Appalti Di Lavori_Modalità di presentazione della cauzione provvisoria_beneficio del dimezzamento_non sussiste se la certificazione di qualità risulta scaduta_inifluente autonoma dimostrazione di validità_ la relativa certificazione deve risultare dall’at

Lazzini Sonia 09/10/08
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Il possesso delle certificazioni del sistema di qualità deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validità, non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da società che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualità._Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente, bensì assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione_va pertanto esclusa un’impresa che  ha prodotto un certificato SOA recante un’annotazione del sistema di qualità scaduta , né ha dimostrato di aver attivato la speciale procedura per il rilascio di una nuova attestazione SOA, recante l’annotazione della certificazione di qualità in corso di validità, volendosi nel contempo comunque avvalere del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1452 del 5 settembre  2008, inviata per la pubblicazione in data 5 settembre 2008 emessa dal Tar Sicilia, Catania: ed in particolare il seguente passaggio:
 
< Nella specie, partecipando alla gara di cui trattasi, le Imprese individuali facenti parte della costituenda A.T.I. ricorrente principale hanno prodotto:
– una certificazione di qualità, emessa da ****** Italia il 6 dicembre 2007, con scadenza 5 dicembre 2010, a favore dell’Impresa ALFA Rosario Sebastiano;
– una certificazione di qualità emessa da CERSA il 28 settembre 2007, con scadenza 28 settembre 2010, a favore dell’Impresa ALFA1 Martino Santo.
Essendo tali certificazioni inidonee ad attestare il possesso della certificazione di qualità aziendale, per non essere state riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, la costituenda A.T.I. ricorrente principale non poteva avvalersi del dimezzamento della cauzione.>
 
Si legga anche
 
Sorteggio non necessario per importi di lavori sotto i 150.000 euro e attestazione SOA sufficiente per dimostrare la qualità ed ottenere il dimezzamento delle cauzioni
 
La verifica a campione non risulta necessaria nelle gare relative a lavori pubblici, per importi a base di gara superiori a 150.000 euro, essendo sufficiente l’attestazione SOA. Infatti, come richiamato dalla deliberazione n. 31/2006, “per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, si rammenta che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”, giusto quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000
 
Due sono gli insegnamenti importanti che possiamo ricavare dalla lettura della Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 20/4/2007 n. 112
 
1. Le amministrazioni non occorre che facciamo la verifica a campione di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006 smi per importi di lavori inferiori ai 150. euro in quanto l’attestazione soa è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale
 
2. ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del d. Lgs. n. 163/2006, l’impresa in possesso della certificazione di qualità che intende usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, deve manifestare con una dichiarazione di volontà detto intendimento. Si precisa, inoltre, che non è necessario allegare il certificato di qualità, dal momento che il possesso del requisito di qualità risulta dall’attestazione SOA.
 
 
 
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A fronte del sistema di qualificazione che abilita l’impresa a concorrere per determinate tipologie di lavori, scandite qualitativamente dalle classifiche e per importi dalle classifiche, si pone poi il sistema di certificazione della qualità che, secondo l’espressa dizione normativa (art. 4 comma 2 e 3 DPR 34/2000) è riferito al “complesso” degli aspetti gestionali dell’impresa, quindi con riferimento alla “globalità” delle categorie e delle classifiche, viene comprovato nella certificazione SOA, e contiene l’attestazione della presenza nella organizzazione di impresa degli elementi significativi del sistema di qualità che l’impresa applica alle produzioni corrispondenti alle diverse categorie di lavori per le quali l’impresa intende qualificarsi, secondo il documento di cui all’allegato C del DPR 34/2000.
 
Merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Tar Sicilia, Catania, con la sentenza numero 752 del 3 maggio 2007:
 
< In tal senso, pertanto, quando (come nel caso di specie) l’organismo certificatore attesta, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 34/2000, il possesso dei requisiti di qualità, lo fa con riferimento all’organizzazione aziendale “nel suo complesso”; dunque non è possibile scindere tale giudizio dal suo oggetto o meglio separare gli “effetti” dell’attestazione di qualità dalla concreta dimensione aziendale della società certificata.
 
     Basta quindi al Collegio richiamare la pacifica giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui è stato infatti affermato che “il sistema di qualità va riferito alla globalità delle categorie e delle classifiche possedute dalla singola impresa, in relazione alla propria organizzazione aziendale>
 
In altri termini:
 
< la “qualificazione” e l’attestazione di qualità aziendale sono due aspetti della medesima realtà aziendale, e come tale la seconda non può che essere riferita alla prima>
 
ma vi è di più
 
< laddove una impresa qualificata per classifiche pari alla I o alla II presenti una certificazione di qualità nel contesto della SOA, pur non essendovi tenuta, la eventuale incompletezza o insufficienza di essa non è giusta causa di esclusione dalla gara, per violazione dell’allegato B del DPR 34/2000, non essendo documentazione essenziale alla partecipazione alla gara e dovendosi ritenere prevalente, per tale ragione, il principio della massima partecipazione delle imprese e di tutela della concorrenza>
 
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É legittima l’esclusione di un’impresa che, volendosi avvalere del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria al 50% , non allega alcune documento comprovante l’effettivo possesso della certificazione di qualità?
 
Poichè la lettera di invito (lex specialis della gara) prescriveva < a pena di esclusione, che le partecipanti producessero una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base di gara. L’ammontare della cauzione era ridotto della metà, cioè al 2,5%, nel caso in cui le imprese possedessero la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, ma in tal caso, a pena di esclusione, doveva essere allegata la certificazione di qualità o un’attestazione equivalente> risulta legittima l’esclusione di un’impresa “per insufficiente e non corretto importo della cauzione provvisoria depositata” in quanto la società partecipante. non aveva prodotto alcuna certificazione di qualità, a corredo della polizza fideiussoria
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 163 del 9 luglio 2008 emessa dal Tar Trentino Alto Adige, Trento
 
< Ciò premesso, e venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che la lettera di invito (lex specialis della gara) prescriveva a pag. 5, sub lett. D, a pena di esclusione, che le partecipanti producessero una cauzione provvisoria pari al 5% dell’importo a base di gara. L’ammontare della cauzione era ridotto della metà, cioè al 2,5%, nel caso in cui le imprese possedessero la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, ma in tal caso, a pena di esclusione, doveva essere allegata la certificazione di qualità o un’attestazione equivalente.
 
Nella vicenda così istruita risulta, tuttavia, che l’impresa GAMMA. s.r.l. è stata esclusa “per insufficiente e non corretto importo della cauzione provvisoria depositata” ed “in quanto la polizza fideiussoria riporta l’importo di € 12.250,48= inferiore a quanto dovuto”; che, inoltre, la società GAMMA. non aveva prodotto alcuna certificazione di qualità, a corredo della polizza fideiussoria, come ammette lo stesso difensore della ricorrente nella memoria depositata il 13.6.2008.
 
Conseguentemente, anche se si volesse ammettere l’errore materiale nella cifra esposta e se si interpretasse la polizza fideiussoria come riferita all’importo del 2,5%, essa è comunque insufficiente, poiché, in difetto della prova del prescritto titolo di qualificazione non competeva alla stessa alcuna riduzione della prescritta percentuale del 5%. 
 
Sul punto, la ricorrente nell’ultima memoria ha eccepito che tale circostanza non sarebbe stata rilevata dal seggio di gara e che tale argomento sarebbe dovuto essere fatto valere dalla controinteressata con ricorso incidentale.
 
Tale eccezione, tuttavia, va peraltro disattesa, poiché la motivazione dell’esclusione di GAMMA. risultante dal verbale di gara ha una valenza omnicomprensiva, che non consente affatto di escludere che l’Amministrazione abbia inteso l’insufficienza della cauzione come riferita al 5% dell’importo a base di gara.>
 
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Appalti di servizi (per i lavori sopra i 150.000 il problema è superato dalla certificazione SOA): per ottenere il dimezzamento della cauzione provvisoria, è sufficiente che la certificazione di qualità sia  documentata con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 cit. del cit. del DPR 445?
 
In assenza di una chiara clausola di esclusione ed in presenza della produzione di una polizza dimidiata e di una dichiarazione del possesso del requisito prescritto per l’abbattimento della cauzione provvisoria, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’accertamento d’ufficio della sussistenza in concreto del requisito del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 : e ciò in ossequio al richiamo, contenuto nell’art.2 comma 3 del d.lgs. n.163/2006 ed ai principi della legge fondamentale sul procedimento di cui alla L. n. 241/1990 che, in particolare all’art. 6 lett. b) dispone che il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni”.
 
 
Merita di segnalare la sentenza numero 899 dell ‘ 1 febbraio 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma in tema di modalità di presentazione della certificazione di qualità ai fini di poter presentare una cauzione provvisoria pari al 50% dell’importo a base di gara
 
< A questo ultimo riguardo si deve rilevare che la certificazione di qualità non rientra tra le ipotesi per le quali l’articolo 49 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ha esplicitamente previsto dei limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. In concreto i “certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti” non possono essere sostituiti da altro documento.
Nel caso in esame invece la certificazione di qualità è riconducibile alla lettera n) dell’art. 46 co. l” del DPR 445/2000. In conseguenza si deve concordare con la ricorrente che, in quanto rientrante tra i titoli di qualificazione tecnica, la certificazione di qualità ben poteva essere documentata con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 cit. del cit. del DPR 445>
 
Pertanto, concludono i giudici romani
 
< In conclusione, in presenza di una disposizione di bando avente una costruzione letterale complessivamente ambigua e priva di una clausola espressa di esclusione, la stazione appaltante non poteva procedere senz’altro alla esclusione della ricorrente. Ricorrendo tale evenienza, preliminarmente alla pronuncia sull’ammissibilità, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto far luogo d’ufficio alla verifica del possesso effettivo della prescritta certificazione da parte della ricorrente, onde accertare la situazione in punto di fatto.>
 
Si legga anche:
 
É legittima l’esclusione di un’impresa che, avendo partecipato ad un appalto con una cauzione provvisoria ridotta al 50%, provveda ad allegare nella busta sbagliata una copia non autentica della certificazione di qualità che appunto da titolo al beneficio della riduzione delle cauzioni sia provvisoria che definitiva?
 
La copia non autentica della certificazione di qualità non dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria e quindi è legittima l’esclusione dell’impresa che ha sbagliato busta dove inserire la suddetta certificazione anche perché il meccanismo del bando prevedeva che la seconda busta non venisse neanche aperta allorquando nella prima fossero state riscontrate irregolarità o carenze tali da determinare l’esclusione della concorrente dalla gara
 
Merita di essere segnalata la fattispecie sottoposta al Tar Lazio e decisa nella sentenza numero 9698 del 5 ottobre 2007
 
Vediamo i fatti:
 
< nel corso della verifica amministrativa il Seggio di gara ha riscontrato che la ricorrente ha inserito nella “prima busta” (relativa alla “documentazione amministrativa”) una copia non autentica della certificazione di qualità (richiesta come condizione per l’applicazione della riduzione del 50% dell’importo previsto per la cauzione provvisoria); e che la copia autentica della stessa è stata inserita nella seconda busta (relativa alla “documentazione tecnica”);
che pertanto il Seggio di gara ha escluso la ricorrente dalla gara, avendo ritenuto che la documentazione contenuta nella prima busta non fosse completa>
 
< primo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto è evidente che la irregolarità riscontrata dal Seggio di gara ha determinato la circostanza – incontrovertibile e di per sé tranciante – che nella prima busta non si è trovata (id est: è risultata mancante) la richiesta documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, da parte della concorrente, dell’intera garanzia (si badi: nella esatta misura), posto che la copia non autentica della certificazione di qualità non le dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50%; circostanza, questa, che comporta la automatica ed immediata esclusione dalla gara proprio in ragione di una espressa previsione in tal senso della lex specialis della procedura in questione (Cfr., al riguardo, la lettera di invito alla procedura, nella quale l’Amministrazione, dopo aver indicato quale documentazione avrebbe dovuto essere inserita nella c.d. “prima busta”, stabilisce tassativamente che “la mancanza, la carenza o l’irregolarità della documentazione di cui al presente punto 1.a, comporterà l’esclusione della Ditta dal prosieguo della gara”);>
 
 
A cura di *************
 
N. 1452/08 Reg. Sent.
N. 0794/08 Reg. Gen
              
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                                                                                                 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai ******************:
Dott. *************                       Presidente relatore estensore
Dott. ********************            Consigliere
Dott. ***************                   I° Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 794/2008 R.G. proposto dall’Impresa ALFA Rosario Sebastiano, in proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con l’Impresa ALFA1 Martino Santo, in persona del titolare della prima Impresa, rappresentato e difeso dall’Avv. Natale *********, elettivamente domiciliato in Catania, Via Umberto, n. 303, presso lo studio dell’Avv. *******************;
contro

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alassandra Processo, domiciliato per legge presso la Segreteria della Sezione;

e nei confronti
della BETA. s.r.l. (controinteressata e ricorrente incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. *******************, presso il cui studio, sito in Catania, Via Umberto, n. 303, è elettivamente domiciliato;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia con decreto presidenziale inaudita altera parte:
– dei verbali in data 24 gennaio e 28 febbraio 2008, con i quali il seggio di gara costituito dal Comune di Milazzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada Rio Rosso (ex S.P: n. 68) di collegamento tra il lungomare di ******* con le frazioni della Piana, ha:
escluso dalla gara l’odierna ricorrente, che partecipava in ATI costituenda con la ditta ALFA1 ************* (verbale del 24 gennaio 2008);
aggiudicato la gara in via provvisoria alla società controinteressata.
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi tutti gli altri atti infra specificati ed impugnati, ivi compresa la determinazione n. 77 del 10 marzo 2008, adottata dal Dirigente del VII Dipartimento – Ufficio Tecnico – del Comune di Milazzo, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società odierna controinteressata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio con ricorso incidentale della BETA. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2008 il Consigliere Dott. *************;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Visto l’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
A – Premesso che:
Con bando di gara del 5 dicembre 2007, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. del 14 dicembre 2007, parte II, n. 50, il Dirigente del VII Dipartimento del Comune di Milazzo ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, con il sistema del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, per l’affidamento dei “lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada Rio Rosso (ex S.P: n. 68) di collegamento tra il lungomare di ******* con le frazioni della Piana, con importo a base d’asta di Euro 1.226.687,69, oltre oneri per la sicurezza, pari a Euro 22.898,56”, categoria prevalente OG3, classifica IV.
Le operazioni di gara hanno avuto inizio il 10 gennaio 2008.
Nella seduta del 24 gennaio 2008 il seggio di gara ha escluso l’A.T.I. costituenda tra le Imprese ALFA Rosario Sebastiano – ALFA1 ************* (plico n. 186), motivando l’esclusione nel modo seguente:
L’ATI produce cauzione provvisoria dell’importo ridotto di Euro 12.500 costituita mediante polizza della groupama emessa in data 8/01/2008. Dall’attestazione soa prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualità di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualità in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000”.
Nelle successive sedute del 31 gennaio e del 28 febbraio 2008 il seggio di gara, dopo aver effettuato il sorteggio tra n. 61 concorrenti che avevano presentato un’offerta pari al valore di aggiudicazione (7,3152%), ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla BETA. S.r.l.
Infine, con determinazione n. 77 del 10 marzo 2008 il Dirigente del VII Dipartimento – Ufficio Tecnico – del Comune di Milazzo ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato in via definitiva l’appalto alla società aggiudicataria provvisoria.
Con ricorso notificato il 9 aprile 2008, depositato in pari data, l’A.T.I. costituenda tra le Imprese ALFA Rosario Sebastiano – ALFA1 ************* ha impugnato gli atti di gara, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il Comune di Milazzo si è costituito in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
La BETA. ****** con atto depositato il 29 maggio 2008 ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e, contestualmente, ha proposto un ricorso incidentale avverso gli atti di gara.
Con decreto presidenziale n. 532 dell’11 aprile 2008 è stata disposta la sospensione interinale degli atti di gara.
B – Ritenuto che:
L’art. 8, comma 11 quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo vigente in Sicilia, così dispone:
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci: a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento…”.
A sua volta, l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, prescrive testualmente:
“Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Tali disposizioni sono state riportate nel disciplinare di gara, secondo il quale “Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni e attestazioni: … 2) Attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché il possesso della certificazione dell’intero sistema di qualitàriportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA”.
In base a tale quadro normativo di riferimento, il possesso delle certificazioni del sistema di qualità deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validità, non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da società che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualità.
Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente, bensì assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752).
Nella specie, partecipando alla gara di cui trattasi, le Imprese individuali facenti parte della costituenda A.T.I. ricorrente principale hanno prodotto:
– una certificazione di qualità, emessa da ****** Italia il 6 dicembre 2007, con scadenza 5 dicembre 2010, a favore dell’Impresa ALFA Rosario Sebastiano;
– una certificazione di qualità emessa da CERSA il 28 settembre 2007, con scadenza 28 settembre 2010, a favore dell’Impresa ALFA1 Martino Santo.
Essendo tali certificazioni inidonee ad attestare il possesso della certificazione di qualità aziendale, per non essere state riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, la costituenda A.T.I. ricorrente principale non poteva avvalersi del dimezzamento della cauzione.
C – Ritenuto altresì che:
L’art. 4, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 prescrive che, ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 109/1994, le imprese debbono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.
A sua volta, la Tabella Allegato B al D.P.R. n. 34/2000 richiede, a regime, il possesso del sistema di qualità aziendale per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive.
Tali norme sono state trasfuse nel Disciplinare di gara che, al paragrafo 1, punto 2, così dispone:
“ Si chiarisce che il possesso della certificazione di qualità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 derl D.P.R. n. 34/2000, deve essere dimostrato da tutte le imprese per le quali l’importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della classifica III”.
Nella specie, essendo in possesso della classifica I^ nella categoria OG3, richiesta dal bando di gara, la mandante Impresa ALFA1 Martino Santo non era tenuta a possedere il sistema di qualità aziendale.
Viceversa, possedendo la classifica III^ nella categoria OG3 e partecipando all’A.T.I. con l’assunzione dell’80% dei lavori, l’Impresa ALFA Rosario necessitava del possesso del sistema di qualità aziendale (importo a base d’asta Euro 1.249.586,25 x 805 = Euro 999.669,00 > di Euro 516.457,00 classifica II^).
Conseguentemente, ai fini della qualificazione nella suddetta categoria, l’Impresa ALFA Rosario Sebastiano era tenuta a possedere la certificazione di qualità, da annotarsi obbligatoriamente nel certificato SOA.
Invece, nel partecipare alla gara, l’Impresa ALFA ha prodotto un certificato SOA recante un’annotazione del sistema di qualità scaduta il 14 dicembre 2007, né ha dimostrato di aver attivato la speciale procedura per il rilascio di una nuova attestazione SOA, recante l’annotazione della certificazione di qualità in corso di validità.
Tanto basta per rigettare la censura unica del ricorso principale, con la quale sono stati dedotti la violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, comma 11 quater, della L. n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia, e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, l’eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e/o illogicità rispetto al bando ed al disciplinare, nonché sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa giustificativa del potere.
Il rigetto del ricorso principale rende del tutto superfluo l’esame delle eccezioni di rito e del ricorso incidentale proposto dalla BETA. S.r.l.
D – Ritenuto di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, **************** di Catania, Sezione Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2008.
Il Presidente relatore estensore
(*******************)

Lazzini Sonia

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