Appalti: illegittima l’esclusione automatica dell’impresa per ragioni imputabili al subappaltatore

Redazione 02/03/20
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La violazione, da parte di un subappaltatore indicato dal concorrente, della normativa in materia di disabili di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del Dlgs. 50/2016, non può condurre automaticamente all’esclusione dalla gara dello stesso concorrente.

Con la sentenza del 30 gennaio 2020 nella causa C-395/18, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla previsione del Codice Appalti che prevede l’esclusione automatica del concorrente che ha indicato in gara un subappaltatore poi risultato privo di requisiti, sancendo l’illegittimità della norma nazionale che preveda l’esclusione automatica dell’impresa partecipante alla gara qualora il subappaltatore abbia violato gli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.

Per la Corte di Giustizia l’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata.

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Il principio di proporzionalità

Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.

Di conseguenza, un’esclusione automatica dell’operatore economico che ha presentato l’offerta, prevista dalla normativa nazionale, privando, da un lato, tale operatore della possibilità di fornire elementi circostanziati in merito alla situazione e, dall’altro, l’amministrazione aggiudicatrice della possibilità di disporre di un margine di discrezionalità al riguardo, non può essere considerata compatibile con l’articolo 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalità.

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