Appalto di forniture da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: se in un’offerta tecnica sono indicati gli elementi meramente descrittivi di un certo prodotto e sia allegata la presentazione di una campionatura recante sem

Lazzini Sonia 09/10/08
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Il Collegio, pur non disconoscendo il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le offerte economiche, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono restare segrete per tutta la fase procedimentale per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, e che conseguentemente ove dovesse esistere siffatta commistione sarebbe violata la regola della par condicio, tra i concorrenti e di segretezza delle offerte tuttavia ritiene, con riferimento al caso di specie, di poter affermare che il principio, valevole per tutte le gare di appalto, secondo cui la valutazione tecnica di un’offerta deve precedere quella relativa all’aspetto economico, non appare violato laddove l’offerta si limiti all’indicazione di elementi meramente descrittivi ed alla presentazione di una campionatura recante semplici listini di prezzi al pubblico, sganciati dal contesto della gara, senza alcuna possibilità di indurre la commissione di giudicatrice a formulare giudizi di ordine tecnico inquinati da una previa conoscenza dell’offerta economica
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 8098 del 5 settembre 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
< Ed invero, ad avviso del Collegio un’offerta tecnica contenente schede descrittive di prodotti mediante presentazione di listini pubblici non può costituire elemento violativo del principio di par condicio e di segretezza dell’offerta, condizionante la Commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, in quanto l’elemento economico costituito dal prezzo di listino non può costituire in concreto ossia, antecedentemente all’apertura dell’offerta economica, elemento dal quale poter desumere la coincidenza tra questo ed il prezzo indicato nella stessa offerta economica.
 
 
Ma anche interessante appare la seguente considerazione:
 
< Osserva, al riguardo il Collegio che, in materia di aggiudicazione di gara di appalto pubblico, l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito relative alle modalità di presentazione dell’offerta implica esclusione dalla gara solo quando questa sia espressamente sancita dalla lex specialis.>
 
Dalla quale poi possiamo ricavare i seguenti importanti principi:
 
< Difatti, allorquando il rispetto di clausola della lex specialis di gara sia espressamente previsto a pena di esclusione, l’Amministrazione deve dare precisa ed incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, e solo in caso di equivoca formulazione della clausola può procedersi ad interpretazione tale da consentire il favor partecipationis degli aspiranti alla gara.
 
Con riferimento alla fattispecie controversa, il Collegio osserva che la generica previsione di comminatoria di esclusione dalla procedura selettiva, in caso di mancato rispetto di tutte le caratteristiche e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, non può comportare l’invocata esclusione, posto che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, quest’ultima deve essere disposta tutte le volte in cui non risulti osservata una clausola specifica e non generica, che sia espressamente posta a pena di esclusione.
 
Solo nelle ipotesi in cui le prescrizioni del bando o della lettera d’invito prevedano espressamente, con formulazione specifica, chiara e non generica, l’esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in capo all’amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura od un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale.>
 
A cura di *************
 
 
N.Reg. Sent
N. Reg.Ric.
REPUBBLICA    ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Sez. I ter
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso (n. 232/2008) proposto da ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ***************** presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da Carpi, n. 6
contro
– la Lazio Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ************* presso il cui studio legale in Roma, Via Carlo Poma, n. 4 è elettivamente domiciliata
E NEI CONFRONTI
di BETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ********** e **************** presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Luca Gaurico, n. 257
PER l’ANNULLAMENTO
– del provvedimento con cui la Lazio Service S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva la procedura di cottimo fiduciario relativa alla fornitura di mobili per ufficio alla BETA s.r.l.;
– del verbali di commissione di gara del 9 ottobre 2007, del 15 ottobre 2007, del 16 ottobre, 2007, del 22 ottobre 2007, del 29 ottobre 2007;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lazio Service e della BETA s.r.l. .
Vista l’ordinanza n. 1061/2008, adottata nella Camera di consiglio del 21.2.2008, con la quale respinta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 3 aprile 2008, il dott. ************.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con atto (n. 232/2008) notificato il 3.1.2008 e depositato il 10.1.2008 la ALFA s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento con il quale la Lazio Service S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva la procedura di cottimo fiduciario, relativa a fornitura di mobili per ufficio, in favore della BETA s.r.l., nonché dei prodromici verbali di gara nell’epigrafe specificati.
2. Premette che la Lazio Service S.p.A., società strumentale della Regione Lazio, ha indetto una procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di arredo degli uffici di importo a base d’asta di 200.000,00 euro da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di punti 30 per l’offerta economica. Espone che il capitolato di gara e la lettera di invito hanno stabilito i requisiti minimi di gara, nonché i contenuti della domanda le dichiarazioni relative all’offerta e le modalità di deposito della campionatura di alcuni prodotti.
3. Riferisce che, entro il prescritto termine, hanno presentato offerte la BETA s.r.l., nonché la ricorrente medesima, entrambe ammesse alle successive fasi della procedura selettiva e che la Commissione giudicatrice, riguardo all’offerta tecnica, le ha assegnato punti n. 40,9 contro punti n. 68 attribuiti alla BETA s.r.l., odierna controinteressata.
4. Espone che con nota del 5.11.2007 la Lazio Service ha comunicato l’intervenuta aggiudicazione della gara de qua a favore della BETA (punti n. 98) a fronte di punti n. 70,41 assegnati alla ricorrente medesima.
5. Avverso tale provvedimento la ALFA s.r.l.ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione ed erronea applicazione delle clausole della lex specialis e dei principi di segretezza dell’offerta e di separazione tra elementi tecnici ed economici dell’offerta.
Deduce che in violazione del paragrafo V.3.2. della lettera d’invito – secondo cui la busta contenente l’offerta tecnica deve contenere a pena d’esclusione l’offerta tecnica redatta secondo le modalità indicate nell’allegato modello I, nonché le schede tecniche degli arredi offerti sulla base delle indicazioni riportate nel capitolato tecnico  – l’offerta tecnica della BETA s.r.l. avrebbe indicato in ciascuna scheda la quantità del bene, il prezzo unitario, il prezzo totale della fornitura, elementi ribaditi dalla medesima controinteressata nella busta contenente l’offerta economica. Lamenta che nella procedura selettiva da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica della controinteressata avrebbe indicato elementi e parametri propri dell’offerta economica.
b) Violazione della lex specialis e dei principi di imparzialità e di par condicio.
Deduce che le schede tecniche della BETA s.r.l. relative alle poltrone operative ed ai tavoli di riunioni, contrariamente a quanto disposto nella lettera d’invito al paragrafo V.3.3., non conterrebbero l’indicazione delle specifiche tecniche prescritte nei paragrafi 2.3 e 2.8 del capitolato tecnico e che pertanto tali prescrizioni, in quanto previste a pena d’esclusione, avrebbero dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.
In particolare, lamenta che il prodotto poltrona operativa a marca “TCC” . serie “Flyer SYncron” presenta un’altezza dello schienale per la poltrona a schienale basso di cm. 96-108, ossia superiore rispetto all’altezza massima prescritta (cm. 88-107); che per il tavolo di riunione sarebbe stato offerto il moditto di marca “Dazato” serie “Quarantacinque” di spessore pari a 40 mm. inferiore allo spessore prescritto di 80 mm. . 
c) Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento di potere e disparità di trattamento; difetto di istruttoria e di motivazione ed ingiustizia manifesta.
Lamenta che la Commissione di gara avrebbe introdotto nuovi sub criteri attribuendo agli stessi un peso eccessivo e sproporzionato.
6. Si sono costituite in giudizio la Lazio Service S.p.A e la BETA s.r.l. .
6.1 L’odierna controinteressata, in via pregiudiziale, eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge n. 1034 del 1971.
Il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’esame della opposta eccezione pregiudiziale, in ragione dell’infondatezza del ricorso.
7. Con il primo motivo di doglianza parte ricorrente deduce che l’offerta tecnica presentata dalla BETA s.r.l. , indicante anche il prezzo dei beni della fornitura, avrebbe violato i principi di segretezza dell’offerta e di separazione tra gli elementi propri dell’offerta tecnica e di quella economica.
7.1.La censura non è suscettibile di positiva definizione.
Osserva il Collegio che la lettera d’invito al paragrafo V.3.2. prevede espressamente che “l’offerta tecnica deve contenere a pena d’esclusione unicamente l’offerta tecnica redatta secondo l’allegato modello (allegato I) e le schede tecniche degli arredi offerti sulla base delle indicazioni riportate nel capitolato tecnico allegato (allegato 5). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena d’esclusione…..”.
E’ dato rilevare, per tabulas, che la ditta aggiudicataria ha provveduto a redigere la propria offerta tecnica secondo il relativo modello di cui all’allegato I.
Orbene, il citato modello espressamente prevede che il soggetto partecipante dichiari “che gli arredi offerti sono descritti analiticamente nelle schede tecniche allegate”.
*****, a tale riguardo, osservare che la BETA s.r.l. ha provveduto a comporre la propria offerta tecnica mediante presentazione di schede tecniche costituite da estratti di listini descrittivi del bene, delle relative specifiche tecniche, del prezzo unitario di listino ed, in relazione alla quantità dei beni offerti, del prezzo totale.
Il Collegio, pur non disconoscendo il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui le offerte economiche, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono restare segrete per tutta la fase procedimentale per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, e che conseguentemente ove dovesse esistere siffatta commistione sarebbe violata la regola della par condicio, tra i concorrenti e di segretezza delle offerte tuttavia ritiene, con riferimento al caso di specie, di poter affermare che il principio, valevole per tutte le gare di appalto, secondo cui la valutazione tecnica di un’offerta deve precedere quella relativa all’aspetto economico, non appare violato laddove l’offerta si limiti all’indicazione di elementi meramente descrittivi ed alla presentazione di una campionatura recante semplici listini di prezzi al pubblico, sganciati dal contesto della gara, senza alcuna possibilità di indurre la commissione di giudicatrice a formulare giudizi di ordine tecnico inquinati da una previa conoscenza dell’offerta economica (T.A.R. Piemonte, Sez. II 6.12.2003, n. 1763).
Ed invero, ad avviso del Collegio un’offerta tecnica contenente schede descrittive di prodotti mediante presentazione di listini pubblici non può costituire elemento violativo del principio di par condicio e di segretezza dell’offerta, condizionante la Commissione di gara ai fini della valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, in quanto l’elemento economico costituito dal prezzo di listino non può costituire in concreto ossia, antecedentemente all’apertura dell’offerta economica, elemento dal quale poter desumere la coincidenza tra questo ed il prezzo indicato nella stessa offerta economica.
*****, peraltro, rilevare che, in relazione alla fornitura di beni , tale non coincidenza emerge, ove si effettui un mero raffronto tra alcune le schede allegate dalla BETA s.r.l. alla propria offerta tecnica ed il prezzo proposto per ciascuna tipologia di arredi indicato nell’offerta economica presentata dalla medesima, che per una parte rilevante di beni offerti è certamente inferiore rispetto al prezzo di listino menzionato nell’offerta tecnica. Ne discende, evidentemente, che l’importo complessivo dei beni oggetto di fornitura, desumibile dai listini contenuti nell’offerta tecnica presentata dalla BETA s.r.l., non poteva essere coincidente con l’importo complessivo proprio dell’offerta economica proposta dalla stessa partecipante e, dunque, identificabile con quest’ultima offerta.
8. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la mancata esclusione dalla procedura selettiva dell’impresa aggiudicataria, atteso che le schede tecniche dalla medesima presentate in sede di offerta, relative alle poltrone operative ed ai tavoli di riunioni, contrariamente a quanto disposto nella lettera d’invito al paragrafo V.3.3., non conterrebbero l’indicazione delle specifiche tecniche prescritte nei paragrafi 2.3 e 2.8, previste a pena d’esclusione.
Lamenta, altresì, che il prodotto poltrona operativa a marca “TCC” . serie “Flyer SYncron” presenta un’altezza dello schienale per la poltrona a schienale basso di cm. 96-108, ossia superiore rispetto all’altezza massima prescritta (cm. 88-107); che per il tavolo di riunione sarebbe stato offerto il moditto di marca “Dazato” serie “Quarantacinque” di spessore pari a 40 mm. inferiore allo spessore prescritto di 80 mm. .
8.1 Il motivo di doglianza non è suscettibile di accoglimento.
Osserva, al riguardo il Collegio che, in materia di aggiudicazione di gara di appalto pubblico, l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito relative alle modalità di presentazione dell’offerta implica esclusione dalla gara solo quando questa sia espressamente sancita dalla lex specialis.
Difatti, allorquando il rispetto di clausola della lex specialis di gara sia espressamente previsto a pena di esclusione, l’Amministrazione deve dare precisa ed incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, e solo in caso di equivoca formulazione della clausola può procedersi ad interpretazione tale da consentire il favor partecipationis degli aspiranti alla gara.
Con riferimento alla fattispecie controversa, il Collegio osserva che la generica previsione di comminatoria di esclusione dalla procedura selettiva, in caso di mancato rispetto di tutte le caratteristiche e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, non può comportare l’invocata esclusione, posto che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, quest’ultima deve essere disposta tutte le volte in cui non risulti osservata una clausola specifica e non generica, che sia espressamente posta a pena di esclusione.
Solo nelle ipotesi in cui le prescrizioni del bando o della lettera d’invito prevedano espressamente, con formulazione specifica, chiara e non generica, l’esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in capo all’amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura od un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale.
Da un esame della disposizione di cui al punto V.3.3. (Modalità di apertura delle offerte) della lettera d’invito emerge che “Verranno comunque escluse le offerte che non rispettino fedelmente tutte le caratteristiche tecniche del capitolato tecnico….”   il Collegio, in disparte da valutazioni in merito alla eccezione opposta dall’odierna controinteressata per la quale anche la ricorrente sarebbe dovuta essere esclusa per presentazione di offerta non conforme alle caratteristiche tecniche richieste dalla stazione appaltante, non può fare a meno di affermare che la citata previsione di esclusione dalla gara non presenta le caratteristiche di sufficiente specificità e tassatività tali da consentire l’esclusione automatica dalla gara, non recando analitica e specifica indicazione di quali documenti dovessero essere prodotti a pena di esclusione, limitandosi a prevedere, in modo generico, la non ammissione alla procedura selettiva dell’offerta che non rispetti fedelmente tutte le caratteristiche tecniche previste dalla lex specialis.
Ne consegue, pertanto, che a fronte di tale formulazione generica l’Amministrazione ha legittimamente omesso di procedere all’esclusione della odierna controinteressata, privilegiando e operando coerente e corretta applicazione dei principi di maggior partecipazione e di par condicio.
Parimenti, per le considerazioni che precedono, privo di pregio deve ritenersi anche l’ulteriore profilo di censura con cui si lamenta la presentazione da parte della BETA di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate al punto 2.3 della lettera d’invito e, segnatamente, di “poltrona operativa”, marca “TCC”, serie “Flyer SYncron”, con altezza dello schienale per quella a schienale basso di cm. 96-108, rispetto alle misure prescritte (cm. 88-107); che per il tavolo di riunione sarebbe stato offerto il moditto di marca “Dazato” serie “Quarantacinque” di spessore pari a 40 mm. inferiore allo spessore prescritto di 80 mm. .
Giova rilevare che la Commissione di gara ha proceduto ad ammettere alla valutazione ed alle susseguenti fasi della procedura selettiva entrambe le offerte della ricorrente e della controinteressata BETA s.r.l., nonostante presentassero alcune discordanze rispetto alla campionatura indicata nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico, e che pertanto tale condotta non può considerarsi, evidentemente, violativa del principio di par condicio dei partecipanti alla gara.
9. Con l’ultimo motivo di doglianza la ******à ricorrente lamenta l’introduzione ad opera della Commissione giudicatrice di nuovi sub criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, in relazione ai quali avrebbe attribuito un punteggio sproporzionato al requisito della “qualità progettuale” per la quale avrebbe previsto l’assegnazione di 9 punti su 22.
Osserva il Collegio che la Commissione di gara nella seduta del 16 ottobre 2007 ha definito, in relazione ai criteri di valutazione dell’offerta, tra cui la qualità progettuale, alcuni sub criteri.
 Secondo quanto asserito da parte ricorrente, a detti subcriteri sarebbe stato assegnato un punteggio sproporzionato.
9.1 La censura è priva di fondamento.
Giova premettere che in sede di appalti pubblici da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione aggiudicatrice attribuisce un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi dei punti previsti per il detto criterio dall’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della presentazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta presentazione, non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti, nel caso di specie non rilevabili.
Quanto all’ulteriore profili di censura il Collegio non può che affermarne l’infondatezza, posto che il miglior punteggio assegnato alla BETA s.r.l. riguardo alla insonorizzazione, a fronte di identico prodotto proposto dalle due partecipanti, consistente nella differenza di due punti, non consentirebbe in ogni caso alla ricorrente, in disparte da quanto rappresentato dalla controinteressata circa le modalità di montaggio dei relativi pannelli che avrebbero giustificato il maggior punteggio a parità di prodotto presentato, di superare la cosiddetta prova di resistenza, ossia di conseguire un punteggio tale da collocarsi in posizione utile per l’aggiudicazione.
Parimenti, anche l’asserito difetto motivazionale deve essere respinto, posto che secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, ai fini dell’aggiudicazione di una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’elemento motivazionale deve ritenersi adeguatamente formato, mediante attribuzione di un punteggio numerico, nell’ipotesi in cui i criteri attraverso i quali compiere la scelta discrezionale con attribuzione di un punteggio siano, come nel caso di specie, sufficientemente determinati, ovvero specifici, obiettivi e puntuali.
10. Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere, tuttavia, integralmente compensati fra le parti in causa.
                                               P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio, Sezione I ter, respinge
, il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3.4.2008con l’intervento dei signori:
Dott. ***************                  Presidente
*********************              Consigliere
Dott. ************                   Primo Referendario

Lazzini Sonia

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