Addebito spese di invio della fattura all’utente: Giudice di Pace di Cicciano sentenza n.1224/04 (a cura di Milizia Giulia)

sentenza 02/03/06
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La presente sentenza conferma una nuova corrente giurisprudenziale che condanna i gestori che addebitano le spese di invio della fattura all?utente, che ? stata ribadita anche dalle condanne in appello di alcuni gestori telefonici (v. sentenza del Trib. di ***** edita in questo sito e quella del Trib.di Siracusa, emesse a pochi gg di distanza.)

Si ricordi che la bolletta ? a tutti gli effetti una fattura, attestante il prezzo che il fruitore deve,? a cadenze regolari, saldare per la fornitura della linea telefonica e dei servizi ad essa connessi (tesi del contratto telefonico quale contratto di somministrazione).

Si faccia presente, infatti, che in aperta violazione del combinato disposto dell?art.21, comma 8, DPR n.663/72 e dell?art.18 del DM197/97 ? le spese di emissione della fattura e conseguenti adempimenti e formalit? non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo?, perci? sono a totale carico del soggetto emittente la stessa (i gestori telefonici, e non solo: es. banche, acqua, gas etc.).

??????????????? Si evidenzi, a conferma di quanto sopra, che gli stessi gestori, in epigrafe, indicano che la bolletta non ? altro che una fattura, di conseguenza, per quanto stabilito dalle norme sopra indicate, tali somme non solo ?..non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo..?, ma anche si ricordi, che l?art.18 DM 197/97, inserito nel Capo II dedicato agli ?obblighi del gestore? stabilisce che ?la bolletta telefonica costituisce fattura..?.

??????????????? Inoltre tutto ci? costituisce anche una chiara violazione degli artt.3 della Carta dei servizi, 28 del Regolamento del servizio e 14 delle Condizioni generali di abbonamento, nonch? il combinato disposto degli art.1175 cc. ed 1 L.281/98. Senza contare che la clausola contenuta nel sopra citato combinato disposto degli artt. 28 Reg.serv. e 14 Cond.gen.abb. ? nulla nel punto in cui prevede che l?utente debba accollarsi ogni spesa, imposta e tassa, comprese le spese per la spedizione delle bollette telefoniche ex art.1469 quinquies n.3? perch? contrarie alle norme sopra riportate.

Si evidenzi che per tali motivi i gestori sono stati condannati numerose volte, ma, nonostante le lamentele televisive, via forum su internet (v. Avv. ****** amplius infra) e che mi sono giunte quale consulente, allo stato, non hanno posto termine a tale comportamento illecito (v. ex multis sentenze dei gdp di Trento 20-29/9/2004, Vicenza n. 21/4/04,? etc.).

Queste ultime sentenze, come quella del gdp di Taranto 18/12/04, prevedono che il tentativo di conciliazione sia obbligatorio, rappresentando quella del CO.RE.COM una via alternativa all?adire il tribunale e che una volta instaurata debba essere portata a termine e, solo allora, se il consumatore ? insoddisfatto pu? ricorrere alle ordinarie vie legali.

La presente sentenza del GDP di Cicciano conferma questa nuova corrente giurisprudenziale sorta con la pronuncia del GDP di CZ del 20/5-25/8/03.

Per completezza d?informazione si ricordi anche che la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/06/2005, invece, ? un primo passo importante per la regolamentazione di tali problematiche, in quanto per prima non solo accoglie un appello di un consumatore cui era stato rigettato un ricorso ex art.700 cpc perch? ritenuto inammissibile per carenza dell?obbligatorio tentativo di conciliazione, ma anche perch? definitivamente sancisce che tale tentativo non ? obbligatorio se la causa ? promossa da un privato non patrocinato o coadiuvato da una delle associazioni di tutela del consumatore firmatarie dell?accordo alla base della delibera 182/02/Cons dell?Autorit? per le Garanzie nelle Telecomunicazioni ( v. per maggiori informazioni , mi si consenta la citazione, Milizia ?Bollette, conciliazione appesa ad un filo.Il tentativo al Corecom, non ? **************? al ricorso dell?utente che si era rivolto direttamente al giudice? in D&G n.30/05, ed.Giuffr?, cui si rinvia integralmente).

Per completezza d?informazione si riporti una tabella sui quanto indebitamente percepito ogni anno dai vari gestori di telefonia relativamente alle spese di fatturazione, che sono a carico degli operatori telefonici, in base anche al principio della contabilizzazione separata (fonte tabella www.uniconsum.it).

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Telecom
La societ? telefonica impone 0,20 euro per spese di spedizione ad ogni bolletta. Le bollette sono bimestrali, quindi ogni utenza pagher? in un anno 0,20 euro per 6 = 1,2euro.
1,2 euro per 21.000.000 (utenti telecom 2003) = 25.200.000 euro all?anno ingiustamente sottratti ai consumatori.

Wind Infostrada
La spedizione della bolletta costa 0,50 euro iva esclusa ? 0,50 x 6 = 3 euro.
3 x 7.500.000 (utenti rete fissa) = 22.500.000 euro all?anno ingiustamente sottratti ai consumatori.

Vodafone
La spedizione della bolletta costa 0,75 euro iva esclusa ? 0,75 x 6 = 4,5 euro.
4,5 x 20.500.000 (utenti rete fissa) = 92.250.000 euro all?anno ingiustamente sottratti ai consumatori.

La soluzione ottimale ? quella di denunciare queste situazioni, come gli altri addebiti immotivati e non dovuti al Garante per le telecomunicazioni (********5, Napoli), s? che possa sanzionare adeguatamente questi comportamenti non corretti? e trasparenti.

Dott.ssa **************, foro di Grosseto

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE??? DI CICCIANO

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Il Giudice di Pace di Cicciano, avv. *********************** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1169/04 del R.G.A.C. vertente

TRA

TIZIO, rapp. e dif. in virt? di mandato a margine dell?atto di citazione dall?avv. (?) e dal p. avv. (?), e con loro elett.te dom.to in Camposano (NA) alla via (?);

ATTORE

E

Telecom Italia S.p.A., in persona del Procuratore Speciale, avv. (?), rapp.e dif. dall?avv. (?) in virt? di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e con lui elett.te dom.ta in Caserta, alla via (?); 

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.?

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ***** conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.A., per sentirla condannare al pagamento della somma di ? 2,59 a titolo di ripetizione dell?indebito, ed altra somma da determinare in via equitativa e, comunque, entro il limite della competenza del giudice adito, a titolo di risarcimento dei danni.

Premetteva l?attore, di essere titolare dell?utenza telefonica n. XXXXX, e che, in esecuzione di tale contratto, a partire dal 05/12/02, aveva regolarmente pagato n. 07 fatture, sulle quali la Telecom Italia S.p.A. aveva incassato indebitamente la somma complessiva di ? 2,59, a titolo di spese di spedizione fattura.

Argomentava, altres?, che la predetta maggiorazione era in contrasto con quanto previsto dall?art. 21 co. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (Legge I.V.A.) e, conseguentemente, costituiva violazione dell??obbligo di correttezza e buona fede? sancito sia dall?art. 1175 c.c. sia dall?art. 1 della Legge 281/98 che prevede, tra i diritti dei consumatori, ?il diritto alla correttezza, trasparenza ed equit? nei rapporti contrattuali concernenti ben e servizi?.

Si costituiva la societ? convenuta eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione rispetto al giudice tributario nonch? l?improponibilit? e/o inammissibilit? della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dagli artt. 3 e 4 della delibera n. 182/02 Cons.

Nel merito, contestava l?infondatezza della domanda.

Risultato infruttuoso il tentativo di bonario componimento, reputata la causa provata per tabulas, veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda ? fondata e merita accoglimento.

Va rigettata, preliminarmente, l?eccezione di difetto di giurisdizione posto che, ai sensi dell?art. 2, co. 1, del D.lgs. n. 546/92, ? appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e spese, compresi quelli addizionali, le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari?. Nel caso di specie, parte attrice non contesta il pagamento di un tributo, bens? richiede la restituzione di una somma percepita indebitamente dalla Telecom Italia S.p.A. per spese spedizione fatture. Ne consegue che la competenza a decidere in materia spetta al Giudice di Pace.

Deve essere, altres?, disattesa, l?eccezione di improponibilit? e/o improcedibilit? della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dal momento che la delibera n. 182/02 Cons.. all?art. 3, prevede che ?gli utenti singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell?autorit? e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio?: ? chiaro che la predetta normativa non pu? trovare applicazione nella fattispecie in oggetto. Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d?interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge, come nel caso in esame (cfr. art. 21 D.P.R. 633/7 ed art. 2033 c.c.).

Nel merito, di nessun pregio giuridico appare la difesa di parte convenuta. L?art. 21 del D.P.R. n. 633/72, infatti, espressamente dispone che ?le spese di emissione di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalit? non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo?.

A questo punto, premesso che l?art. 12 delle preleggi riconosce carattere primario all?interpretazione letterale della norma, conferendo carattere sussidiario agli altri criteri ermeneutici, ai quali non ? consentito dare ingresso quando la lettera della legge non d? luogo a dubbi, nella fattispecie in esame, l?indagine letterale ? chiara. Il legislatore ha, infatti, posto a carico del soggetto che emette la fattura tutte le spese relative agli adempimenti connessi all?emissione della stessa, tra i quali rientrano, a parere di questo Giudicante,? anche ?la consegna e la spedizione?, che come tali ??non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo?.

Irrilevante ?, inoltre, il richiamo di parte convenuta all?art. 14 delle ?Condizioni generali di abbonamento?, allorquando assume che l?abbonato, nel sottoscrivere il contratto di utenza, ha accetto anche l?onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche.

In realt?, in tal caso, si tratta di una clausola contenuta in un ?contratto di massa?, imposto dall?imprenditore-commerciale all?utente-consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, inefficace ai sensi dell?art. 1469 quinquies n.3 c.c., costituendo un?evidente clausola vessatoria che, in ogni caso, va disapplicata perch? in contrasto con il suindicato art. 21 co. 8 della cd. Legge sull?I.V.A.. Ne consegue che la convenuta Telecom Italia S.p.A., addebitando le spese di spedizione della fattura all?utente, in violazione a quanto disposto dal legislatore, ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto per il consumatore ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, maggiorato degli interessi.

Tale illecito comportamento, infatti, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di una posizione dominante e come tale ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando cos? la violazione sia dell?art. 1175 c.c. nonch? della Legge 281/98 posta a tutela del consumatore: ci?, quindi, comporta il diritto di quest?ultimo al risarcimento del danno che pu? essere quantificato, ai sensi dell?art. 1226 c.c., nella somma di ? 100,00.

Concludendo la domanda viene accolta; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cicciano, in persona dell?avv. ***********************, definitivamente pronunciando cos? provvede:

1) accoglie la domanda attrice e per l?effetto condanna la Telecom Italia S.p.A., in persona del Procuratore Speciale p.t., al pagamento della somma di ? 2,59 oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito, e di ? 100,00 a titolo di risarcimento danni, a favore di *****;

2) condanna, altres?, la soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessive ? 220,00 di cui ? 20,00 per spese, ? 80,00 per diritti ed ? 120,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito antistatario.

Esecutivit? come per legge.

Cos? deciso, in Cicciano

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ***********************

sentenza

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