Accordo sul compenso forense e limiti probatori della gratuità

La giurisprudenza ribadisce che l’assenza di compenso nell’incarico forense è eccezione: va provata per iscritto, o valgono i parametri di legge.

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Il tema del compenso professionale dell’avvocato continua a rappresentare un terreno di frequente contenzioso, soprattutto nei casi in cui il rapporto tra difensore e assistito non sia stato regolato in modo puntuale sin dall’origine. Particolare rilievo assume la questione della gratuità dell’incarico, sovente dedotta dal cliente, in assenza di un accordo scritto, quale strumento difensivo rispetto alla richiesta di pagamento delle competenze maturate. La giurisprudenza di merito, nel solco di un orientamento ormai consolidato, ribadisce come tale evenienza costituisca un’eccezione alla regola della onerosità della prestazione professionale e, come tale, debba essere rigorosamente provata.
In questo quadro si colloca la sentenza del Giudice di Pace di Palmi, 30 dicembre 2025, n. 555, che offre l’occasione per una ricostruzione sistematica dei criteri di determinazione del compenso forense e del riparto dell’onere probatorio in caso di contestazione.
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Indice

1. Determinazione del compenso forense e riparto dell’onere probatorio


Il compenso dell’avvocato rappresenta il corrispettivo dell’attività professionale svolta nell’interesse del cliente ed è, per sua natura, elemento essenziale del contratto d’opera intellettuale. Esso può essere determinato mediante accordo tra le parti ovvero, in difetto, sulla base dei parametri forensi, che assumono una funzione meramente suppletiva e residuale.
La pronuncia in commento sottolinea come, specie in ambito penale, la quantificazione della parcella debba tenere conto di una pluralità di fattori: la tipologia dell’attività svolta, la complessità e la gravità della vicenda trattata, l’esito del procedimento, nonché il valore qualitativo della prestazione resa. A tali elementi si affiancano ulteriori criteri di valutazione, quali il numero dei professionisti coinvolti e la situazione economica dell’assistito. Tale principio vale anche in relazione al difensore d’ufficio, il quale, pur in assenza di un rapporto fiduciario, svolge un’attività professionale che resta strutturalmente onerosa.
Sul piano normativo, l’art. 13 della legge n. 247/2012 riconosce ampia autonomia alle parti nella determinazione del compenso, consentendo anche che l’incarico venga svolto a titolo gratuito. Tale possibilità, tuttavia, non può essere presunta, ma deve risultare da un accordo espresso, restando peraltro vietati i patti con cui l’avvocato acquisisca una quota del bene oggetto della controversia.
Particolarmente rilevante è il profilo probatorio. In caso di contestazione, grava sul cliente l’onere di dimostrare l’esistenza di un accordo che preveda la gratuità della prestazione o la pattuizione di un compenso inferiore ai parametri di legge. Al contrario, qualora sia il professionista a rivendicare un compenso superiore ai parametri, sarà quest’ultimo a doverne fornire prova, sempre mediante accordo scritto.
Il principio trova fondamento nell’art. 2233, terzo comma, c.c., secondo cui l’accordo sul compenso dell’avvocato deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. La riforma forense ha inciso esclusivamente sul momento in cui tale accordo può essere concluso, ma non ha attenuato il requisito della forma scritta, che continua a rappresentare una garanzia di certezza e trasparenza nel rapporto professionale.
Ne consegue che, in mancanza del documento scritto, non sono ammissibili mezzi di prova alternativi, fatta eccezione per i casi tassativi di perdita incolpevole dell’atto, disciplinati dagli artt. 2724 e 2725 c.c. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

EBOOK

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Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

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2. La sentenza e le motivazioni


La sentenza del Giudice di Pace di Palmi si inserisce dunque in un orientamento giurisprudenziale coerente, volto a tutelare la certezza dei rapporti professionali e a prevenire contenziosi fondati su allegazioni prive di riscontro documentale. La gratuità dell’incarico forense, pur astrattamente ammessa dall’ordinamento, costituisce un’ipotesi eccezionale che non può essere desunta per presunzioni o comportamenti concludenti, ma deve risultare da un accordo scritto chiaro e inequivoco.
In difetto, trova applicazione il sistema dei parametri forensi, quale criterio oggettivo di liquidazione del compenso, a presidio non solo dei diritti del professionista, ma anche dell’equilibrio e della correttezza del rapporto tra avvocato e assistito. Un richiamo, ancora una volta, alla centralità della forma scritta come strumento di tutela reciproca e di prevenzione del conflitto.

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Avv. Lucio Scotti

Svolge attività professionale in ambito amministrativo, civile, penale e tributario. Affianca all’attività forense lo studio della dottrina e l’analisi giuridica, con particolare attenzione ai profili di tutela dei diritti fondamentali e ai rapporti tra potere pubblico e ga…Continua a leggere

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