Ancora una revocatoria di un atto di trust: quali certezze per i beneficiari?

Redazione 05/09/19
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di Ermelinda Hepaj

Sommario

1. Il caso

2. L’esegesi circa le posizioni dei beneficiari nel panorama giurisprudenziale e dottrinale

3. La decisione del Tribunale di Latina: sentenza n. 1397/2019

4. Considerazioni conclusive

1. Il caso

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Banca Popolare di Fondi a.r.l., citava in giudizio la B. Trustee Company s.r.l., nonché i sig.ri A., R., S., ed A. questi ultimi entrambi in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore A., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. dei negozi traslativi mediante i quali i medesimi avevano conferito in trust, alla Trustee Company, diritti di proprietà loro spettanti su alcuni beni[1].

Sottolineava la ricorrente l’intento dismissivo degli atti segregativi posti in essere dai disponenti fideiussori della Società R. s.r.l. correntista della Banca ed allegava lo stato di insolvenza della stessa, ammessa la concordato preventivo presso il Tribunale di Latina nonché il decreto ingiuntivo del 22 aprile 2014 nei confronti della Società e dei fideiussori.

Si costituivano in giudizio i disponenti- fideiussori chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in buona sostanza, che i beni conferiti in trust, per il sostentamento del minore A. nonché dei figli nascituri, non ponevano in essere alcun intento distrattivo in considerazione della capienza del patrimonio residuo e che del pari non era integrato il presupposto della scientia damni in quanto i beni erano destinati al soddisfacimento degli interessi dei propri discendenti.

Il caso riguarda, tra le altre, l’ormai noto triangolo trust-revocatoria-litisconsorzio.

Ma prima di giungere alla decisione del giudice, dott. R. Galasso, circa il ruolo del minore A. e degli eventuali nascituri, si analizzerà lo sviluppo delle posizioni che dottrina e giurisprudenza hanno di volta in volta assunto rispetto ai beneficiari innanzi ad un’azione revocatoria.

[1] Cfr., Tribunale di Latina, sent. n. 1397/2019, pubbl. il 30.05.2019.

2. L’esegesi circa le posizioni dei beneficiari nel panorama giurisprudenziale e dottrinale

Ebbene, la risoluzione dei problemi che possono insorgere in relazione ai rapporti che vedono coinvolto il trustee, terzi ed i beneficiari, risultano in linea di massima relativamente agevoli dal punto di vista del common law ma non altrettanto potrà dirsi per la civil law.

Invero, l’istituto del trust, non gode di una legge ad hoc nel nostro ordinamento ma piuttosto della “legiferazione” della giurisprudenza di merito sui c.d. trust interni come “riconosciuti” in forza della ratifica della Convenzione dell’Aja[2].

Sebbene non sia questo il luogo per poter argomentare in maniera esaustiva un tema così ampio e dalle sviluppi processuali significativamente non agevoli, tuttavia, ai fini del caso in commento, si rende necessario un inquadramento per linee generali dell’azione revocatoria e dell’istituto litisconsortile.

Ora, facendo applicazione dell’art. 2901 c.c., con riferimento alle parti di un azione revocatoria, si ha il creditore di cui siano state pregiudicate le ragioni, il debitore che abbia posto in essere atti di diposizione del patrimonio ed infine, il terzo avente causa del debitore, ossia in questo caso i beneficiari. Ebbene, tra questi soggetti andrebbe ad instaurarsi una fattispecie di litisconsorzio necessario; tuttavia questa posizione escluderebbe il trustee dalla sua posizione di parte necessaria rispetto all’azione revocatoria. Qualora fosse così, si negherebbe in capo al trustee quella qualità di proprietario fiduciario che caratterizza l’istituto del trust, che vede proprio nel trustee il soggetto nei cui confronti deve essere eseguita ed avere effetto la pronuncia al fine di non rendere vane le caratteristiche tipiche dell’istituto del trust, che vedono il trustee titolare di un potere proprietario dei beni in trust.

Invero, il nostro codice di procedura civile, nel regolare i rapporti che coinvolgono in giudizio più parti, all’art. 102 c.p.c., oltre a non dare una definizione dell’istituto denominato “litisconsorzio necessario”, non chiarisce nemmeno, come ha avuto modo di affermare autorevole dottrina, al sorgere di quali presupposti si possa essere in presenza di tale istituto[3].

Secondo un orientamento da ritenersi ormai superato, si sarebbe in presenza della fattispecie solamente in quelle ipotesi che siano espressamente previste dalla legge[4]. Così, nei casi rappresentati dalla divisione di un bene in comunione tra più di due soggetti di cui all’art. 194 c.c., in cui alla pluralità di parti nel rapporto deve corrispondere la pluralità di parti sostanziali nel processo. Infatti l’art. 784 del c.p.c., afferma che, “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”[5].

Tuttavia, questo non equivale a dire che ogni controversia facente riferimento ad un bene su cui una pluralità di soggetti rivendichino lo stesso diritto, possa integrare una fattispecie di litisconsorzio necessario. Si dovrà piuttosto avere riguardo al caso specifico, ossia, come ha avuto modo di affermare la Cassazione, occorrerà verificare se la sentenza pronunciata in assenza di anche uno solo dei litisconsorti sia idonea a produrre i propri effetti[6].

L’orientamento maggioritario oggi è nel senso di ritenere che il litisconsorzio necessario possa essere ravvisato in tutte quelle ipotesi in cui, al di fuori di quelle espressamente previste, sia promosso a favore della parte che ha posto la domanda e non tanto a tutela delle ragioni della parte pretermessa. Ciononostante, tutt’altro che netti sono i confini dell’istituto all’atto pratico, specie in ragione ai rapporti che vengono a costituirsi con un atto istitutivo di trust, e non di meno in relazione ai rapporti che intercorrono tra trustee, terzi e beneficiari, in quelle che sono state qualificate come thirtd parties disputes, in cui secondo alcuni autori nonché secondo diverse pronunce giurisprudenziali, non sarebbe configurabile un caso di litisconsorzio necessario[7] come è stato nel caso di specie qui analizzato e di cui si dirà nel proseguo.

Difatti diverse sono le ragioni che ritengono giustificabile la posizione dei beneficiari come meramente obbligatoria e che quindi rende difficile configurare in capo a questi un diritto di tipo proprietario sul trust fund[8].

Sono queste considerazioni di partenza che trovano supporto nel dettato dell’art. 11, co.3, lett. d), della convenzione dell’Aja, per il quale il riconoscimento del trust implica che un bene in trust possa essere recuperato, nei casi in cui il trustee, violando i propri doveri, lo avesse incluso nel proprio patrimonio personale, oppure lo abbia alienato a terzi.

Tra l’altro, che si debba oggi abbandonare qualsiasi tipo di qualificazione proprietaria della posizione dei beneficiari, sempre secondo l’autore, è confermato dal fatto che in merito si prediliga parlare di beneficial interest, piuttosto che di beneficial ownwership, in quanto oggetto del trust non è il diritto dei beneficiari ma, il diritto proprietario appartiene al trustee[9].

In questo senso si esprime anche la div> del 1984; essa infatti riconosce al trustee i pieni poteri che spettano a chi agisce come effettivo titolare dei beni stessi, una posizione proprietaria che si qualifica come piena anche nei confronti dei terzi[10].

È chiaro dunque che non vi sia alcuno sdoppiamento della proprietà dei beni in trust, essendo il trustee l’unico proprietario, nonché l’unico che agisce e debba essere convenuto nelle third parties diputes, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario con i beneficiari, i quali non sarebbero da qualificarsi come una parte necessaria della lite.

Quest’ultima impostazione è, tra l’altro, quella che trova ampio riconoscimento anche nei paesi anglosassoni. Sarebbe infatti da escludere un joint interest tra i beneficiari ed il trustee. A conferma di questa convincimento si riporta la Rule 17 (a) (1) Federal rules Civil Procedure[11] secondo cui infatti il trustee di un express trust può agire in nome proprio, senza dover coinvolgere i soggetti a beneficio dei quali l’azione è proposta[12].

Sorge a questo punto un quesito, se i beneficiari non possono ritenersi litisconsorti necessari del trustee, in relazione alle azioni revocatorie che possono colpire l’atto dispositivo, ossia il negozio mediante il quale il disponente trasferisce al trustee dei bene segregati rispetto al suo patrimonio, per destinarli ad uno scopo o in uso ai beneficiari, come possono essere tutelati questi ultimi, di fronte ad una declaratoria di inefficacia o invalidità del trust a cui farà seguito una pronuncia che di fatto inciderà sul loro interest?

È evidente infatti il pregiudizio che i beneficiari subirebbero dall’accoglimento di un azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori del disponente exart. 2901 c.c. Ed è quasi ovvia la conclusione secondo cui, qualora l’atto dispositivo fosse dichiarato inefficace, i creditori sarebbero legittimati ad esercitare l’azione esecutiva sui beni in trust e ciò, inevitabilmente, comporterebbe una diminuzione del patrimonio in trust destinato ai beneficiari.

In questo senso si è espressa anche la suprema Corte di Cassazione con sent. n. 19376/2017[13], affermando che i beneficiari fossero titolari di un interesse per l’appunto giuridicamente rilevante e che pertanto potessero resistere in giudizio, in quanto l’azione revocatoria è diretta ad aggredire l’atto dispositivo dal quale essi derivano la loro posizione creditoria[14].

Non va sottaciuto però che la giurisprudenza in merito non sempre si è mostrata unanime nel riconoscere ai beneficiari siffatte posizioni, spesso, tra l’altro, non soddisfacendo a pieno le esigenze di giustizia e tutela della posizione beneficiaria. Di certo infatti non si può negare che l’accoglimento dell’azione revocatoria, sia destinato ad incidere negativamente e direttamente nella sfera delle posizioni beneficiarie, a prescindere tra l’altro dalla natura della loro posizione[15].

Ora, non si può fare a meno di ricordare che, tra l’altro, non poche sono le voci, anche in dottrina, che non ravvisano in capo ai beneficiari alcun rapporto di connessione tra i diritti che facciano mente ad un rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra revocatoria e beneficiari.

Infatti, secondo gli autori, vi sarebbe una pluralità di rapporti giuridici bilaterali separati benché collegati solo di fatto, giacché l’azione revocatoria exart.2901 c.c. colpirebbe solo il negozio dispositivo che intercorre tra il disponente e il trustee.

Per di più, anche qualora l’azione revocatoria venisse accolta e i beni espropriati, il pregiudizio dei beneficiari sarebbe di solo fatto e non di diritto, “non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra l’atto dispositivo revocato ed il titolo giuridico dei beneficiari”.

Proprio in questo senso si è da ultimo pronunciato il Tribunale di Latina (sentenza n. 1397/2019), il quale ha ritenuto che la legittimazione sui beni in trust sia spettante al trustee e non ai beneficiari in quanto lo scopo perseguito dell’azione revocatoria è nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal trustee, e non nei confronti dell’atto istitutivo del trust.

Ma vediamo le argomentazioni del giudice, dott. Galasso.

[2] Invero, l’ingresso del trust nel nostro ordinamento è avvenuto con la Convenzione dell’Aja del 1oluglio 1985 e la sua ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, con cui l’Italia ha riconosciuto come trust tutti “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico” (articolo 2, comma 1, Conv. Aja).

[3] In questo senso si esprime M.A.Lupoi, “A ggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario”, Trust ed attività fiduciarie, gennaio 2013. L’autore precisa che il codice di procedura civile sia manchevole di alcune precisazioni in merito all’istituto in esame. Di fatti, egli afferma che il comma 1 dell’art.102, non precisi né il “quando” né il “perché” si verifichi la necessita di pronunciare una decisone che sia valevole nei confronti di più parti, rispetto a quelle che hanno dato vita al processo.

[4] Sono casi di litisconsorzio necessario espressamente previsti dalla legge, ad esempio il disconoscimenti di paternità di cui all’art. 247 c.c.

[5] In questo senso la Cass, n.468, 13 febbraio 1976 secondo cui “qualora cadano in successione quote indivise di beni, la divisione dei beni medesimi, ove sopravvenuta nel corso del giudizio pendente per la divisione dell’eredità, spiega effetto nel giudizio stesso, nel senso che in esso vanno considerate come compresi nella successione i beni o le parti dei beni concretamente assegnati al posto delle quote indivise; ciò consegue dalla natura dichiarativa della divisione, comportante che ciascun condividente è da considerarsi fin dall’origine proprietario delle porzioni assegnategli”

[6] Cass. Civ., sent. n. 19004 del 22 settembre 2004, in Gius. Civ. mass., 2005.

[7] In questo senso la sent. del Tribunale di Reggio Emilia, in Trust e attività fiduciarie, 2012, pag. 493.

[8] Si veda F. Corsini, Il trustee nel processo di cognizione, Torino 2012, pag. 123 ss.

[9] Difatti, stando a quanto stabilito dal Trust Act del 2000 (sezioni 11 e 15), il trustee non potrà delegare o demandare i propri poteri, in merito alla distribuzione degli utili del trust, ma non potrà delegare le proprie funzioni gestorie; in questo senso e per maggiori approfondimenti si veda anche, C. Buccico, Gli aspetti civilistici e fiscali del trust, Torino, 2015, pagg. 23 ss.

[10] F. Corsini, op. cit., pag. 133, riporta altre giurisdizioni, le quali quasi alla lettera riportano questo concetto; dalla div>

[11] Rule 17. Parties Plaintiff and Defendant, Capacity (a) “Real Party in Interest. Every action shall be prosecuted in the name of the real party in interest. An executor, administrator, guardian, bailee, trustee of an express trust, a party with whom or in whose name a contract has been made for the benefit of another, or a party authorized by statute may sue in that person’s own name without joining the party for whose benefit the action is brought. No action shall be dismissed on the ground that it is not prosecuted in the name of the real party in interest until a reasonable time has been allowed after objection for ratification of commencement of the action by, or joinder or substitution of, the real party in interest; and such ratification, joinder, or substitution shall have the same effect as if the action had been commenced in the name of the real party in interest”.

[12] F. Corsini, op. cit., pag. 135, fa riferimento anche al paragrafo 280 Restatement of the law trust (second), in cui si precisa che il trustee ha il potere di esercitare nei confronti dei terzi, tutte quelle azioni che potrebbero essere proposte se questi fosse il pieno proprietario dei beni in trust, come se su questi ultimi dunque, non vi fosse alcun vincolo di trust.

[13] Si Veda in https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ClusterResultList?IdDataBank=0

[14] In questo senso di espresso il tribunale di Milano, Trust e attività fiduciarie, 2016, pag. 308, sen. del 6 novembre 2015, il quale ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio rispetto ai beneficiari di un trust auto dichiarato, sulla base del fatto che vi fosse un interesse di questi “giuridicamente apprezzabile a resistere”.

[15] M. A. Lupoi, Beneficiari litisconsorti, nell’azione revocatoria?, Trusts e attività fiduciarie, 2016, n.5, pag. 478, l’autore il quale giustamente afferma che anche “un beneficiario contigent però, rispetto alla validità o all’efficacia del trust da cui deriva la sua posizione beneficiaria o degli atti di dotazione che hanno conferito al fondo i beni su cui tale posizione potrà (eventualmente) trovare soddisfazione, non può essere qualificata come di mero fatto e dunque giuridicamente irrilevante”. Questo è chiaro, perché qualora l’azione revocatoria venisse accolta, a venire meno sarebbe di fatto, la causa da cui trae origine la loro aspettativa.

3. La decisione del Tribunale di Latina: sentenza n. 1397/2019

Ebbene, il giudice, traccia innanzitutto le linee guida dell’istituto del trust a partire dal suo recepimento nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja il 1 luglio 1985. In sentenza si legge che “il fulcro del sistema risiede nel rapporto istituito dal costituente in base al quale i beni vengono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse del beneficiario o per un fine specifico”[16]. E ciò in quanto, l’effetto derivante dall’atto di disposizione patrimoniale fatto dal trustee a cui i beni sono intestati è strumentale alla realizzazione dell’interesse del beneficiario e non del trustee, al quale tuttavia spetta la legittimazione in giudizio nei confronti dei terzi, in quanto il trustee è colui che dispone in via esclusiva dei beni.

Invero quanto alla posizione dei beneficiari il giudice mostra di aderire agli ultimi indirizzi giurisprudenziali[17] secondo cui “l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore die beneficiari (omissis), spettando invece la legittimazione, oltre, al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi”.

È vero infatti che l’azione revocatoria si incentra sull’atto di disposizione del patrimonio in trust e non invece nei confronti dell’atto istitutivo, il quale costituisce un mero contratto programmatorio che non viene ad incidere sui diritti dei terzi finché non trova attuazione con un’azione proattiva del trustee quale “mandatario” del trust[18].

Tanto premesso il Tribunale sostiene che il problema del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria avente ad oggetto beni in trust vada risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo e non è invece condizionato dalla natura del rapporto fra beneficiario e trustee.

In definitiva il giudice ha sostenuto che “va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo ad S. e A., nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale su A. la partecipazione del minore, beneficiato dalla costituzione del trust non rilevando né sotto il profilo oggettivo (non essendo quest’ultimo divenuto intestatario dei beni conferiti) né dal punto di vista soggettivo, l’atto di dotazione essendo inquadrabile tra quelli a titolo gratuito e, in ogni caso, l’attrice avendo qualificato in tal senso l’atto di dotazione”[19].

Infine sulla scia dei requisiti di cui all’art 2901 c.c., il giudice ricorda, che il credito a tutela del quale la ricorrente agisce è divenuto certo con il decreto ingiuntivo del 2014 e che ad ogni modo anche il creditore eventuale ossia quale diritto controverso, è di per sé idoneo a determinare la qualità di creditore ai fini dell’azione revocatoria.

Quanto poi all’eventus damni, nel caso di specie, gli atti disposizione disponenti-fideiussori sono stati idonei a distrarre il patrimonio dei medesimi dalle pretese debitorie rispetto ad una pluralità di beni che avrebbero potuto garantire il futuro recupero coattivo del credito sorto nel 2010, allorquando gli atti con cui i beni vengono conferiti al trustee risalgono al 2011[20].

Il Tribunale di Latina ha quindi dichiarato l’inefficacia nei confronti della parte attrice degli atti di dotazione oggetto della domanda.

È chiaro pertanto che l’istituto del trust non è riuscito a “sopravvivere” innanzi all’esperimento dell’azione revocatoria.

[16] Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja i beni in trust costituiscono un patrimonio segregato rispetto al patrimonio del disponente così anche rispetto al patrimonio del trustee, il quale amministra i beni e ne dispone in qualità di un pieno proprietario secondo il programma dettato nell’atto istitutivo.

[17] Cfr., Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800 e Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043 sulla legittimazione del trustee nei giudizi che coinvolgono i terzi

[18] L’ill.mo Tribunale passa poi in rassegna l’elemento costitutivo della fattispecie dell’art. 2901, rappresentato nel caso specifico del trust, dall’onerosità dell’atto di disposizione. Invero, “ai fini della qualificazione in termini di gratuità o onerosità dell’atto deve aversi a riguardo al criterio dell’interesse e dunque al rapporto fra il disponente ed il beneficiario”, e non invece quello del trustee.

[19] Si è espressa in tal senso la Suprema Corte di Cassazione, con sent. n. 13388 del 29 maggio 2018. Non senza qualche incertezza logica, tuttavia, il giudice richiama il principio espresso dal supremo consesso secondo cui “nell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto beni in trust lo stato soggettivo del terzo rilevante nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è quello del beneficiario e non quello del trustee; il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso dell’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso”.

[20] La giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che l’art. 2901 c.c. abbia accolto una nozione c.d. lata di credito comprensiva anche dell’aspettativa con conseguente irrilevanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr., Cass., sent. del 22 marzo 2016, n. 5619).

4. Considerazioni conclusive

Ancora una volta quindi i giudici di merito hanno dichiarato l’inefficacia degli atti di diposizione dei beni in trust dinnanzi ad un’azione revocatoria che vede compromessi i diritti dei terzi.

Nel caso di specie, avente ad oggetto l’istituzione di due trust di famiglia, il Tribunale di Latina rileva la carenza di legittimazione passiva del minore A., beneficiario, di stare in giudizio nella persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale dello stesso.

Invero, il Tribunale non ha ritenuto che fosse integrata la fattispecie del litisconsorzio necessario in quanto di fatto i beneficiari non sono titolari di posizioni soggettivi ma di meri interessi, suscettibili di venire ad esistenza ma non intestatari dei beni oggetto di conferimento in trust. L’unico titolare del diritto di proprietà sui beni in trust è trustee.

Di certo i common lawyers non sarebbero sconvolti dalla decisione assunta dal Tribunale di Latina. Lo sarebbero di più nel vedere che strumenti adoperati al fine di tutelare le posizioni beneficiarie, come il tracing o il following, non trovano invece una simile soluzione nel nostro ordinamento.

Va detto pertanto che, nonostante i numerosi contrasti giurisprudenziali sul tema, quello dell’istituto del trust nel nostro ordinamento, sebbene ormai da più di un quarto di secolo sia stato “metabolizzato”, non si presenta come un tema dai contorni ben definiti ma semmai come spesso accade la risposta a strumenti che il diritto interno non è stato in grado di regolare efficientemente e con cui i giudici si trovano costretti loro malgrado a fare i conti.

Redazione

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