Antiriciclaggio, non esiste l’obbligo di segnalazione quando al professionista è richiesta una prestazione legata all’esame della posizione giuridica del cliente

Redazione 30/05/13
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Lo ha precisato la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nel parere n. 2 del 27 maggio. Il decreto 231/2007, si ricorda, prescrive delle regole di comportamento che determinati soggetti devono adottare per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo tramite il sistema finanziario ed economico. Fra i soggetti obbligati alla collaborazione, affinché adottino idonei ed appropriati sistemi per verificare la clientela, sono annoverati i professionisti divisi nelle seguenti categorie:

a) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende servizi o prestazioni in materia di contabilità e tributi;

c) notai e avvocati;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust.

Nel citato parere la Fondazione studi chiarisce che è esentata dall’obbligo di segnalazione l’attività legata a procedimenti giudiziari. Non esiste, si afferma, l’obbligo di segnalazione quando al professionista è richiesta una prestazione legata all’esame della posizione giuridica del cliente o per l’espletamento della difesa dello stesso, includendo anche la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare il procedimento. Questa esclusione è limitata alla mera segnalazione. Vale a dire che se al professionista è richiesta una prestazione di difesa in un processo tributario, ad esempio, non sarà esentato dall’identificazione e dalla verifica adeguata del cliente, ma semplicemente, qualora scoprisse in tale sede un investimento di denaro di provenienza illecita, potrà evitare la segnalazione.

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