Al riguardo deve evidenziarsi che la scelta operata dalla stazione appaltante di limitare all’essenziale le varianti delle parti strutturali, implicanti il rilascio di apposite autorizzazioni da parte degli Enti preposti, appartiene, in via generale, alla

Lazzini Sonia 03/12/09
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Il discrimine sotteso alla regola del bando era dunque costituito, nella sostanza, da un limite invalicabile imposto alle soluzioni migliorative adottabili, il quale non permetteva l’ampliamento delle ristrutturazioni oltre il confine rigidamente tracciato dalla norma e quindi, nella specie, non ammetteva lo spostamento di uno dei “cavedii impiantistici” in una posizione diversa da quella prevista dal progetto posto a base di gara.
La riallocazione di tale locale, destinato a contenere impianti elettrici e di areazione, in un corridoio esterno, in adiacenza ad altro vano della stessa natura, comportava, invece, varianti alla parte esterna dell’edificio – vale a dire una diversa distribuzione delle aperture – e quindi esigeva l’ottenimento di specifiche autorizzazioni dagli Enti preposti, in violazione della regola fissata dalla lettera d’invito.
Infine deve ritenersi infondato il rilievo di violazione degli art. 64, 66 e 67 del D.lgs. n. 163/2006 posto che l’”errata corrige”, comunicata a tutti i partecipanti alla gara, si riferiva ad un mero errore materiale nella individuazione di una norma, peraltro correttamente richiamata in altra parte della “lex specialis”, errore che, come tale, non modificava le disposizioni del bando e non rendeva, pertanto, necessaria alcuna specifica pubblicazione.
Sono impugnati:
• il provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione di strutture sanitarie, assunto dalla Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 2.5.2007;
• le prescrizioni di gara afferenti l’ammissibilità di varianti e in particolare di quanto disposto al punto 4.2 della lettera d’invito, ove interpretabile secondo quanto disposto in sede di esclusione, nonché il bando di gara e la lettera d’invito.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Venendo al merito dei profili d’impugnazione dedotti nel ricorso, conviene partire dal rilievo di eccesso di potere per errata e falsa applicazione delle norme della “lex specialis” e dei principi di interpretazione dei bandi, prospettato in ordine al punto 4.2 della lettera d’invito.
La censura non ha pregio.
La prescrizione prevedeva che le soluzioni tecniche migliorative non dovevano, a pena di esclusione, comportare la ripresentazione del progetto presso Enti esterni agli Istituti Ortopedici Rizzoli al fine di richiedere nuove autorizzazioni – Sovrintendenza, Vigili del Fuoco, Dipartimento d’igiene, Arpa, Ufficio Tecnico Comunale etc. – con l’unica eccezione dell’area operatoria dove l’impresa aggiudicataria, nel caso di modifiche del “lay-out”, vale a dire del progetto, avrebbe dovuto munirsi dei necessari permessi presso gli Enti preposti ( cioè quelli sopra indicati ).
Il senso logico-letterale della citata disposizione appare sufficientemente chiaro atteso che essa consentiva la possibilità di varianti progettuali riguardanti esclusivamente l’aria interna connessa alla disposizione del blocco operatorio e quindi non doveva implicare trasformazioni strutturali esterne a tale specifica superficie.
Quanto all’ulteriore profilo della contraddittorietà e della violazione dei principi di trasparenza con il quale s’investe, in via subordinata, la stessa previsione di cui al punto 4.2 della lettera d’invito,
deve ritenersi che anche tale rilievo sia destituito di fondamento
Al riguardo deve evidenziarsi che la scelta operata dalla stazione appaltante di limitare all’essenziale le varianti delle parti strutturali, implicanti il rilascio di apposite autorizzazioni da parte degli Enti preposti, appartiene, in via generale, alla sfera discrezionale dell’amministrazione in vista dell’individuazione delle soluzioni considerate più apprezzabili ai fini della tutela dell’interesse pubblico.
Ma anche sul piano dei contenuti la scelta anzidetta non appare, così come sostenuto dalla società ricorrente, contraddittoria e irragionevole, rispetto al progetto esecutivo, poiché è evidente che l’amministrazione abbia puntato all’obiettivo della funzionalità e dell’efficacia dei lavori, contemperando, però, tale aspetto con il minore possibile sacrificio delle parti murarie e dei profili estetici del fabbricato, peraltro, gravato da vincolo.
Strumentale a tale finalità è stata, come si legge nella relazione generale, la presentazione di una d.i.a. contenente il progetto e le relative autorizzazioni riguardanti le sole parti ritenute strettamente necessarie alla ristrutturazione del blocco operatorio e di altri vani tecnici situati in altri piani dell’edificio.
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2268 del 6 novembre 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
 
N. 02268/2009 REG.SEN.
N. 00729/2007 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 729 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ALFA S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Bologna, via D’Azeglio 19;
contro
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, **********************, con domicilio eletto presso ********************** in Bologna, via S. Stefano 16;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto di lavori denominato "nuova hall/accesso pronto soccorso/spina centrale/ritrutturazione blocco operativo Nord e piano seminterrato", assunto dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 2.5.2007;
delle prescrizioni di gara afferenti l’ammissibilità di varianti ed in particolare di quanto disposto al punto 4.2 della lettera invito, ove interpretabile secondo quanto disposto in sede die sclusione;
nonchè, in via subordinata, del bando di gara e conseguentemente della lettera di invito prot.n. 4398 del 15.2.2007..
 
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. *********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati:
• il provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto di lavori di ristrutturazione di strutture sanitarie, assunto dalla Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 2.5.2007;
• le prescrizioni di gara afferenti l’ammissibilità di varianti e in particolare di quanto disposto al punto 4.2 della lettera d’invito, ove interpretabile secondo quanto disposto in sede di esclusione, nonché il bando di gara e la lettera d’invito.
E’ pure impugnata con motivi aggiunti l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, determinazione depositata in atti in data 27.5.2009.
Occorre anzitutto rilevare che per effetto della tempestiva proposizione dei motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva dei lavori deve ritenersi superata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, a suo tempo proposta dall’intimata amministrazione per omessa impugnazione di tale provvedimento.
Venendo al merito dei profili d’impugnazione dedotti nel ricorso, conviene partire dal rilievo di eccesso di potere per errata e falsa applicazione delle norme della “lex specialis” e dei principi di interpretazione dei bandi, prospettato in ordine al punto 4.2 della lettera d’invito.
La censura non ha pregio.
La prescrizione prevedeva che le soluzioni tecniche migliorative non dovevano, a pena di esclusione, comportare la ripresentazione del progetto presso Enti esterni agli Istituti Ortopedici Rizzoli al fine di richiedere nuove autorizzazioni – Sovrintendenza, Vigili del Fuoco, Dipartimento d’igiene, Arpa, Ufficio Tecnico Comunale etc. – con l’unica eccezione dell’area operatoria dove l’impresa aggiudicataria, nel caso di modifiche del “lay-out”, vale a dire del progetto, avrebbe dovuto munirsi dei necessari permessi presso gli Enti preposti ( cioè quelli sopra indicati ).
Il senso logico-letterale della citata disposizione appare sufficientemente chiaro atteso che essa consentiva la possibilità di varianti progettuali riguardanti esclusivamente l’aria interna connessa alla disposizione del blocco operatorio e quindi non doveva implicare trasformazioni strutturali esterne a tale specifica superficie.
Il discrimine sotteso alla regola del bando era dunque costituito, nella sostanza, da un limite invalicabile imposto alle soluzioni migliorative adottabili, il quale non permetteva l’ampliamento delle ristrutturazioni oltre il confine rigidamente tracciato dalla norma e quindi, nella specie, non ammetteva lo spostamento di uno dei “cavedii impiantistici” in una posizione diversa da quella prevista dal progetto posto a base di gara.
La riallocazione di tale locale, destinato a contenere impianti elettrici e di areazione, in un corridoio esterno, in adiacenza ad altro vano della stessa natura, comportava, invece, varianti alla parte esterna dell’edificio – vale a dire una diversa distribuzione delle aperture – e quindi esigeva l’ottenimento di specifiche autorizzazioni dagli Enti preposti, in violazione della regola fissata dalla lettera d’invito.
Sotto questo aspetto appaiono puntualmente indicate le ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento di esclusione.
Quanto all’ulteriore profilo della contraddittorietà e della violazione dei principi di trasparenza con il quale s’investe, in via subordinata, la stessa previsione di cui al punto 4.2 della lettera d’invito, deve ritenersi che anche tale rilievo sia destituito di fondamento.
Al riguardo deve evidenziarsi che la scelta operata dalla stazione appaltante di limitare all’essenziale le varianti delle parti strutturali, implicanti il rilascio di apposite autorizzazioni da parte degli Enti preposti, appartiene, in via generale, alla sfera discrezionale dell’amministrazione in vista dell’individuazione delle soluzioni considerate più apprezzabili ai fini della tutela dell’interesse pubblico.
Ma anche sul piano dei contenuti la scelta anzidetta non appare, così come sostenuto dalla società ricorrente, contraddittoria e irragionevole, rispetto al progetto esecutivo, poiché è evidente che l’amministrazione abbia puntato all’obiettivo della funzionalità e dell’efficacia dei lavori, contemperando, però, tale aspetto con il minore possibile sacrificio delle parti murarie e dei profili estetici del fabbricato, peraltro, gravato da vincolo.
Strumentale a tale finalità è stata, come si legge nella relazione generale, la presentazione di una d.i.a. contenente il progetto e le relative autorizzazioni riguardanti le sole parti ritenute strettamente necessarie alla ristrutturazione del blocco operatorio e di altri vani tecnici situati in altri piani dell’edificio.
Infine deve ritenersi infondato il rilievo di violazione degli art. 64, 66 e 67 del D.lgs. n. 163/2006 posto che l’”errata corrige”, comunicata a tutti i partecipanti alla gara, si riferiva ad un mero errore materiale nella individuazione di una norma, peraltro correttamente richiamata in altra parte della “lex specialis”, errore che, come tale, non modificava le disposizioni del bando e non rendeva, pertanto, necessaria alcuna specifica pubblicazione.
Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e dunque deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^ – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Condanna la società ricorrente alle spese di lite che di determinano in € 5000,00 (cinquemila) in favore dell’intimata amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*******************, Presidente
***********, ***********, Estensore
************, Referendario
 
L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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