Aggiudicazione illegittima, subentro contrattuale ma solo dopo che la Stazione appaltante abbia verificato, in capo alla nuova aggiudicataria, il reale possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara

Lazzini Sonia 13/01/11
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Risulta pertanto conclamato il mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, di requisiti essenziali di partecipazione previsti dal capitolato speciale, che imponeva l’esclusione della medesima dalla gara;

– ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, che devono essere annullati con assorbimento delle ulteriori censure quivi non esaminate;

– ciò comporta che, in ragione dei contrapposti interessi delle parti, della posizione di seconda classificata della ricorrente e della sua possibilità di subentrare in un appalto in non avanzato stato di esecuzione, deve essere dichiarato inefficace l’eventuale contratto stipulato tra la stazione appaltante e la ******à Cooperativa Sociale Onlus Controinteressata per l’espletamento del servizio, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione, od alla comunicazione laddove anteriore, della presente sentenza all’amministrazione comunale;

– quanto alla connessa pretesa risarcitoria, essa allo stato non può essere accolta potendo essere vagliata solo all’esito della nuova aggiudicazione disposta in favore della ricorrente, sulla quale la stazione appaltante dovrà pronunciarsi una volta verificata la sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara;

– in conclusione, il presente ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati;

– le spese processuali devono essere addebitate all’amministrazione comunale soccombente nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate per il resto, con riguardo alla posizione della controinteressata;

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 25334 del 18 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 25334/2010 REG.SEN.

N. 05773/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5773 del 2010, proposto da:
Ricorrente Viaggi S.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. ************, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 156 presso l’avv. *************** (Studio Soprano-*****);

contro

Comune di San Giorgio La Molara, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Soc. Cooperativa Sociale Onlus “Controinteressata”, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della determina del Comune di San Giorgio La Molara n. 356 del 14/09/2010 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva del pubblico incanto per l’affidamento “del servizio di trasporto ed accompagnamento alunni della scuola materna, elementare e media di San Giorgio La Molara, per l’anno scolastico 2010/2011”.

b) della nota comunale del 15 settembre 2010, recante la comunicazione della suddetta determina;

c) del verbale di gara recante la provvisoria aggiudicazione;

d) di ogni e qualsiasi altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono;

e per la declaratoria

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la ditta aggiudicataria;

nonché per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni in forma specifica ovvero per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

– la società ricorrente, avendo partecipato alla gara indicata in epigrafe ed essendosi classificata al secondo posto, impugna l’aggiudicazione intervenuta in favore della ******à Cooperativa Sociale Onlus Controinteressata deducendo essenzialmente che la stessa doveva essere esclusa dalla procedura per il mancato possesso di alcuni requisiti prescritti dalla lex specialis, per la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta e per aver reso in sede di gara dichiarazioni non veritiere;

– si presentano palesemente fondate le censure sul mancato possesso dei requisiti di partecipazione quanto al possesso di automezzi idonei e di almeno un mezzo di riserva per eventuali emergenze, come prescritto dall’art. 10 del capitolato speciale;

– a termini della suddetta clausola la ditta aggiudicataria deve avere a disposizione almeno tre automezzi con data di prima immatricolazione non anteriore al 1° gennaio 1998;

– ebbene, come emerge dagli estratti cronologici del P.R.A. prodotti dalla ricorrente e relativi agli automezzi offerti dall’aggiudicataria (vd. nota del Comune di San Giorgio La Molara prot. n. 6376 del 6 ottobre 2010 di riscontro all’accesso esperito dalla ricorrente sulla documentazione di gara), tutti e tre i veicoli, che prima avevano altra targa, sono stati immatricolati per la prima volta in data antecedente al 1° gennaio 1998 e, precisamente, nel 1991, nel 1992 e nel 1994;

– non possono aver rilievo, al riguardo, le date di prima immatricolazione indicate sui relativi libretti di circolazione esibiti in sede di gara, tutte posteriori al 1° gennaio 1998 giacché, in caso di contrasto (come nel caso di specie), hanno fede privilegiata le certificazioni del P.R.A., che è il pubblico registro depositario delle vicende inerenti allo stato giuridico dei veicoli, come immatricolazioni e trasferimenti di proprietà;

– a tale mancanza si aggiunge, come suffragato dalle evidenze processuali, anche l’omessa messa a disposizione, da parte dell’aggiudicataria, di almeno un mezzo di riserva per eventuali emergenze;

– risulta pertanto conclamato il mancato possesso, in capo all’aggiudicataria, di requisiti essenziali di partecipazione previsti dal capitolato speciale, che imponeva l’esclusione della medesima dalla gara;

– ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati, che devono essere annullati con assorbimento delle ulteriori censure quivi non esaminate;

– ciò comporta che, in ragione dei contrapposti interessi delle parti, della posizione di seconda classificata della ricorrente e della sua possibilità di subentrare in un appalto in non avanzato stato di esecuzione, deve essere dichiarato inefficace l’eventuale contratto stipulato tra la stazione appaltante e la ******à Cooperativa Sociale Onlus Controinteressata per l’espletamento del servizio, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione, od alla comunicazione laddove anteriore, della presente sentenza all’amministrazione comunale;

– quanto alla connessa pretesa risarcitoria, essa allo stato non può essere accolta potendo essere vagliata solo all’esito della nuova aggiudicazione disposta in favore della ricorrente, sulla quale la stazione appaltante dovrà pronunciarsi una volta verificata la sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara;

– in conclusione, il presente ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati;

– le spese processuali devono essere addebitate all’amministrazione comunale soccombente nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate per il resto, con riguardo alla posizione della controinteressata;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Condanna il Comune di San Giorgio La Molara a pagare in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alla rifusione del contributo unificato come per legge. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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