Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., applicabile anche nel settore dell’illecito civile in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere le perdite che “siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo

Lazzini Sonia 17/12/09
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Al riguardo, é insegnamento della giurisprudenza che un evento dannoso può essere considerato dal punto di vista giuridico “conseguenza diretta ed immediata” di una data condotta illecita soltanto in presenza della duplice condizione, ossia: che il danno non si sarebbe verificato, sul piano fenomenico, in assenza della condotta (criterio c.d. della “condicio sine qua non”); che lo stesso evento dannoso non appaia, secondo un giudizio di natura probabilistica, fondato sul principio della c.d. “regolarità causale”.
 
Ricorso per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio ed Espropriazioni della Provincia di Bari n. 4 del 10.01.2006;
nonché per la condanna solidale della Provincia di Bari e dell’Enel Distribuzione S.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro un milione, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, e di euro 380.000,00 per l’imposizione di servitù di elettrodotto su suolo dei ricorrenti;
Con atto i ricorrenti hanno ricorso contro il decreto di acquisizione coattiva di un loro terreno, contestando l’ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni causati dall’occupazione illecita del fondo, perché inferiore alla cifra di un milione di euro, oltre accessori, effettivamente dovuta al predetto titolo, cui vanno sommati euro 380.000,00 per la servitù di elettrodotto imposta sul predetto suolo.
qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
I ricorrenti premettono di essere i proprietari di un terreno occupato in via temporanea ed urgente dall’Enel distribuzione s.p.a., che vi ha costruito una cabina di trasformazione, e, scaduto il periodo di occupazione legittima, dopo che erano trascorsi parecchi anni la proprietà del suolo é stata trasferita coattivamente, con decreto della Provincia di Bari, all’Ente costruttore.
I destinatari del provvedimento ablativo impugnano l’ammontare della somma liquidata per i danni sofferti durante il periodo di occupazione abusiva, osservando che non si sarebbe dovuto riferire il valore del terreno alla data d’inizio dell’occupazione legittima (22.11.1996), ma al 10.1.2006, giorno di sottoscrizione del decreto di acquisizione coattiva. Gli stessi, inoltre, reclamano il pagamento di euro 380.000,00 perché oggetto del decreto dell’amministrazione provinciale sarebbe stata anche l’imposizione coattiva di una servitù di elettrodotto.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Bari e l’Enel distribuzione s.p.a..
2. – Prese in esame nell’udienza pubblica del 9.4.2009, sulle questioni sollevate dalle parti in causa il Tribunale, con sentenza n. 1058/2009, ha:
– dichiarato infondato e, comunque, inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’Enel distribuzione s.p.a..
– dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere risarciti della perdita del loro terreno nella misura corrispondente al valore di mercato che lo stesso aveva il 22 novembre 2001, con l’aggiunta degli interessi moratori a decorrere da quello stesso giorno, e della rivalutazione monetaria;
– dichiarato obbligata l’Enel distribuzione s.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme anzidette;
– respinto la domanda di condanna delle controparti al pagamento di euro 380,000,00 a titolo di risarcimento dei danni per la costituzione di servitù di elettrodotto su suolo dei ricorrenti;
– disposto consulenza tecnica d’ufficio ai fini della determinazione della misura in concreto del danno da risarcire.
2. – La ctu é stata depositata il 12.10.2009.
Il ctu determina in 33,98 euro/mq il valore del suolo e giustifica la sua valutazione ricordando di avere mediato il prezzo, convenuto con atto sottoscritto il 5.9.1988 per la compravendita in Triggiano di un fondo agricolo, qualità propria anche del terreno dei ricorrenti alla data dell’illecito, con il prezzo pagato in occasione dell’acquisto, effettuato con atto del 30.4.2009 di un suolo, sempre in Triggiano, riservato ad attività produttive, destinazione urbanistica avveratasi nelle more della presente domanda di risarcimento a seguito dell’approvazione del prg recante l’inclusione del fondo dei ricorrenti tra le aree riservate ad attività produttive e artigianali-industriali.
Le modalità di calcolo sono contestate dai ricorrenti, che, depositata apposita perizia giurata, denunciano la disomogeneità, sotto il profilo economico, degli immobili avuti presente dal ctu nello stimare il valore medio, a loro giudizio, perciò, inadeguato, essendo alcuni dei fondi a vocazione agricola e gli altri possibili d’impiego in attività imprenditoriali.
Affermano, quindi, i proprietari che il valore pieno del terreno perduto é quello (pari ad euro 74,00/mq) risultante dalla media dei prezzi convenuti con due atti di trasferimento, rispettivamente, in data 30.4.2009 e in data 24.9.2009, per la cessione di suoli in Triggiano utilizzabili per insediamenti produttivi.
Ora, pur apparendo non corretto che ad essere mediati siano i valori economici di suoli dalla differente destinazione urbanistica, altrettanto sconveniente, ad avviso del Collegio, è l’essersi riportati al contenuto di atti di compravendita successivi a quello stipulato in Triggiano il 30.4.2009.
Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., applicabile anche nel settore dell’illecito civile in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere le perdite che “siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo.
Al riguardo, é insegnamento della giurisprudenza che un evento dannoso può essere considerato dal punto di vista giuridico “conseguenza diretta ed immediata” di una data condotta illecita soltanto in presenza della duplice condizione, ossia: che il danno non si sarebbe verificato, sul piano fenomenico, in assenza della condotta (criterio c.d. della “condicio sine qua non”); che lo stesso evento dannoso non appaia, secondo un giudizio di natura probabilistica, fondato sul principio della c.d. “regolarità causale”.
Orbene, nel caso di specie, per cogliere appieno le potenzialità economiche, su cui ha inciso negativamente la costruzione della cabina Enel senza il consenso dei proprietari del suolo e in difetto di titolo di legittimazione, occorre, dunque, fare riferimento al primo dei contratti, segnalato dai consulenti, di parte e d’ufficio, in forza del quale, dopo l’approvazione dell’atto di inclusione del suolo dei ricorrenti tra quelli riservati ad attività produttive, é stato trasferito in Triggiano, il 30.4.2009, un terreno anch’esso destinato ad ospitare quelle stesse iniziative economiche per il prezzo, attualizzato al 22.11.2001 in base all’indice ***, di euro 61,08/mq.
In vero, il pregiudizio economico denunciato dai ricorrenti non si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito (occupazione sine titulo) e, nel momento in cui si é prodotto l’evento causante, non appariva inverosimile, giacché ad essere occupato senza titolo è stato un suolo che stava per diventare edificabile in base alle previsioni del piano regolatore adottato.
3. – Il controvalore di mercato del bene perduto, pertanto, é pari alla cifra ottenuta moltiplicando il prezzo al metro quadro, innanzi indicato, euro 61,08 per l’estensione del suolo occupato.
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2780 del 19 novembre 2009, emessa dal Tar Puglia, Bari
 
 
N. 02780/2009 REG.SEN.
N. 00634/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2006, proposto da:
Ricorrente ************, ******************** e Ricorrente due *************, rappresentati e difesi dall’avv. **************************, con domicilio eletto presso ************************** in Bari-Mar.S.Giorgio, Via Abate Eustasio, 5;
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Bari, Via Piccinni, 150;
nei confronti di
Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ***************** e *******************, con domicilio eletto presso ***************** in Bari, via Cardassi 14;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio ed Espropriazioni della Provincia di Bari n. 4 del 10.01.2006;
nonché per la condanna solidale della Provincia di Bari e dell’Enel Distribuzione S.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro un milione, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, e di euro 380.000,00 per l’imposizione di servitù di elettrodotto su suolo dei ricorrenti;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Enel Distribuzione Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori ******************* e *****************; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto notificato il 21.1.2006, ***********************, ******************** e ************************ due hanno ricorso contro il decreto di acquisizione coattiva di un loro terreno, contestando l’ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni causati dall’occupazione illecita del fondo, perché inferiore alla cifra di un milione di euro, oltre accessori, effettivamente dovuta al predetto titolo, cui vanno sommati euro 380.000,00 per la servitù di elettrodotto imposta sul predetto suolo.
I ricorrenti premettono di essere i proprietari di un terreno occupato in via temporanea ed urgente dall’Enel distribuzione s.p.a., che vi ha costruito una cabina di trasformazione, e, scaduto il periodo di occupazione legittima, dopo che erano trascorsi parecchi anni la proprietà del suolo é stata trasferita coattivamente, con decreto della Provincia di Bari, all’Ente costruttore.
I destinatari del provvedimento ablativo impugnano l’ammontare della somma liquidata per i danni sofferti durante il periodo di occupazione abusiva, osservando che non si sarebbe dovuto riferire il valore del terreno alla data d’inizio dell’occupazione legittima (22.11.1996), ma al 10.1.2006, giorno di sottoscrizione del decreto di acquisizione coattiva. Gli stessi, inoltre, reclamano il pagamento di euro 380.000,00 perché oggetto del decreto dell’amministrazione provinciale sarebbe stata anche l’imposizione coattiva di una servitù di elettrodotto.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Bari e l’Enel distribuzione s.p.a..
2. – Prese in esame nell’udienza pubblica del 9.4.2009, sulle questioni sollevate dalle parti in causa il Tribunale, con sentenza n. 1058/2009, ha:
– dichiarato infondato e, comunque, inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’Enel distribuzione s.p.a..
– dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere risarciti della perdita del loro terreno nella misura corrispondente al valore di mercato che lo stesso aveva il 22 novembre 2001, con l’aggiunta degli interessi moratori a decorrere da quello stesso giorno, e della rivalutazione monetaria;
– dichiarato obbligata l’Enel distribuzione s.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme anzidette;
– respinto la domanda di condanna delle controparti al pagamento di euro 380,000,00 a titolo di risarcimento dei danni per la costituzione di servitù di elettrodotto su suolo dei ricorrenti;
– disposto consulenza tecnica d’ufficio ai fini della determinazione della misura in concreto del danno da risarcire.
2. – La ctu é stata depositata il 12.10.2009.
Il ctu determina in 33,98 euro/mq il valore del suolo e giustifica la sua valutazione ricordando di avere mediato il prezzo, convenuto con atto sottoscritto il 5.9.1988 per la compravendita in Triggiano di un fondo agricolo, qualità propria anche del terreno dei ricorrenti alla data dell’illecito, con il prezzo pagato in occasione dell’acquisto, effettuato con atto del 30.4.2009 di un suolo, sempre in Triggiano, riservato ad attività produttive, destinazione urbanistica avveratasi nelle more della presente domanda di risarcimento a seguito dell’approvazione del prg recante l’inclusione del fondo dei ricorrenti tra le aree riservate ad attività produttive e artigianali-industriali.
Le modalità di calcolo sono contestate dai ricorrenti, che, depositata apposita perizia giurata, denunciano la disomogeneità, sotto il profilo economico, degli immobili avuti presente dal ctu nello stimare il valore medio, a loro giudizio, perciò, inadeguato, essendo alcuni dei fondi a vocazione agricola e gli altri possibili d’impiego in attività imprenditoriali.
Affermano, quindi, i proprietari che il valore pieno del terreno perduto é quello (pari ad euro 74,00/mq) risultante dalla media dei prezzi convenuti con due atti di trasferimento, rispettivamente, in data 30.4.2009 e in data 24.9.2009, per la cessione di suoli in Triggiano utilizzabili per insediamenti produttivi.
Ora, pur apparendo non corretto che ad essere mediati siano i valori economici di suoli dalla differente destinazione urbanistica, altrettanto sconveniente, ad avviso del Collegio, è l’essersi riportati al contenuto di atti di compravendita successivi a quello stipulato in Triggiano il 30.4.2009.
Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., applicabile anche nel settore dell’illecito civile in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere le perdite che “siano conseguenza immediata e diretta” del fatto lesivo.
Al riguardo, é insegnamento della giurisprudenza che un evento dannoso può essere considerato dal punto di vista giuridico “conseguenza diretta ed immediata” di una data condotta illecita soltanto in presenza della duplice condizione, ossia: che il danno non si sarebbe verificato, sul piano fenomenico, in assenza della condotta (criterio c.d. della “condicio sine qua non”); che lo stesso evento dannoso non appaia, secondo un giudizio di natura probabilistica, fondato sul principio della c.d. “regolarità causale”.
Orbene, nel caso di specie, per cogliere appieno le potenzialità economiche, su cui ha inciso negativamente la costruzione della cabina Enel senza il consenso dei proprietari del suolo e in difetto di titolo di legittimazione, occorre, dunque, fare riferimento al primo dei contratti, segnalato dai consulenti, di parte e d’ufficio, in forza del quale, dopo l’approvazione dell’atto di inclusione del suolo dei ricorrenti tra quelli riservati ad attività produttive, é stato trasferito in Triggiano, il 30.4.2009, un terreno anch’esso destinato ad ospitare quelle stesse iniziative economiche per il prezzo, attualizzato al 22.11.2001 in base all’indice ***, di euro 61,08/mq.
In vero, il pregiudizio economico denunciato dai ricorrenti non si sarebbe verificato in assenza del fatto illecito (occupazione sine titulo) e, nel momento in cui si é prodotto l’evento causante, non appariva inverosimile, giacché ad essere occupato senza titolo è stato un suolo che stava per diventare edificabile in base alle previsioni del piano regolatore adottato.
3. – Il controvalore di mercato del bene perduto, pertanto, é pari alla cifra ottenuta moltiplicando il prezzo al metro quadro, innanzi indicato, euro 61,08 per l’estensione del suolo occupato.
All’esatta quantificazione del danno provvederà il consulente d’ufficio già nominato.
Lo stesso consulente dovrà, altresì, valutare e quantificare il danno che i proprietari hanno sofferto anche per il deprezzamento della parte residua del loro fondo, alla stregua delle circostanze di fatto rappresentate nella consulenza di parte, in particolare:
– la riduzione del valore della particella 1579, di mq. 14.641 a seguito della disgregazione dal compendio originale del suolo;
– la perdita di valore economico, oltre che per disgregazione dal suolo originario, anche quello per soppressione di esposizione, avendo perso il proprio affaccio sulla strada relativamente alla altre particelle catastali per una superficie di complessivi mq. 18934.
L’importo totale, così ricavato, sarà maggiorato dal ctu della rivalutazione alla data del novembre 2006 e degli interessi nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cass. 6 ottobre 2005 n. 19510), calcolate sino alla data di effettivo pagamento.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari – Sezione Terza, sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese, dispone che a cura del prof. ing. ******************, consulente tecnico di ufficio, sia provveduto alle operazioni indicate in motivazione depositando apposita relazione nella segreteria di questo Tribunale entro la data del 05 dicembre 2009.
Fissa l’udienza pubblica del 18 dicembre 2009 per la prosecuzione del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente, Estensore
Vito Mangialardi, Consigliere
*****************, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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