Antenne di telefonia – TAR TOSCANA – sono consentiti divieti specifici e criteri distanziali concreti, non misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee

sentenza 28/12/06
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N. 5591 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 2380 Reg. Ric.
Anno 2002
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2380/2002 proposto da TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. ******************* e ************************** ed elettivamente domiciliata in Firenze, via XXIV Maggio n. 20 presso lo studio dell’avv. ****************;
c o n t r o
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti ********** e *********** ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, via Cavour n. 18;
COMUNE DI MONSUMMANO TERME, in persona del Dirigente pro-tempore del settore Gestione e Pianificazione del Territorio, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Giuseppe Richa n. 56;
e nei confronti di
AZIENDA REGIONALE DI SANITA’ DELLA TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ********** e *********** ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, via Cavour n. 18;
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n. 9014 del 9.9.2002 avente ad oggetto il Piano di rete comunale per telefonia mobile per l’individuazione delle aree sensibili e delle aree compatibili;
del piano di rete comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 13.6.2002, recante il regolamento per l’installazione ed il controllo delle stazioni rabio base per telefonia mobile (s.r.b.);
in via derivata, della delibera del Consiglio regionale toscano n. 12 del 16.1.2002, recate criteri generali in materia di localizzazioni di impianti e di identificazione di aree sensibili;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 18.11.2005;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Toscana, del comune di Monsummano e dell’Azienda intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio 2006, il Consigliere dott. **************;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F.Picchiotti per B.G.Carbone e P.Sanchini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
1 – Con ricorso notificato il 31.10.2002, Telecom Italia Mobile (in seguito, TIM) premesso di avere comunicato al comune in data 12.5.1995 l’inizio dei lavori di installazione di antenne atte al servizio di telefonia cellulare da collocare sull’edificio posto nel comune, in via Maneto n. 1 e che i lavori si sono conclusi tanto che il servizio all’interno del territorio comunale è oggi assicurato dall’impianto in questione, ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, nella parte in cui, nell’individuazione delle aree sensibili, il comune ha ricompreso il sito di via Maneto n. 1.
Con gli stessi atti, TIM è stata invitata a procedere all’adeguamento delle emissioni dell’impianto in questione, oppure, in caso di impossibilità, a procedere al trasferimento del medesimo.
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata da quella della deliberazione del Consiglio regionale n. 12/2002 annullata da questo Tribunale;
2) 3) 4) e 5) contenenti diversi profili di illegittimità derivata dalle disposizioni di cui all’allegato 1, punti 1, 2 e 3, nonché all’allegato 2 della stessa deliberazione regionale;
6) illegittimità costituzionale della l.r.t. n. 54/2000;
7) illegittimità autonoma della deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2002;
8) illegittimità sopravvenuta per inconciliabilità con il d. lgs. n. 198/2002 (c.d. decreto ********);
9) varie violazioni di legge ad opera di singole disposizioni regolamentari (in particolare, degli artt. 1, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 della deliberazione comunale impugnata).
Con memoria notificata il 7-8 novembre 2005, con la quale sono stati impugnati la comunicazione di diniego alla modifica della s.r.b. di via Maneto n. 1 (di cui alla nota 2.8.2005), il parere del settore Pianificazione e Gestione del Territorio del 24.6.2005, oltre al piano della rete comunale già impugnato, TIM ha proposto i seguenti motivi aggiunti:
1) l’annullamento della deliberazione regionale ha comportato il travolgimento della norma regolamentare adottata dal comune, soprattutto con riferimento alla individuazione delle c.d. aree sensibili (tra le quali è compresa via Maneto), essendo stato considerato, quale area sensibile, l’intero territorio comunale;
2) il provvedimento di diniego ed il regolamento comunale violano il d. lgs. n. 259/2003; la regolamentazione dell’inserimento urbanistico ed edilizio delle s.r.b. sancita dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 è da intendersi limitata alla normativa d’uso e di armonizzazione dell’inserimento delle s.r.b., ma non può estendersi alla predeterminazione dei siti di installazione;
3) il provvedimento di diniego adottato dal comune non solo fa riferimento alla deliberazione regionale annullata dal Tar, ma ignora la disciplina introdotta dalla norma quadro del settore delle telecomunicazioni (cioè il d. lgs. n. 259/2003);
4) a seguito della richiesta di TIM di implementare la s.r.b. di via Maneto, adeguandola alla tecnologia UMTS, il provvedimento non dà conto dell’evidente miglioramento visivo della stazione nell’area di riferimento, comportato dalla sostituzione di un’antenna obsolescente alta mt. 2,25 con una di tecnologia moderna dell’altezza pari a mt. 1,30;
5) omessa valutazione, da parte dell’amministrazione, della circostanza che la s.r.b. in questione costituisce l’unico impianto idoneo a garantire la copertura dell’area del centro della città.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale resistente ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti siccome infondati.
La regione Toscana e l’Azienda regionale di sanità, costituitesi in giudizio, hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato in quanto infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
D I R I T T O
1 – Con il ricorso sopra indicato, ****** ha impugnato il piano di rete comunale, recante il regolamento per l’installazione ed il controllo delle stazioni radio base di telefonia cellulare, nonché la comunicazione con la quale si rende noto che la s.r.b. di via Maneto (Monsummano) si trova in "area sensibile"; con i successivi motivi aggiunti, ha impugnato il diniego alla modifica della s.r.b. di via Maneto.
La controversia involge la vexata quaestio della portata della previsione dell’articolo 8, comma 6, della vigente legge quadro n. 36 del 2001 (che assegna ai comuni il potere di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) nell’ambito del quadro giuridico mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 (poi annullato per eccesso di delega dalla sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale), le cui previsioni sono confluite nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003.
La nuova disciplina (vedi, in particolare, gli articoli 86 e 87 del d.lgs. 259/2003) prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono soggette (art. 87) a procedimenti autorizzatori speciali improntati a criteri di massima accelerazione ed efficienza, imperniati sugli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio di attività, minutamente descritti dalla norma statale.
In via preliminare alla disamina della questione principale, si osserva quanto segue.
Secondo quanto osservato dalla difesa del comune: la deliberazione approvativa del piano di rete comunale non sarebbe fondata sulla deliberazione regionale n. 12 del 16.1.2002, già annullata da questo Tribunale, bensì su norme primarie; contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il regolamento impugnato non ha definito come "area sensibile" l’intero territorio comunale, né l’eventuale trasferimento del sito in questione determinerebbe, come paventato dalla ricorrente, l’impossibilità di assicurare la copertura del territorio comunale; tutti gli altri operatori di telecomunicazioni (Wind, H3G, Omnitel Vodafone, operanti all’interno del comune) hanno collocato i rispettivi impianti in un’area compatibile secondo il regolamento comunale (un parcheggio pubblico posto a soli 500 metri dalla piazza centrale); la società H3G ha due ulteriori s.r.b. nel territorio comunale posti in aree compatibili; l’unico operatore che non ha ottemperato all’invito a delocalizzare il proprio impianto in altra area è la ricorrente (mentre H3G vi ha adempiuto trasferendo l’impianto ubicato in area non più compatibile).
Dagli atti depositati in giudizio nell’interesse del comune (produzione del 27.2.2006), possono trarsi utili elementi di verifica della situazione in atto come documentalmente rappresentata.
Nell’ambito della classificazione delle aree sensibili, la carta delle aree compatibili mostra l’esistenza, all’interno del territorio comunale, di vaste zone di potenziale ubicazione degli impianti di telefonia mobile (cfr. doc. 6).
Il documento raffigurante la collocazione degli impianti rispetto alle aree compatibili (doc. 7) evidenzia l’esatta ubicazione delle singole s.r.b. degli altri operatori (H3G, Vodafone, Wind), tutte poste all’interno delle aree compatibili, anche a breve distanza dal centro storico cittadino.
L’unico impianto che si trova, invece, collocato all’interno di "aree ricomprese in ambito paesaggistico e sensibili" è quello della ricorrente.
Dalla predetta documentazione, è agevole pertanto dedurre, sul piano fattuale, le seguenti circostanze: a) il piano impugnato non definisce quale "area sensibile" l’intero territorio comunale; b) le aree c.d. "compatibili", come dimostrato dall’ubicazione degli impianti degli altri operatori di telefonia mobile, non impediscono la copertura dell’area del centro cittadino; c) il piano impugnato non contiene alcuna puntuale predeterminazione dei siti di installazione delle stazioni radio base.
2 – Alla stregua delle suddette precisazioni, può passarsi alla disamina del primo motivo, il cui carattere generale ed assorbente comporterebbe, laddove riconosciuto fondato, l’annullamento in toto degli atti impugnati.
Esso appare infondato.
Con il primo motivo, si deduce l’illegittimità del piano di rete comunale in via derivata da quella della deliberazione del Consiglio regionale toscano n. 12 del 16.1.2002, già annullata da questo Tribunale.
Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato, a prescindere dai richiami in esso contenuti, trae legittimazione autonoma dal quadro normativo di livello primario costituito dalla legge statale n. 36 del 22.2.2001, contenente la disciplina generale in materia.
Infatti, dopo la legge regionale n. 54/2000, il cui art. 4 prevedeva il potere della regione di dettare i suddetti criteri generali (che aveva condotto all’adozione della deliberazione citata), è intervenuta la legge -quadro n. 36 del 2001, il cui art. 8, comma 6, ha espressamente previsto, da parte dei comuni, l’adozione di "un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
Come già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 3474 del 21.7.2005 (le cui considerazioni generali valgono anche nel caso in esame), "i comuni possano dotarsi del previsto regolamento anche prima che la regione legiferi nella materia, sia in base al principio costituzionale di sussidiarietà, il quale presuppone che le funzioni amministrative siano eserciate dal livello di potere più vicino ai cittadini (art. 118 Cost.), sia perché, essendo il regolamento finalizzato anzitutto al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si tratta di esercitare competenze di spettanza sicuramente comunale.
"Né osta all’esercizio della potestà dell’ente locale il c.d. principio di "indifferenza urbanistica" delle infrastrutture di telecomunicazione, in relazione alla natura di opere di urbanizzazione ad esse riconosciuta.
"Detto principio è stato espunto dall’ordinamento con la pronuncia n. 303 del 1° agosto 2003 della Corte costituzionale (che ha dichiarato incostituzionale il d. lgs. n. 198/2002), nonché con la successiva sentenza n. 307 del 2003, citata.
"Con la prima decisione, la Corte ha chiarito che la ratio della fissazione dei c.d. valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo) non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi di inquinamento elettromagnetico, bensì anche nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di due contrapposti interessi (da un lato la protezione della salute, dall’altro la realizzazione delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali).
"Con la seconda pronuncia, il giudice delle leggi ha riconosciuto l’autonoma capacità di regioni ed enti locali di regolare l’uso del loro territorio, purché criteri localizzativi e standards urbanistici rispettino le esigenze della programmazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi; ha inoltre affermato: che la concreta ubicazione degli impianti sul territorio spetta alle regioni ed ai comuni, che le modalità di individuazione delle aree sensibili (cioè quelle in cui i comuni possono prescrivere localizzazioni alternative) costituiscono espressione del potere regionale di fissazione di obiettivi di qualità diversi dai valori di campo, che il divieto di installazione di s.r.b. su ospedali, case di cura, scuole e asili nido non eccede l’ambito di un mero criterio di localizzazione "in negativo" senza pregiudicare la realizzazione delle reti" (cfr. sent. 307/03, citata).
Infine, con la sentenza 7 novembre 2003 n. 331, la Consulta, esaminando la censura di invasione della sfera di attribuzione normativa statale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la norma regionale (legge regionale della Lombardia 6 marzo 2002, n. 4) che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di vari siti sensibili, ha giudicato incostituzionale la norma regionale censurata sul rilievo che "Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall’esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione".
Secondo la Corte, divieti come quello in esame, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36.
La Corte costituzionale ha, con la stessa sentenza, giudicato conforme a Costituzione un’altra norma della legge lombarda impugnata, che vietava "l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione "in corrispondenza" delle aree "sensibili" che si sono in precedenza dette", e ciò perché, secondo la Consulta, tale previsione "non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l’installazione dei medesimi impianti "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido", ritenuta da questa Corte, con la già citata sentenza n. 307 del 2003 (v. il punto 20 del "considerato in diritto"), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001.
Alla luce del delineato quadro della giurisprudenza costituzionale, il Tribunale ritiene corretto il criterio applicativo secondo cui è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
Sono meri criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
In ultima analisi i comuni possono legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee.
Legittima è invece la misura, di cui al comma 4 dell’art. 4, di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la richiamata giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido" e "in corrispondenza" delle aree "sensibili", in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l’ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo.
Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa.
Il descritto criterio applicativo, già ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di alcuni Tribunali amministrativi (cfr. Tar Toscana, I, n. 3474/2005, citata; Tar Puglia, Lecce, II, n. 3579/2005), è stato vagliato favorevolmente anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., VI, 21.7.2006 n. 3735).
3 – Passando al nono motivo, con il quale si censurano singole disposizioni del regolamento comunale, va in primo luogo disattesa la censura dedotta avverso l’art. 1 del regolamento.
Essa, al momento della decisione della presente controversia, appare totalmente superata, essendo fondata su un parametro di legittimità (il c.d. "decreto ********", ovvero il d. lgs. 198/2002) espunto dall’ordinamento a seguito della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 303 del 1° agosto 2003.
In ordine alla seconda censura, dedotta avverso l’art. 2 ("Ambito di applicazione"), valgono le considerazioni che seguono.
La disposizione contestata distingue, all’interno del territorio comunale, le "aree compatibili", in cui possono essere collocati gli impianti di telecomunicazione, e le "aree sensibili", definite sia come quelle "di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale" (lettera a), sia come quelle comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, nonché da "aree di particolare densità abitativa"; nell’ambito delle aree sensibili, sono incluse quelle "comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza dagli edifici a funzione residenziale, ricadenti nelle aree compatibili" (cfr. lettera b).
Sul punto specifico, occorre ribadire, in generale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso che gli impianti di telecomunicazione possano essere installati solo nelle zone in cui la loro collocazione è espressamente consentita (ex multis, Cons. St., VI, n. 7502/04), in quanto tale tesi si porrebbe in contrasto con le esigenze di copertura dell’intero territorio connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione primaria delle reti di telefonia.
Soprattutto, si è ritenuto che non spetti ai comuni disciplinare, con propri regolamenti, l’installazione di stazioni radio base con limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute umana, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (Cons. St., IV, 14.2.2005 n. 450).
Nella fattispecie, individuare le aree sensibili come quelle "di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale", nonché quelle poste ad un certa distanza dalle "aree di particolare densità abitativa", o "dagli edifici a funzione residenziale, ricadenti nelle aree compatibili", si traduce nella predeterminazione di limiti indeterminati e generalizzati riferiti ad intere zone territoriali, che non sono consentiti dalla legislazione sopra richiamata e che tradiscono l’intento di perseguire unicamente un generico obiettivo di tutela della salute e costituiscono una non corretta applicazione del principio di precauzione, pur presente nell’ordinamento (cfr. sent. n. 3474/05, citata).
La disposizione censurata è, dunque, illegittima nella parte in cui eccede l’ambito di un mero criterio di localizzazione "in negativo"; tale va, invece, ritenuto quello concretatosi nel divieto di installazione di s.r.b. ad una certa distanza da specifiche tipologie di siti sensibili (quali ospedali, case di cura, scuole, asili-nido, eccetera), legittima manifestazione del potere comunale di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6, l. 36/2001) come interpretato dalla Corte costituzionale.
Appaiono, invece, fondate le censure dirette avverso gli artt. 3, 4, 5, 11 e 12 del regolamento impugnato.
Si tratta, invero, di adempimenti che costituiscono oggettivi aggravamenti del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ad installare l’impianto.
Essi, in quanto oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d. lgs. n. 259/03, contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle s.r.b. ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.
Tanto più che gli adempimenti richiesti appaiono rivolti a disciplinare la compatibilità degli impianti con la tutela della salute al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anziché a controllare il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale ed a disciplinare profili prettamente urbanistici.
Nei limiti indicati, la censura va pertanto accolta, con conseguente annullamento, in parte qua, del regolamento impugnato, nella parte in cui esso prevede: a) l’imposizione di una determinata direzione di puntamento delle antenne; b) la stipula di un apposito protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale; c) la sottoscrizione di un’apposita fideiussione assicurativa o bancaria; d) l’obbligo di posizionare centraline di rilevamento dei valori elettromagnetici; e) l’obbligo di conformarsi all’allegato 2 della deliberazione regionale n. 12 del 2002.
Non appare, invece, fondata la censura proposta avverso l’art. 10, nel quale si prevede l’obbligo di presentare un piano di sviluppo annuale della rete, ove si intenda implementare gli impianti sul territorio comunale.
Detto piano, infatti, sembra avere natura di strumento collaborativo tra gestori e amministrazione locale al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale. Infatti, l’indicazione dei siti utilizzati e l’individuazione delle aree in cui si chiede di localizzare i nuovi impianti o di trasferirvi quelli esistenti, sono funzionali al piano di localizzazione, da parte del comune, dei nuovi siti nell’intento di realizzare la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici compatibilmente con la qualità del servizio e le esigenze degli operatori della telecomunicazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, le competenze comunali in materia devono essere esercitate in modo da superare una visione atomistica tendente a prendere in considerazione i singoli impianti, anziché la rete di comunicazione; l’installazione di infrastrutture in materia di telefonia mobile, presentando caratteristiche funzionali di relativa infungibilità per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, deve essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, da effettuarsi attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento (Tar Umbria, 20.12.2001 n. n. 702).
Lo strumento previsto, in definitiva, risponde a criteri di razionalità dell’azione amministrativa, in particolare all’esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti al fine di orientare l’attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, in merito all’ assentibilità di queste installazioni. La suddetta previsione presenta, pertanto, una stretta inerenza allo svolgimento della funzione autorizzatoria (cfr. Cons. St., n. 3735/06, citato).
4 – Con i motivi aggiunti depositati il 28.11.2005, la ricorrente contesta: il diniego alla richiesta di modifica dell’impianto di via Maneto, al fine di adeguarlo alla tecnologia U.M.T.S., il parere reso dal settore Gestione e Pianificazione del territorio del comune e, in parte qua, il piano di rete comunale.
In particolare, il suddetto parere, il cui testo è trascritto nella comunicazione di diniego, è motivato con il preteso contrasto con il paino di telefonia mobile e in particolare con l’art. 12 delle norme tecniche.
La norma in questione, come sopra esposto, deve ritenersi illegittima, recando l’obbligo di conformarsi all’allegato 2 della deliberazione regionale n. 12 del 2002, a sua volta già annullata da questo Tribunale.
Va, inoltre, considerato, quanto al contenuto specifico dell’istanza di adeguamento dell’impianto, che la modificazione avrebbe comportato (secondo quanto riferisce la ricorrente) la sostituzione di un’antenna obsolescente dell’altezza pari a mt. 2,25 con un’altra di moderna tecnologia dell’altezza pari a mt. 1,30, così arrecando un oggettivo miglioramento dell’inserimento e dell’impatto visivo della s.r.b. nell’area di riferimento.
Di tali elementi oggettivi, il provvedimento di diniego non dà alcun conto; pertanto, anche sotto il profilo evidenziato, esso appare illegittimo e meritevole di annullamento.
5 – Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti appaiono fondati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; il piano di rete comunale ed il provvedimento di diniego alla modifica della s.r.b. vanno conseguentemente annullati, nelle parti sopra evidenziate.
Spese ed onorari di giudizio, stanti l’evoluzione legislativa medio tempore intervenuta nella materia e la varietà di indirizzi originariamente espressi dalla giurisprudenza, possono essere interamente compensati tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, ed annulla, in parte, gli atti con essi impugnati; compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 12 luglio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. **************** – Presidente
Dott. Saverio ROMANO – Consigliere, est.
Dott. **************** – Consigliere
F.to ****************
F.to Saverio Romano
F.to **************** – Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 NOVEMBRE 2006
Firenze, lì 16 NOVEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to ****************
Data : 15/12/2006
 

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