Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale vi

Lazzini Sonia 29/10/09
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La ricorrente assume la prevalenza del diritto di accesso della partecipante alla gara arrivata seconda in graduatoria sulla riservatezza degli altri concorrenti e dell’aggiudicataria nell’ipotesi che l’accesso medesimo sia volto alla tutela dei propri interessi giuridici;
l’amministrazione, pur avendo provveduto a rilasciare alla ricorrente copia della documentazione amministrativa di gara, con l’atto oggetto della presente impugnazione ha comunicato di non accogliere la suddetta istanza riguardo alla documentazione tecnica in considerazione della motivata opposizione dell’aggiudicataria e di altra concorrente, che avrebbero ritenuto le schede tecniche dei prodotti offerti in gara informazioni riservate
cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
Rilevato che la ricorrente ha prodotto il presente gravame avverso il suddetto diniego ai sensi della legge n. 241/1990, ritenendolo illegittimo per violazione di legge e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, del travisamento dei fatti, dell’incongruenza, della carenza dei presupposti e dello sviamento di potere;
che, infatti, la ricorrente assume la prevalenza del diritto di accesso della partecipante alla gara arrivata seconda in graduatoria sulla riservatezza degli altri concorrenti e dell’aggiudicataria nell’ipotesi che l’accesso medesimo sia volto alla tutela dei propri interessi giuridici;
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
che ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti è consentito al fine di tutelare un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
che, nella fattispecie in questione, la ricorrente ha richiesto l’accesso alla documentazione tecnica delle altre partecipanti alla gara, ed in particolar modo dell’aggiudicataria, per controllare la rispondenza di tale documentazione tecnica alle specifiche richieste dalla lex specialis di gara, al fine ultimo della tutela dei propri interessi giuridici in sede giudiziaria;
che, di conseguenza, la ricorrente vanta un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l’accesso alla documentazione tecnica oggetto dell’istanza in questione, prevalendo, dunque, il diritto di accesso della stessa sull’esigenza di riservatezza degli altri partecipanti alla gara ed in particolare dell’aggiudicataria;
Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi l’annullamento dell’atto impugnato ed il conseguente obbligo dell’amministrazione intimata di permettere l’accesso della ricorrente alla documentazione tecnica presentata dalle altre concorrenti ed in particolare dall’aggiudicataria nella procedura di specie;
 
 
a cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4729 del 25 settembre 2009, emessa dal Tar Lombardia, Milano
 
N. 04729/2009 REG.SEN.
N. 01839/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2009, proposto da:
ALFA. S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ********************* in Milano, via Marina,6;
contro
Asl 310 – A.S.L. della Provincia di Milano 2, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Conservatorio, 13;
nei confronti di
BETA S.p.A., GAMMA S.p.A.;
per l’accesso
agli atti e documenti relativi alla gara per la fornitura di dispositivi medici per incontinenza con sistemi ad assorbenza e servizi connessi indetta con bando inviato all’Ufficio pubblicazioni CEE il 24.2.2009
nonchè per l’annullamento
del rifiuto di accesso alla documentazione tecnica di gara di cui al provvedimento del 29 giugno 2009 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/09/2009 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Rilevato che l’ASL di Milano 2 ha indetto una procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura di ausili monouso assorbenti per l’incontinenza;
che la ricorrente ha partecipato alla procedura, che veniva aggiudicata ad altro concorrente, risultando seconda in graduatoria;
che in data 27 maggio 2009 la società ricorrente ha formulato istanza di accesso alla delibera di aggiudicazione e a tutta la documentazione tecnica presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e dalle altre concorrenti, al fine della propria tutela innanzi alle sedi giudiziarie;
che l’amministrazione, pur avendo provveduto a rilasciare alla ricorrente copia della documentazione amministrativa di gara, con l’atto oggetto della presente impugnazione ha comunicato di non accogliere la suddetta istanza riguardo alla documentazione tecnica in considerazione della motivata opposizione dell’aggiudicataria e di altra concorrente, che avrebbero ritenuto le schede tecniche dei prodotti offerti in gara informazioni riservate;
Rilevato che la ricorrente ha prodotto il presente gravame avverso il suddetto diniego ai sensi della legge n. 241/1990, ritenendolo illegittimo per violazione di legge e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, del travisamento dei fatti, dell’incongruenza, della carenza dei presupposti e dello sviamento di potere;
che, infatti, la ricorrente assume la prevalenza del diritto di accesso della partecipante alla gara arrivata seconda in graduatoria sulla riservatezza degli altri concorrenti e dell’aggiudicataria nell’ipotesi che l’accesso medesimo sia volto alla tutela dei propri interessi giuridici;
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
che ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti è consentito al fine di tutelare un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;
che, nella fattispecie in questione, la ricorrente ha richiesto l’accesso alla documentazione tecnica delle altre partecipanti alla gara, ed in particolar modo dell’aggiudicataria, per controllare la rispondenza di tale documentazione tecnica alle specifiche richieste dalla lex specialis di gara, al fine ultimo della tutela dei propri interessi giuridici in sede giudiziaria;
che, di conseguenza, la ricorrente vanta un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l’accesso alla documentazione tecnica oggetto dell’istanza in questione, prevalendo, dunque, il diritto di accesso della stessa sull’esigenza di riservatezza degli altri partecipanti alla gara ed in particolare dell’aggiudicataria;
Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi l’annullamento dell’atto impugnato ed il conseguente obbligo dell’amministrazione intimata di permettere l’accesso della ricorrente alla documentazione tecnica presentata dalle altre concorrenti ed in particolare dall’aggiudicataria nella procedura di specie;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – accoglie il ricorso in epigrafe, come in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23/09/2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
************, ***********, Estensore
***********, Referendario
 
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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