Ai fini dell’ammissione alla gara, qualora le imprese partecipanti intendano avvalersi del beneficio del versamento della cauzione in forma ridotta devono provare, necessariamente, il possesso della certificazione, esclusivamente, attraverso le attestazio

Lazzini Sonia 06/04/06
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Il Tar Lombardia, Sezione di Milano, con la sentenza numero 668 del 29 marzo 2006, in tema di rapporti fra cauzione provvisoria e possesso della certificazione di qualità, ci insegna che:
 
<Il quadro normativo stabilisce, quindi, in modo non equivoco che il possesso della certificazione del sistema di qualità debba essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità, come avvenuto nel caso in esame
 
L’attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò, bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione>
 
Ma vi è di più.
 
<il possesso del requisito della qualità aziendale è configurato quale elemento integrante del sistema di qualificazione nell’affidamento dei lavori pubblici e mira ad assicurare che l’esecuzione di questi ultimi si svolga in linea con alcuni standars che fanno presumere, nell’impresa certificata, la capacità di garantire un affidabile livello qualitativo nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
 
Trattandosi di un requisito indefettibile del procedimento di qualificazione, che, in quanto oggetto di specifica previsione legislativa, si impone ex se, è affatto irrilevante che il bando o il disciplinare di gara lo contemplino tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara medesima o che lo menzionino, come nel caso di specie, al solo fine di consentire il versamento della cauzione in forma ridotta.>
 
In conclusione quindi:
<il concorrente, che avesse inteso depositare la cauzione provvisoria nella misura ridotta, avrebbe dovuto fornire la prova del possesso della certificazione di qualità aziendale mediante produzione dell’attestazione SOA munita della indicazione del possesso di tale certificazione, indipendentemente dalle previsioni del bando di gara e per effetto delle disposizioni di legge (art. 8, comma 3, lett. c ) della legge n. 109/1994 e art. 2 del d.P.R. n. 34/2000).
 
La superiore conclusione rende, quindi, irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che l’impresa aggiudicataria abbia prodotto una dichiarazione rilasciatale da un organismo di certificazione, dato che trattasi di una dichiarazione di presenza di “sistema di qualità” e non di una certificazione SOA del “sistema di qualità” come richiesto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/200>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 
(Sezione III)
 
ha pronunciato la seguente
 
     SENTENZA
 
sul ricorso n. 2629/2005 proposto da **** Costruzioni S.rl., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e *************, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via XX settembre , n. 27;
 
contro
 
il Comune di Angera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ********************** e *************, nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Durini, n. 24;
 
e nei confronti di
 
Impresa **** S.n.c., non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
del provvedimento del Comune di Angera n. reg. Part. LP 133/2005 del 09.08.2005, emesso dal responsabile dell’Area Lavori Pubblici, di approvazione della gara d’appalto e aggiudicazione alla ditta **** ***** e ***********-;
 
– dei verbali di gara n. 1 del 19.07.2005, n. 2 del 20.07.2005 e n. 3 del 08.08.2005 relativi all’appalto per i lavori di rifacimento dell’impianto idropotabile e del sistema fognario, con separazione delle acque reflue e meteoriche, lungo Via Visconti e Via Lombardia e scarico al lago;
 
– ogni atto connesso;
 
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Angera;
 
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
VISTI gli atti tutti della causa;
 
Nominato relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2006 il Ref. ***************;
 
Uditi l’avv. ************** per la ricorrente e l’avv. ********************** per l’Amministrazione esistente;
 
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con bando del 17 giugno 2005, il comune di Angera ha indetto una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di rifacimento dell’impianto idropotabile e del sistema fognario, con separazione delle acque reflue e meteoriche, lungo Via Visconti e Via Lombardia, per un importo complessivo di € 588.210,46, di cui € 91.594,95 per l’impianto potabile e € 496.616, 51 per la separazione delle acque reflue e meteoriche.
 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovevano essere in possesso di: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nello stesso settore di attività dei lavori oggetto dell’appalto; attestazione SOA (opere generali, OG6 – classifica II, fino ad € 516.457,00; opere specializzate, OS21 – classifica I, fino a € 258.228,00).
 
Espletata la gara, l’appalto è stato assegnato alla ditta **** S.n.c. di Gornate Olona, che aveva offerto un ribasso del 5,28% rispetto all’importo base d’asta.
 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione alla predetta società ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l’interessata, chiedendone l’annullamento, previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi: violazione dell’articolo 8 della legge n. 109/1994 ed eccesso di potere.
 
Il bando di gara richiedeva, quale requisito per la partecipazione, il possesso delle attestazioni SOA, prevedendo inoltre la possibilità, per le imprese partecipanti che avessero dimostrato il possesso della certificazione del sistema di qualità, di presentare la cauzione provvisoria nella misura ridotta del 50%.
 
La società controinteressata ha presentato la cauzione provvisoria in forma ridotta, sebbene nell’attestazione SOA esibita non fosse menzionato il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001.
 
La giurisprudenza amministrativa sostiene che il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere provata esclusivamente attraverso l’attestazione SOA, essendo precluso il ricorso a forme alternative di dimostrazione del predetto requisito.
 
La stazione appaltante, pertanto, avrebbe dovuto escludere dalla gara l’impresa ****, non essendo quest’ultima in possesso dei requisiti per la partecipazione.
 
Il Comune di Angera si è costituito in giudizio eccependo con memoria l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, nonché la sua infondatezza in quanto la ditta aggiudicataria avrebbe, comunque, allegato copia dell’attestato di qualificazione SOA e del certificato UNI EN ISO 9001:2000 per la categoria di lavorazioni oggetto di gara, sebbene questo non risulti menzionato nell’attestazione SOA.
 
Con ordinanza n. 2584 del 20 ottobre 2005, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
 
In prossimità della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive richieste.
 
Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2006, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
 
DIRITTO
 
1. L’Impresa **** Costruzioni S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione alla società **** S.n.c. della gara di appalto bandita dal Comune di Angera in data 17.06.2005, riguardante i lavori di rifacimento dell’impianto idropotabile e del sistema fognario lungo Via Visconti e Via Lombardia, per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 575.272,87, in quanto la ditta aggiudicataria non ha comprovato, mediante attestazione SOA, il possesso della certificazione di qualità necessario per poter versare la cauzione in forma ridotta, come previsto dalla lex di gara.
 
2. In via preliminare, il Collegio deve occuparsi dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Ente resistente.
 
Assume l’Amministrazione resistente che il ricorso è stato depositato in data 06.10.2005, oltre il termine ridotto (di 15 giorni) fissato dall’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971 che dovrebbe decorrere dalla data (17 settembre 2005) in cui l’atto impugnatorio è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica.
 
La tesi sostenuta dal Comune di Angera non può essere condivisa.
 
Come rilevato di recente dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza C. di S., Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6774) “…nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, mentre ai fini del rispetto del termine di proposizione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato entro detto termine all’ufficiale giudiziario…, il termine per il deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti dall’art. 21 legge n. 1034/1971, decorre per il notificante dal perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario”, vale a dire dalla data di consegna dell’atto impugnatorio alla controparte.
 
L’orientamento del Consiglio è conforme ad alcune pronunce della Corte di Cassazione che affrontano specificamente il problema del deposito del ricorso per cassazione, istituto che maggiormente si avvicina, in via analogica, al deposito dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo (cfr. SS.UU., ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2005; Corte di Cassazione, Sez. V, dell’8 settembre 2004, n. 18.087).
 
Pertanto, nel caso in esame, in cui il deposito del ricorso è avvenuto correttamente (in data 06.10.2005) nei termini computati dal ricevimento, da parte del Comune, dell’atto notificato tramite il servizio postale (in data 21.09.2005), deve darsi atto della tempestiva incardinazione del giudizio innanzi il giudice amministrativo.
 
3. Con ulteriore eccezione la difesa dell’Ente locale prospetta l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando di gara nella parte in cui non prevede il possesso della certificazione di qualità da parte delle aziende partecipanti alla gara.
 
L’obiezione va disattesa sulla base delle argomentazioni che, per rendere più organica la motivazione della presente decisione, saranno esposte al successivo punto 5.
 
4. Venendo all’esame del merito del ricorso, costituisce dato incontroverso che l’attestazione SOA prodotta dall’impresa **** unitamente alla domanda di partecipazione non menzionava il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme allo standard UNI ISO 9001:2000, che, invece, la medesima società aveva inteso provare mediante produzione d’un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione di sistemi di qualità (la S.I.C.I.V. ******).
 
4.1. Un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il collegio ritiene di condividere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14.10.2003, n. 6280; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 20.04.2005, n. 7802; idem, 08.05.2003, n. 11691; TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 19.07.2005, n. 1250; idem, 06.12.2003, n. 3965), ha avuto modo di chiarire che il possesso della certificazione del sistema di qualità, in virtù della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, può essere provato esclusivamente attraverso le attestazioni SOA.
 
4.2. Per meglio comprendere tale assunto è necessario, però, richiamare il quadro normativo che ha introdotto il regime di qualità nel procedimento di qualificazione dei soggetti chiamati a eseguire lavori pubblici.
 
L’art. 8, comma 1, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) prescrive che:
 
– i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
 
– i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità impiegati dai predetti soggetti devono essere sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
 
Tanto in relazione al “fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1” della legge quadro, secondo cui, “in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, l’attività amministrativa in materia di opere e di lavori pubblici deve garantire la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori”.
 
L’art. 8, comma 2, della legge quadro n. 109 ha affidato a una successiva regolamentazione, poi intervenuta con il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, l’istituzione di un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, della medesima legge, “di importo superiore a 150.000 ecu (rectius: euro), articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi”.
 
L’art. 4, comma 3, del predetto d.P.R. n. 34/2000 dispone in particolare che “il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”, conformemente a quanto sancito dall’art. 8, comma 3, della legge 11.2.1994, n. 109, in base al quale “agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”.
 
4.3. Deve poi segnalarsi che, a differenza dei requisiti finanziari e organizzativi ad immediata operatività per tutti gli appalti di lavori pubblici, il legislatore ha inteso graduare nel tempo la previsione degli adempimenti mirati alla definizione del sistema di qualificazione imperniato sulla certificazione della qualità. Infatti, l’art. 8, comma 4, lett. e) ha demandato alla fonte regolamentare di definire “la facoltà e il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b)”.
 
In proposito, l’art. 4 del d.p.r. n. 34/2000 ha rimandato ad un apposito allegato (allegato B contenente la “Tabella Requisito Qualità”) la definizione della cadenza temporale per l’introduzione del regime di qualità nelle imprese di costruzioni, strutturata sulla base delle classifiche di qualificazione in concreto richieste.
 
4.3.1. Per quel che attiene al caso di specie, in cui l’importo complessivo dei lavori (€ 588.211,46) comportava il possesso del sistema di qualità, come ammesso dallo stesso Comune (pag. 4 della memoria di costituzione), è chiaro, quindi, che la stazione appaltante avrebbe dovuto estromettere dalla procedura anche l’impresa ****, come già aveva fatto per altra ditta che era risultata priva di tale requisito.
 
4.4. Il quadro normativo stabilisce, quindi, in modo non equivoco che il possesso della certificazione del sistema di qualità debba essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicché una impresa certificata non può documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l’allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualità, come avvenuto nel caso in esame (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 20.04.2005, n. 7802).
 
4.4.1. Sebbene in giurisprudenza non siano mancati orientamenti di segno opposto (TAR Valle d’Aosta, 20 dicembre 2004, n. 170), la chiara esposizione della norma non dà adito a dubbi sulla insostituibilità della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA.
 
L’attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualità rilasciata da un organismo a ciò competente (come ritenuto nella menzionata decisione del TAR Valle d’***** n. 170/04), bensì assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato “da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000”, dotati, cioè, di precisa qualificazione (l’accreditamento ad opera del SINCERT, che è l’ente in Italia a ciò deputato).
 
Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualità rilasciato dall’organismo di certificazione, perché in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l’onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attività, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a ciò legittimati -cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.P.R. 34/2000-, in contraddizione con le finalità dell’affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.
 
4.5. In virtù di quanto osservato, non può condividersi l’assunto di parte resistente, secondo cui l’impresa aggiudicataria avrebbe, comunque, dimostrato il possesso del sistema di qualità avendo allegato il certificato UNI EN ISO 9001:2000 per la categoria dei lavori oggetto di gara, ritenendo, quindi, l’esibizione della predetta certificazione dotata di una valenza probatoria pari se non superiore rispetto al sistema di attestazione della certificazione (certificazione ISO e successiva attestazione SOA circa il possesso di tale certificazione) disciplinato nell’art. 8 della legge 109/1994 e nel d.P.R. n. 34 del 2000.
 
5. Il Comune di Angera eccepisce, inoltre, che nessuna disposizione del bando di gara richiedeva per l’ammissione alla gara il possesso dei requisiti di qualità previsti dall’art. 4 del d.P.R. n. 34/2000, per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di comprovare tale requisito .
 
Nel bando si fa riferimento, invero, al possesso della certificazione di qualità ma solo al circoscritto fine di accedere al beneficio della prestazione della cauzione nella misura ridotta di cui all’art. 8, comma 1 quater, della legge quadro. Il che sarebbe espressivo della volontà dell’amministrazione di non annoverare la certificazione in questione quale requisito di ammissione alla gara.
 
5.1. L’assunto non convince.
 
Omette il Comune di considerare che il possesso del requisito della qualità aziendale è configurato quale elemento integrante del sistema di qualificazione nell’affidamento dei lavori pubblici e mira ad assicurare che l’esecuzione di questi ultimi si svolga in linea con alcuni standars che fanno presumere, nell’impresa certificata, la capacità di garantire un affidabile livello qualitativo nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
 
Trattandosi di un requisito indefettibile del procedimento di qualificazione, che, in quanto oggetto di specifica previsione legislativa, si impone ex se, è affatto irrilevante che il bando o il disciplinare di gara lo contemplino tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara medesima o che lo menzionino, come nel caso di specie, al solo fine di consentire il versamento della cauzione in forma ridotta.
 
Invero, l’epigrafe del bando di gara indetto dal Comune di Angera individua la procedura di gara in un “pubblico incanto” da svolgersi “ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni”, con l’evidente conseguenza che è la fonte legislativa richiamata a disciplinare per via diretta e, quindi, con carattere di necessità, la procedura d’appalto.
 
5.2. Ma vi è di più, come già accennato in precedenza, lo stesso bando di gara facendo riferimento alla “documentazione richiesta per la partecipazione alla gara” prevede espressamente, al punto 3) di pag. 8, che “ai fini dell’ammissione alla gara si richiede che la relativa istanza di partecipazione sia corredata da: …3) cauzione provvisoria di € 11.764,23… ridotta al 50% nel caso in cui l’impresa comprovi contestualmente il possesso della certificazione di cui all’art. 8, comma 11-quater, della legge 11.02.1994, 109 e s.m. e i., da prestare nelle forme di cui all’art. 30, comma 1, della medesima legge, in conformità allo schema tipo ed alla scheda tipo predisposto dal Ministero delle Infrastrutture in attuazione del citato art. 30 (D.M: 12 marzo 2004, n. 123)”.
 
Dal tenore della disposizione si evince con sufficiente chiarezza che, ai fini dell’ammissione alla gara, qualora le imprese partecipanti avessero inteso avvalersi del beneficio del versamento della cauzione in forma ridotta avrebbero dovuto provare necessariamente il possesso della certificazione.
 
Quanto alle modalità con cui va fornita tale prova, non può che richiamarsi come più sopra osservato, l’orientamento più recente del Giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14.10.2003, n. 6280) volto a precisare che “secondo l’art. 4, comma 3, del d.P.R. 05.01.2000, n. 34, il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000… è attestato dalle SOA”.
 
In sostanza, in caso di possesso della certificazione di qualità, l’attestato SOA ha un contenuto complesso, perché non si limita a certificare solo il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, lett. c), legge n. 109 del 1994 (vale a dire i “requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione”), ma anche il possesso del requisito di cui all’art. 8, lett. a) e/o b) -ossia: “a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a)”-.
 
In virtù di tale ricostruzione il concorrente, che avesse inteso depositare la cauzione provvisoria nella misura ridotta, avrebbe dovuto fornire la prova del possesso della certificazione di qualità aziendale mediante produzione dell’attestazione SOA munita della indicazione del possesso di tale certificazione, indipendentemente dalle previsioni del bando di gara e per effetto delle disposizioni di legge (art. 8, comma 3, lett. c ) della legge n. 109/1994 e art. 2 del d.P.R. n. 34/2000).
 
La superiore conclusione rende, quindi, irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che l’impresa aggiudicataria abbia prodotto una dichiarazione rilasciatale da un organismo di certificazione, dato che trattasi di una dichiarazione di presenza di “sistema di qualità” e non di una certificazione SOA del “sistema di qualità” come richiesto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000.
 
Nel caso in esame, quindi, l’impresa **** doveva essere esclusa, perché ha presentato una polizza indebitamente ridotta in mancanza dei presupposti di legge.
 
5.3. Vero è che il bando di gara richiedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso di “attestazione SOA (Opere Generali, OG6-Classifica II, fino a € 516.457; Opere specializzate,OS 21- Classifica I, fino a € 258.228”) e che, a sua volta, per quanto concerne la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara era prevista la possibilità di versare cauzione provvisoria in forma ridotta al 50% purché fosse comprovato contestualmente il possesso della certificazione di cui all’art. 8, comma 11 quater, della legge 11.02.1994, n. 109”
 
Tuttavia, contrariamente a quanto assunto dal Comune, un’interpretazione coerente e logica di tali clausole –conforme al disposto normativo poco sopra individuato- non può che comportare la necessità per i concorrenti di provare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere mediante un’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, e non già la possibilità di esibire delle attestazioni SOA prive del riferimento alla certificazione di qualità, in quanto altrimenti si verrebbe ad attribuire alle disposizioni del bando un significato tacitamente (ed illegittimamente) derogatorio dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. 34/2000.
 
Qualora, infatti, si addivenisse alla tesi sostenuta dall’amministrazione comunale (idoneità della certificazione di qualità, sebbene non menzionata nelle attestazioni SOA esibite, a consentire la riduzione della cauzione provvisoria ed, in termini più generali, l’ammissione alla gara) si autorizzerebbe, per l’indiretta e conseguente deroga al principio sancito dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. 34/2000 un’interpretazione contra legem delle predette clausole, in aperto contrasto con il generale principio di conservazione degli atti giuridici, che nel dubbio ne impone, ogni qual volta sia possibile, una lettura conforme alle norme a contenuto imperativo.
 
Del resto poiché le menzionate clausole non manifestavano alcuna esplicita volontà di regolamentare in modo esaustivo il contenuto delle attestazioni SOA, e tanto meno statuivano alcunché sulle modalità di prova del possesso della certificazione di qualità, appare in ingiustificato contrasto col predetto principio generale del nostro ordinamento giuridico l’attribuzione al silenzio (o, se si preferisce, all’omissione) della lex specialis un significato che ne comporti una illegittimità assolutamente non necessitata, la quale, ove fosse stata fatta valere in giudizio, ne avrebbe comportato senz’altro la caducazione.
 
6. Tali osservazioni consentono, inoltre, di rilevare anche l’infondatezza della questione pregiudiziale sollevata dal Comune di Angera, esposta al precedente punto 3.
 
La ricostruzione interpretativa delle clausole del bando sopra descritta evidenzia, infatti, come non fosse necessaria una tempestiva impugnazione, da parte della ricorrente, del bando di gara nella parte in cui non prevede il possesso della certificazione di qualità da parte delle aziende partecipanti alla gara.
 
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve concludersi che, pur essendosi il bando di gara disinteressato della questione controversa (della dimostrazione del possesso di un sistema della qualità certificato), tuttavia tale omissione non può che assumere comunque rilievo nell’attuale dinamica delle procedure di evidenza pubblica, costituendo ormai il requisito di qualità un elemento strutturale e indefettibile del sistema di qualificazione, di cui le imprese concorrenti sono tenute ad attestarne il possesso nella forme prescritte dal combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. c) della legge n. 109/1994 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 34/2000), indipendentemente dai richiami contenuti nelle singole disposizioni della lex di gara.
 
7. Non può inoltre essere condivisa la tesi del Comune secondo cui l’attestazione SOA presentata dalla società ****, essendo stata rilasciata in data anteriore al rilascio della certificazione di qualità (avvenuto il 31.05.2005) non poteva recare l’indicazione del possesso del sistema di qualità ISO 9000 e doveva, quindi, essere considerata regolare.
 
L’impresa controinteressata ben avrebbe potuto, infatti, chiedere l’integrazione dell’attestazione SOA con la menzione del possesso della certificazione di qualità ISO 9001 che aveva nel frattempo conseguita, non fosse altro per il fatto che il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta era stato fissato al 14.07.2005, mentre la certificazione di qualità era stata conseguita in data 31.05.2005.
 
Né può ritenersi –come sostiene l’Ente intimato- che la previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 34/2000 secondo cui la certificazione di qualità deve risultare dagli attestati SOA possa valere solo per le attestazioni rilasciate dopo la messa a regime del sistema di qualità (intervenuta per gli appalti di importo superiore a € 516.457,00 nel 2005), non solo in quanto si verrebbe a determinare un’ingiustificata disparità di trattamento con le imprese in possesso di attestazioni SOA che richiamano il sistema di qualità, ma anche perché non si ritiene sussistano particolari difficoltà per le aziende ad ottenere l’aggiornamento delle attestazioni SOA in tempi ragionevoli, potendo nel frattempo, al fine di partecipare alle gare, esibire copia della richiesta di integrazione delle attestazioni possedute.
 
Del resto la disciplina transitoria prevista dal d.P.R. n. 34/2000 ha avuto proprio la funzione di consentire alle imprese di dotarsi -secondo ben definite cadenze temporali- dei mezzi di certificazione del sistema di qualità indispensabili per poter partecipare alle procedure ad evidenza pubblica.
 
8. La stazione appaltante sostiene infine che, in mancanza di un’espressa previsione della lex specialis, sarebbe stato sufficiente accertare l’esistenza del sistema di qualità al momento della stipula del contratto d’appalto.
 
Lo stesso Comune di Angera sembra ammettere dunque la necessità di accertare la sussistenza dei requisiti di qualità per lo meno all’atto della stipula del contratto.
 
Orbene nel caso di specie dagli atti esibiti ed, in particolare, dalla copia del contratto d’appalto stipulato in data 4 ottobre 2005, non risulta che l’impresa aggiudicataria abbia dimostrato, anche in tale occasione, il possesso del sistema di qualità esibendo una attestazione aggiornata con la certificazione di qualità ISO 9001, come più volte puntualizzato.
 
9. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
 
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
 
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2006, con l’intervento dei magistrati:
 
************ – Presidente
 
************** – Referendario
 
*************** – Referendario est.
 

Lazzini Sonia

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