Aiuti di Stato: le diverse forme

Redazione 13/10/20
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Secondo costante giurisprudenza comunitaria, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) non distingue gli interventi pubblici a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti24. I finanziamenti pubblici, sotto qualsiasi forma, che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica preventiva alla Commissione ai sensi del successivo articolo 108. Secondo tale ultimo articolo, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (“principio di sospensione” o “stand still”). Come sopra esposto, l’articolo 107 contempla alcune deroghe automatiche e non (paragrafi 2 e 3), che consentono ad una misura, che integri le caratteristiche di un aiuto, di essere compatibile con il mercato interno dell’Unione allorché persegua obiettivi di interesse economico generale preventivamente definiti (quali lo sviluppo economico o iniziative in grado di fronteggiare i c.d. fallimenti di mercato)
L’articolo 107, paragrafo 2, delinea gli aiuti che sono ipso iure compatibili con il Trattato istitutivo della Unione europea mentre il successivo paragrafo 3, indica gli aiuti che possono essere considerati compatibili a seguito di una valutazione discrezionale della Commissione europea, elencandone le tipologie (lettere a-d). Secondo il combinato disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera e, e dell’art. 109 TFUE – il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ai sensi dell’articolo 109 cit., può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti esentandoli dall’obbligo di notifica di cui sopra.

Dalla lettura combinata degli articoli 107 e 108 TFUE si possono individuare diverse forme di aiuti di Stato che possono suddividersi in tre principali categorie:
• Aiuti soggetti a notifica preventiva
• Aiuti esenti dall’obbligo di notifica preventiva
• Aiuti c.d. de minimis

Questo contributo è tratto da 

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Aiuti di Stato soggetti a notifica preventiva

Sulla base della normativa in materia, l’aiuto non può essere concesso prima che la Commissione abbia verificato se l’aiuto notificato rientri in una delle deroghe al divieto generale e abbia conseguentemente rilasciato la propria decisione in merito. Sono sottoposti a notifica preventiva:

Gli aiuti compatibili de iure con il mercato comune (articolo 107, paragrafo 2, TFUE)
a) aiuti concessi all’economia di determinate regioni della repubblica federale tedesca (a seguito della riunificazione della Stato tedesco la disciplina di tali aiuti non trova più seguito);
b) aiuti volti a contrastare i danni da calamità naturali o da eventi eccezionali;
c) aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti.

Gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno a seguito di una valutazione discrezionale da parte della Commissione (articolo 107, paragrafo 3)
a) gli aiuti regionali destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’art. 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti settoriali destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti orizzontali o intersettoriali destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.

In particolare, la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica dell’aiuto da parte di uno Stato membro e aver effettuato una valutazione preliminare, ove ci siano dubbi sulla compatibilità di tale misura con il mercato comune, può avviare un esame formale, all’esito del quale può escludere la natura di aiuto della misura, ovvero a) adottare una decisione di incompatibilità (decisione negativa), o al contrario b) dichiararne la compatibilità in quanto rientrante in una deroga di cui all’art. 107, paragrafi 2 e 3 (decisione positiva).

Allorché uno Stato membro non notifichi un aiuto per cui la comunicazione preventiva è richiesta oppure vi dia attuazione prima che la Commissione europea abbia adottato la propria decisione, tale aiuto viene definito illegale. È da sottolineare che l’illegalità di un aiuto non pregiudica la possibilità che esso venga considerato successivamente compatibile da parte della Commissione europea e pertanto autorizzato. Si definiscono invece aiuti abusivi quegli aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune per realizzare o raggiungere un certo scopo e utilizzati in pratica al di là delle condizioni per le quali sono state autorizzate dalla Commissione europea.

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