Anche al di fuori del codice dei contratti, le regole di gara sono vincolanti per tutti, PA compresa

Lazzini Sonia 11/11/13
Scarica PDF Stampa

In caso di non applicazione del codice dei contratti, vigono comunque i soli principi generali in materia di pubbliche selezioni

a)quello in base al quale, tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento e la conclusione di una pubblica selezione concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la “lex specialis”, per cui in caso di loro oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra amministrazione e concorrente, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati

In particolare, è stato affermato che in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili.

Ma tanto fermo restando che le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della lex specialis, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole della selezione palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione;

b) quello in sintonia al quale la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento né alcuna possibilità di interpretazione della portata sostanziale delle clausole inosservate e di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento. Accede a tale principio, quale logico corollario, un ulteriore postulato generale e cioè che, ove l’ente dopo aver bandito la selezione, su richiesta di uno dei concorrenti, fornisce a questo le proprie precisazioni circa una clausola della lex specialis, tale chiarimento è certamente inidoneo a modificare o integrare le regole della gara come sopra interpretate.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 405 del 16 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Tanto premesso è possibile passare all’analisi, per la parte di interesse, dei contenuti della lex specialis.

III)- La lex specialis ammetteva alla selezione i “soggetti” sia in “forma singola” che in Ati (costituite ovvero costituende). Nessuna disposizione specifica era prevista per la partecipazione del singolo “soggetto”, tranne il caso in cui fosse un “ente di formazione” (ma questa tematica non richiede approfondimento alcuno non avendo alcuna delle parti in causa partecipato alla selezione in “forma singola”). Per i soggetti partecipanti in Ati era, invece, esplicitamente previsto che dette Ati, sia costituite che costituende, fossero composte almeno da: a) enti di formazione (ndr: il plurale è testuale); b) enti/imprese/associazioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nell’ambito del teatro, ulteriormente precisandosi che mandataria delle Ati, sia costituite che costituende, “dovrà essere necessariamente un ente di formazione”; e che in ogni caso, ogni ente di formazione “dovrà, a pena di inammissibilità,…. essere accreditato ai sensi della D.G.R. n.968/2007 per la macrotipologia “ Formazione superiore” e/o “ formazione continua” e orientamento.

Inoltre in caso di partecipazione in Ati (costituite ovvero costituende), “uno o più” degli enti mandanti (e cioè uno o più degli enti indicati alla sopra enunciata lett. b) era tenuto, a pena di inammissibilità, a “dimostrare”: “1) un’esperienza almeno quinquennale, maturata nel quinquennio 2004-2008, nel settore del teatro; 2) la sussistenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato costante nel quinquennio 2004-2008 con enti e/o aziende pubblici nel settore dello spettacolo, della comunicazione, dell’informazione in ambito nazionale”.

Occorre ora soffermarsi su questo primo quadro di prescrizioni concernenti i requisiti che le Ati (costituite ovvero costituende) interessate a partecipare alla selezione, dovevano detenere.

 

Attenzione

Non è chiaro dal tenore degli atti di causa se i finanziamenti oggetto del contendere siano stati erogati o meno non potendosi, di conseguenza, escludere eventuali profili di danno erariale il cui accertamento richiede la trasmissione degli atti al competente Giudice contabile

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 405 del 16 aprile 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Sentenza collegata

40311-1.pdf 188kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento