 – nel richiedere, a pena di esclusione, una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici incanti previste dall’art. 11 del decreto legislativo 358/1992, unitamente ad altri requisiti soggettivi dell’impresa concorrente – precisava che tale dichiarazione dovesse essere sottoscritta “dai rispettivi legali rappresentanti” ed, in tal modo, presupponeva il possesso dell’ordinario potere di rappresentanza derivante dalla titolarità di una carica sociale: nel caso in esame, invece, è pacifico – per ammissione della stessa società ricorrente e per quanto risulta dal Certificato della Camera di Commercio allegato dalla società ricorrente alla propria offerta – che il signor *******, sottoscrittore dell’anzidetta dichiarazione, fosse non il legale rappresentante della Studio G ******* & ******* s.n.c., status spettante, invece, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente Anziano ed all’Amministratore delegato, ma solo il procuratore speciale della stessa, come conferma, del resto, il tenore della procura speciale conferitagli, prodotta in causa dalla società ricorrente, ove al signor ******* sono attribuiti il potere di sottoscrizione dell’offerta e del contratto ma con espressa esclusione “della richiesta di certificati o informazioni inerenti la ******à o la persona dell’Amministratore delegato”, il che dimostra come il procuratore speciale non fosse legittimato a sottoscrivere dichiarazioni informative inerenti la società ricorrente.
 
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la disparità di trattamento, assumendo che le altre imprese, pur regolarmente ammesse alla gara, non avrebbero dimostrato la rappresentanza legale in capo al soggetto che aveva firmato la dichiarazione di cui al punto 3) del bando di gara.
 
La censura è inammissibile per evidente genericità e, comunque, infondata atteso che dagli atti di gara risulta, invece, che la stazione appaltante ha effettuato i riscontri in esame nei confronti di tutte le partecipanti alla procedura selettiva.
 
3. Con il terzo motivo la società ricorrente assume che il Comune di Collegno, prima di escluderla dalla gara, avrebbe dovuto consentirle di integrare la documentazione inerente la legittimazione del soggetto che aveva sottoscritto la documentazione di cui all’art. 3 del bando di gara.
 
Al riguardo basti rilevare come l’espressione “dichiarazioni da comprovarsi debitamente in caso di aggiudicazione” – contenuta nella parte finale dell’anzidetta disposizione del bando di gara – debba essere riferita al solo contenuto delle dichiarazioni medesime e non, invece, alla legittimazione del soggetto che le ha rese, elemento da comprovare, quindi, fin dal momento della partecipazione alla gara, come del resto dimostra il fatto che le suddette dichiarazioni, sottoscritte “dai rispettivi legali rappresentanti”, erano richieste “a pena di esclusione”.
 
4. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la disparità di trattamento, assumendo che la ******* – LE ******* S.p.A., società aggiudicataria del lotto A), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 1 del bando, nella parte in cui esso prescriveva la presentazione, per ciascun lotto in cui era stato suddiviso l’appalto, di una separata busta contenente, tra l’altro, la dichiarazione di cui all’art. 1 del bando di gara e la cauzione provvisoria prevista all’art. 4 dello stesso avviso di gara.
 
Come esattamente rileva il Comune di Collegno nella propria memoria difensiva del 10 novembre 1997, a pagg. 7-8, la censura è inammissibile per difetto d’interesse, riferendosi ad una impresa assicuratrice, la ******* – LE ******* S.p.A., che non si è poi aggiudicata alcuno dei lotti (in specie i lotti B e C) per i quali la società ricorrente ha partecipato alla gara, bensì il diverso lotto A), all’aggiudicazione del quale la società ricorrente non ha neppure concorso, per cui dall’accoglimento di tale censura non deriverebbe alla stessa società alcun concreto vantaggio.
 
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto.
 
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
 
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2006
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria
il 13 Febbraio 2006

Lazzini Sonia

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